Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 12/12/2008 |
Numero: | 1250 |
Sommario |
Art. 1. Modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 |
Art. 2. Misure transitorie |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 1.5.r87 - Regolamento 12 dicembre 2008, n. 1250.
Regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano
(G.U.U.E. 16 dicembre 2008, n. L 337)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
visto il
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La
(3) Queste disposizioni comprendono restrizioni delle importazioni di determinate partite di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti di specie sensibili alle malattie degli animali acquatici elencate nell'allegato IV, parte II della
(4) I modelli di certificati di cui al
(5) Le prescrizioni specifiche riguardanti i molluschi bivalvi vivi di cui all'allegato III, sezione VII del
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(7) È opportuno introdurre un periodo transitorio per consentire agli Stati membri e alle industrie di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle nuove prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Modifica del
Il
Art. 2. Misure transitorie
1. Possono essere importate nella Comunità per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 le partite per le quali è stato rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui al
2. Possono essere importate nella Comunità per un periodo transitorio fino al 31 luglio 2010 le partite seguenti, per le quali è stato rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui al
a) le partite di prodotti della pesca a cui non si applica l'attestato zoosanitario compreso nella parte II del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato VI, appendice IV del
b) le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi a cui non si applica l'attestato zoosanitario compreso nella parte II del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato VI, appendice V del
Art. 3. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
[2] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
[3] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
[4] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
[5] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
[6] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.
[7] Cfr. la pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
(Omissis)