Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 12/05/2009 |
Numero: | 386 |
Sommario |
Art. 1. Nell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è aggiunto il seguente punto |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.5.s63 - Regolamento 12 maggio 2009, n. 386.
Regolamento (CE) n. 386/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi
(G.U.U.E. 13 maggio 2009, n. L 118)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Sono stati sviluppati nuovi tipi di additivi per mangimi che inibiscono o riducono l’assorbimento di micotossine, ne promuovono l’escrezione o ne modificano la modalità di azione; essi possono pertanto mitigare i possibili rischi di effetto nocivo delle micotossine sulla salute animale.
(3) Dall’uso di tali prodotti potrebbe risultare non tanto un aumento dei livelli massimi o dei livelli guida stabiliti nel contesto della
(4) Poiché tali additivi per mangimi non possono essere assegnati a nessuno dei gruppi funzionali stabiliti dal
(5) Occorre pertanto modificare il
(6) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’allegato I, punto 1, del
"m) sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine: sostanze che possano inibire o ridurre l’assorbimento delle micotossine, promuoverne l’escrezione o modificarne la modalità di agire."
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
[2] GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.