Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 28/07/2005 |
Numero: | 1216 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 1.6.1150 – Regolamento 28 luglio 2005, n. 1216.
Regolamento (CE) n. 1216/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.
(G.U.U.E. 29 luglio 2005, n. L 199).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Vari Stati membri incontrano notevoli difficoltà nell'applicare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del
(2) Per risolvere tali difficoltà occorre modificare le disposizioni relative alla regolarizzazione delle superfici piantate illegalmente. Nell'attesa di una proposta adeguata al Consiglio, per permettere il corretto espletamento dei suddetti oneri amministrativi è opportuno rinviare definitivamente al 31 dicembre 2007, nell'ambito del
(3) Occorre pertanto modificare il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 2 del
«1 bis. Il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2005.