Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 28/08/2006 |
Numero: | 1281 |
Sommario |
Art. 1. In deroga all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, per il periodo di dodici mesi 2005/2006 gli Stati membri sono autorizzati a rinviare il termine di pagamento degli [...] |
Art. 1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 1.6.1427 - Regolamento 28 agosto 2006, n. 1281.
Regolamento (CE) n. 1281/2006 della Commissione recante deroga, per il periodo 2005/2006, al regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda il termine di pagamento del prelievo sul latte e i prodotti lattiero-caseari da parte degli acquirenti e dei produttori
(G.U.U.E. 29 agosto 2006, n. L 234).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Al fine di rendere più affidabili le previsioni di bilancio e più flessibile la gestione di bilancio, è attualmente in corso una modifica del regolamento (CE) n.
1788/2003, intesa a rinviare la data del pagamento, da parte degli Stati membri, del prelievo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento e a consentire ad alcuni Stati membri di procedere per il periodo di dodici mesi 2005/2006 al trasferimento di quantitativi di riferimento nazionali tra vendite dirette e consegne, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Per permettere alle amministrazioni nazionali di dare efficace attuazione a queste nuove disposizioni e a fini di coerenza, occorre rinviare, per il periodo 2005/2006, anche il termine di pagamento degli importi dovuti dagli acquirenti di latte, in deroga all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del
a) nel caso della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, al 1° novembre 2006;
b) nel caso degli altri Stati membri, al 1° ottobre 2006.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.