Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 20/03/2006 |
Numero: | 456 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.1336 - Regolamento 20 marzo 2006, n. 456.
Regolamento (CE) n. 456/2006 del Consiglio recante correzione del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
(G.U.U.E. 21 marzo 2006, n. L 82).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il testo del
(2) In seguito ad una modifica della nomenclatura combinata, all’articolo 1 di detto regolamento occorre sostituire i codici NC ex 1214 90 91 ed ex 1214 90 99 con il codice NC ex 1214 90 90.
(3) All’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento occorre sostituire il quantitativo massimo garantito di 4 855 900 tonnellate con il quantitativo massimo garantito di 4 960 723 tonnellate, che equivale alla somma dei quantitativi nazionali garantiti enumerati al paragrafo 2 del suddetto articolo.
(4) All’articolo 6 di detto regolamento, occorre riformulare il testo del primo comma in modo da descrivere correttamente il metodo di riduzione dell'aiuto, qualora sia superato il quantitativo massimo garantito. Al secondo comma dello stesso articolo, tutte le versioni linguistiche dovrebbero essere allineate in modo da usare la stessa terminologia per formulare il principio secondo cui non è possibile superare la spesa di bilancio in caso di superamento del quantitativo massimo garantito.
(5) Occorre correggere di conseguenza il
(6) Poiché le correzioni non hanno effetti negativi sugli operatori economici, è opportuno disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) alla lettera a) della prima colonna della tabella di cui all’articolo 1, i codici «ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99» sono sostituiti dal codice «ex 1214 90 90».
2) All’articolo 5, paragrafo 1, il quantitativo massimo garantito di «4 855 900» tonnellate è sostituito dal quantitativo massimo garantito di «4 960 723» tonnellate.
3) L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Qualora in una campagna di commercializzazione il quantitativo di foraggi essiccati per il quale viene chiesto l’aiuto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, superi il quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto per gli Stati membri in cui la produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto mediante una diminuzione delle spese in funzione del rapporto percentuale tra il superamento dello Stato membro e la somma dei superamenti.
La riduzione è applicata, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ad un livello tale da garantire che la spesa di bilancio espressa in euro non superi quella che si sarebbe dovuta sostenere se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato.»
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2005.