§ 1.5.t19 - Regolamento 9 settembre 2009, n. 823.
Regolamento (CE) n. 823/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/09/2009
Numero:823


Sommario
Art. 1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.5.t19 - Regolamento 9 settembre 2009, n. 823.

Regolamento (CE) n. 823/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

(G.U.U.E. 10 settembre 2009, n. L 239)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell' 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione [2] riconosce alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento è stato concesso per una durata limitata per consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l'assenza dell'organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o a completare gli sforzi per la sua eradicazione.

 

(2) L'intero territorio della Grecia è stato riconosciuto quale zona protetta nei confronti dei seguenti organismi: Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer e Ips duplicatus Sahlberg, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, primo trattino, della direttiva 2000/29/CE.

 

(3) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), terzo comma, della direttiva 2000/29/CE, la Grecia deve effettuare regolarmente e sistematicamente indagini ufficiali per accertare la presenza di detti organismi nocivi e comunicarne, immediatamente e per iscritto, alla Commissione ogni scoperta. Lo scopo di tali obblighi è di permettere alla Commissione di revocare la qualifica di zona protetta se non sono più soddisfatte le condizioni previste per il riconoscimento.

 

(4) Per cinque anni la Grecia non ha comunicato alla Commissione i risultati di tali indagini sulla presenza degli organismi nocivi di cui trattasi. La visita di controllo degli esperti della Commissione, dal 26 gennaio al 6 febbraio 2009, ha confermato che la Grecia non aveva effettuato sino ad allora, regolarmente e sistematicamente, indagini ufficiali per accertare la presenza di tali organismi nocivi. Tuttavia, nel marzo 2009, la Grecia ha fornito alla Commissione informazioni comprovanti l'adozione delle necessarie misure legali, finanziarie e organizzative per effettuare regolarmente e sistematicamente le indagini ufficiali per accertare la presenza di tali organismi nocivi a partire dal periodo di riferimento 2009 in poi.

 

(5) Di conseguenza, finché la Grecia non avrà effettuato l'indagine prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), terzo comma, della direttiva 2000/29/CE e notificato alla Commissione i suoi risultati, conformemente al quinto comma del medesimo articolo 2, paragrafo 1, non è possibile stabilire se manchino tuttora in Grecia prove dell'esistenza di organismi nocivi. Per dare alla Grecia il tempo necessario per effettuare l'indagine e per comunicarne i risultati alla Commissione, occorre prorogare fino al 31 marzo 2010 il riconoscimento di tale paese quale zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi.

 

(6) In Grecia, Creta e Lesbo sono state riconosciute quali zone protette nei confronti della Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. La Grecia ha presentato informazioni che dimostrano che la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è ormai ivi radicata. A Creta e Lesbo va pertanto revocata la qualifica di zone protette nei confronti di tale organismo nocivo.

 

(7) Alcune regioni e parti di regioni dell'Austria sono state temporaneamente riconosciute zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2009. L'Austria ha fornito informazioni che dimostrano che l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ormai radicata sul suo territorio. Di conseguenza, questo periodo non va prorogato.

 

(8) La Repubblica ceca e alcune regioni della Francia e dell'Italia sono state riconosciute temporaneamente zone protette nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO (fitoplasma della flavescenza dorata della vite) fino al 31 marzo 2009. Stando alle informazioni ricevute da tali Stati membri, è opportuno estendere in via eccezionale il riconoscimento di queste zone per altri due anni affinché gli Stati membri abbiano il tempo necessario per presentare informazioni che confermino l'assenza di tale organismo o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione.

 

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 690/2008.

 

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato:

 

1) alla lettera a), punti 4, 5, 7, 8, 9 e 10, dopo "Grecia", è aggiunto: "(fino al 31 marzo 2010)";

 

2) alla lettera b), punto 2, è soppresso il terzo trattino;

 

3) alla lettera c), punto 01, sono soppressi i termini "Grecia (Creta e Lesbo)";

 

4) alla lettera d), il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

 

"4.Grapevine flavescence dorée MLO | Repubblica ceca (fino al 31 marzo 2011), Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena) (fino al 31 marzo 2011), Italia (Basilicata) (fino al 31 marzo 2011)". |

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 dicembre 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

 

[2] GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.