§ 1.6.1347 - Regolamento 7 aprile 2006, n. 576.
Regolamento (CE) n. 576/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/04/2006
Numero:576


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1347 - Regolamento 7 aprile 2006, n. 576.

Regolamento (CE) n. 576/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario

(G.U.U.E. 8 aprile 2006, n. L 100).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l’articolo 48,

     considerando quanto segue:

      (1) Ai sensi dell’allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione le spese specifiche relative alla produzione secondo metodi di coltura biologica, integrata o sperimentale, ai prodotti per la lotta biologica, alle misure ambientali, comprese le spese risultanti dalla gestione ecologica degli imballaggi, e al miglioramento della qualità, compreso l’impiego di micelio, piante e sementi certificati, delle categorie «sementi di base» e «sementi certificate», possono essere considerate misure facoltative ammissibili dei programmi operativi per un periodo massimo di dieci anni per azione.

      (2) L’esperienza ha confermato un elevato tasso di utilizzo delle misure suddette da parte delle organizzazioni di produttori nella maggior parte degli Stati membri. Le organizzazioni di produttori hanno quindi pienamente integrato gli aspetti connessi alla protezione ambientale e alla qualità nei loro programmi operativi. Si prevede pertanto di abolire l’attuale limite di dieci anni per azione per le misure in questione.

      (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1433/2003.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1433/2003, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

     «2. Spese specifiche relative a:»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.