Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 09/09/2009 |
Numero: | 823 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 1.5.t19 - Regolamento 9 settembre 2009, n. 823.
Regolamento (CE) n. 823/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
(G.U.U.E. 10 settembre 2009, n. L 239)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'intero territorio della Grecia è stato riconosciuto quale zona protetta nei confronti dei seguenti organismi: Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer e Ips duplicatus Sahlberg, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, primo trattino, della
(3) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), terzo comma, della
(4) Per cinque anni la Grecia non ha comunicato alla Commissione i risultati di tali indagini sulla presenza degli organismi nocivi di cui trattasi. La visita di controllo degli esperti della Commissione, dal 26 gennaio al 6 febbraio 2009, ha confermato che la Grecia non aveva effettuato sino ad allora, regolarmente e sistematicamente, indagini ufficiali per accertare la presenza di tali organismi nocivi. Tuttavia, nel marzo 2009, la Grecia ha fornito alla Commissione informazioni comprovanti l'adozione delle necessarie misure legali, finanziarie e organizzative per effettuare regolarmente e sistematicamente le indagini ufficiali per accertare la presenza di tali organismi nocivi a partire dal periodo di riferimento 2009 in poi.
(5) Di conseguenza, finché la Grecia non avrà effettuato l'indagine prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), terzo comma, della
(6) In Grecia, Creta e Lesbo sono state riconosciute quali zone protette nei confronti della Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. La Grecia ha presentato informazioni che dimostrano che la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è ormai ivi radicata. A Creta e Lesbo va pertanto revocata la qualifica di zone protette nei confronti di tale organismo nocivo.
(7) Alcune regioni e parti di regioni dell'Austria sono state temporaneamente riconosciute zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2009. L'Austria ha fornito informazioni che dimostrano che l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ormai radicata sul suo territorio. Di conseguenza, questo periodo non va prorogato.
(8) La Repubblica ceca e alcune regioni della Francia e dell'Italia sono state riconosciute temporaneamente zone protette nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO (fitoplasma della flavescenza dorata della vite) fino al 31 marzo 2009. Stando alle informazioni ricevute da tali Stati membri, è opportuno estendere in via eccezionale il riconoscimento di queste zone per altri due anni affinché gli Stati membri abbiano il tempo necessario per presentare informazioni che confermino l'assenza di tale organismo o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione.
(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I del
1) alla lettera a), punti 4, 5, 7, 8, 9 e 10, dopo "Grecia", è aggiunto: "(fino al 31 marzo 2010)";
2) alla lettera b), punto 2, è soppresso il terzo trattino;
3) alla lettera c), punto 01, sono soppressi i termini "Grecia (Creta e Lesbo)";
4) alla lettera d), il punto 4 è sostituito dal testo seguente:
"4.Grapevine flavescence dorée MLO | Repubblica ceca (fino al 31 marzo 2011), Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena) (fino al 31 marzo 2011), Italia (Basilicata) (fino al 31 marzo 2011)". |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 dicembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
[2] GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.