§ 1.6.1149 – Regolamento 28 luglio 2005, n. 1215.
Regolamento (CE) n. 1215/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1990/2004 che stabilisce misure transitorie nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/07/2005
Numero:1215


Sommario
Art. 1.      Nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1990/2004, i termini «per la campagna 2004/2005» sono sostituiti dai termini «per le campagne 2004/2005 e 2005/2006».
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.1149 – Regolamento 28 luglio 2005, n. 1215.

Regolamento (CE) n. 1215/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1990/2004 che stabilisce misure transitorie nel settore vitivinicolo a seguito all’adesione dell’Ungheria all’Unione europea.

(G.U.U.E. 29 luglio 2005, n. L 199).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che abbiano proceduto alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, stabilisce le regole di applicazione di detta distillazione e, all'articolo 49, alcune possibilità di deroga a tale obbligo.

     (3) L’Ungheria ha adottato le misure necessarie per l’applicazione di detto obbligo di distillazione, ma vi sono stati dei ritardi nella costruzione di nuove distillerie in grado di trattare i sottoprodotti della vinificazione. La distillazione dei sottoprodotti della campagna 2004/2005 sarà quindi in parte effettuata nel 2005/2006. Le capacità attualmente esistenti non consentono tuttavia di distillare contemporaneamente la totalità dei sottoprodotti di due campagne.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1990/2004 della Commissione ha autorizzato l’Ungheria a escludere alcune categorie di produttori dall’obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 2004/2005. Tenendo conto della situazione sopra descritta, è opportuno prorogare tale autorizzazione per la campagna 2005/2006.

     (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1990/2004.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1990/2004, i termini «per la campagna 2004/2005» sono sostituiti dai termini «per le campagne 2004/2005 e 2005/2006».

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.