Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 07/02/2006 |
Numero: | 211 |
Sommario |
Art. 1. 1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, gli Stati membri possono, per motivi debitamente giustificati, [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.6.1311 - Regolamento 7 febbraio 2006, n. 211.
Regolamento (CE) n. 211/2006 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario
(G.U.U.E. 8 febbraio 2006, n. L 36).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma degli articoli 13 e 14 del
(2) Si constata che alcuni Stati membri, a causa della complessità amministrativa di tale compito, pur avvalendosi della possibilità di rinviare il termine al 20 gennaio non sono in grado di ottemperare all’obbligo di provvedere entro tale data all’istruzione delle domande per l’esercizio in corso. È pertanto opportuno prevedere, con riguardo all’esercizio 2006, la possibilità di derogare ad alcune disposizioni del
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, del
2. In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del
3. In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, del
4. In deroga all’articolo 17 del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.