§ 1.5.r87 - Regolamento 12 dicembre 2008, n. 1250.
Regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/12/2008
Numero:1250


Sommario
Art. 1.  Modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005
Art. 2.  Misure transitorie
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.5.r87 - Regolamento 12 dicembre 2008, n. 1250.

Regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

(G.U.U.E. 16 dicembre 2008, n. L 337)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie [1], in particolare l'articolo 25, lettere a) e d),

 

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari [2], in particolare l'articolo 12,

 

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [3], in particolare l'articolo 9,

 

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [4], in particolare l'articolo 16,

 

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [5], in particolare l'articolo 63,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 [6], contiene, nelle appendici IV e V dell'allegato VI, modelli di certificati sanitari per le importazioni di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi destinati al consumo umano.

 

(2) La direttiva 2006/88/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici [7] stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili all'immissione sul mercato e all'importazione di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti destinati al consumo umano.

 

(3) Queste disposizioni comprendono restrizioni delle importazioni di determinate partite di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti di specie sensibili alle malattie degli animali acquatici elencate nell'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE e prescrizioni in materia di trasporto.

 

(4) I modelli di certificati di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005 devono essere modificati per soddisfare le prescrizioni della direttiva 2006/88/CE e del regolamento (CE) n. 1251/2008.

 

(5) Le prescrizioni specifiche riguardanti i molluschi bivalvi vivi di cui all'allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano anche a echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi. È quindi opportuno ampliare il campo di applicazione del certificato per l'importazione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano per includervi echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi.

 

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2074/2005.

 

(7) È opportuno introdurre un periodo transitorio per consentire agli Stati membri e alle industrie di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle nuove prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

 

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2. Misure transitorie

1. Possono essere importate nella Comunità per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 le partite per le quali è stato rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006.

 

2. Possono essere importate nella Comunità per un periodo transitorio fino al 31 luglio 2010 le partite seguenti, per le quali è stato rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006:

 

a) le partite di prodotti della pesca a cui non si applica l'attestato zoosanitario compreso nella parte II del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato VI, appendice IV del regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal presente regolamento, secondo quanto enunciato nella nota 2) di detta parte II;

 

b) le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi a cui non si applica l'attestato zoosanitario compreso nella parte II del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato VI, appendice V del regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal presente regolamento, secondo quanto enunciato nella nota 2) di detta parte II.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

 

[2] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[3] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

 

[4] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

 

[5] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[6] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

 

[7] Cfr. la pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)