Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 28/07/2005 |
Numero: | 1219 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è così modificato: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 1.6.1153 – Regolamento 28 luglio 2005, n. 1219.
Regolamento (CE) n. 1219/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.
(G.U.U.E. 29 luglio 2005, n. L 199).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Nell'ambito del regime di aiuto a favore dei mosti utilizzati per l'arricchimento dei vini, l'articolo 13 del
(2) Gli articoli 45, 59 e 61 del
(3) Per le campagne dal 2001/2002 al 2004/2005, l'articolo 52 del
(4) L'articolo 63 bis del
(5) Occorre pertanto modificare il
(6) Poiché la prossima campagna vitivinicola avrà inizio il 1° agosto 2005, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire da tale data.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, i termini «nel corso delle campagne viticole 2003/2004-2004/2005» sono sostituiti dai termini «nel corso delle campagne viticole dal 2003/2004 al 2006/2007».
2) All'articolo 45, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma, per la campagna 2004/2005 la data di cui a tale comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.».
3) All'articolo 52, paragrafo 1, quarto comma, i termini «per le campagne dal 2001/2002 al 2004/2005» sono sostituiti dai termini «per le campagne viticole dal 2001/2002 al 2006/2007».
4) All'articolo 59 è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma, per la campagna 2004/2005 la data di cui a tale comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.».
5) All'articolo 61, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, per la campagna 2004/2005 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.».
6) All'articolo 63 bis, paragrafo 2, primo comma, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:
«Per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 tale percentuale è fissata al 25 %.».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° agosto 2005.