Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 14/06/2007 |
Numero: | 411 |
Sommario |
Art. 1. 1. Non è commercializzato alcun prodotto costituito o contenente materiali, tranne il latte, ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996 |
Art. 2. 1. Nel caso di sospetto o di conferma ufficiale di encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) in un bovino nato o allevato nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, il Regno Unito è esonerato [...] |
Art. 3. La decisione 2005/598/CE è abrogata |
Art. 4. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione |
§ 1.5.q72 - Decisione 14 giugno 2007, n. 411.
Decisione n. 2007/411/CE della Commissione che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 e che abroga la decisione della Commissione 2005/598/CE [notificata con il numero C(2007) 2473]
(G.U.U.E. 15 giugno 2007, n. L 155)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) La
(2) L’articolo 13, paragrafo 1, del
(3) Anteriormente all’agosto 1996 il sistema d’identificazione dei bovini nel Regno Unito non era sufficiente a permettere una tracciabilità affidabile degli animali e l’identificazione accurata delle coorti con presenza di casi positivi all’ESB. Di conseguenza tutti i bovini nati prima dell’agosto 1996 sono considerati animali di coorte.
(4) L’articolo 13, paragrafo 1, del
(5) Il 18 maggio 2006 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sul rischio di ESB da pelle bovina proveniente da animali di coorte. L’EFSA ha riconosciuto che la produzione di cuoio da pelli di animali di coorte presenta un rischio trascurabile sempre che tali animali siano stati macellati in impianti particolari oppure separati pel tempo dalla macellazione normale e le loro pelli chiaramente e immediatamente etichettate prima di essere trasportate verso gli impianti di lavorazione; inoltre tutti i sottoprodotti conciati e non conciati devono essere distrutti.
(6) Il 12 marzo 2007 il Regno Unito ha presentato un protocollo ufficiale per convogliare tutte le pelli provenienti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996 (protocollo ufficiale). Tale protocollo è totalmente sottoposto a sorveglianza ufficiale e rispetta le condizioni raccomandate nel parere dell’EFSA adottato il 18 maggio 2006 relativo alle pelli di coorte.
(7) Al Regno Unito deve quindi essere consentito di utilizzare le pelli di bovini di coorte provenienti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996 per la produzione di cuoio.
(8) Per motivi giuridici la
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. Non è commercializzato alcun prodotto costituito o contenente materiali, tranne il latte, ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996.
2. Al decesso di un bovino nato o allevato nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, tutte le parti del corpo sono eliminate secondo quanto disposto dal
3. In deroga a quanto previsto dai paragrafi 1 e 2 e dalle disposizioni fissate all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del
Tutti i sottoprodotti, ad eccezione del cuoio, derivati da tali pelli e prodotti in impianti particolari, vanno eliminati come materiali di categoria 1 in conformità con il
1. Nel caso di sospetto o di conferma ufficiale di encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) in un bovino nato o allevato nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, il Regno Unito è esonerato dall’ottemperare all’obbligo di:
a) sottoporre i restanti bovini della medesima azienda, ad eccezione di quelli nati nei 12 mesi successivi al 1° agosto 1996, alla limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell’indagine clinica ed epidemiologica, secondo quanto disposto dall’articolo 12 del
b) per quanto concerne i casi confermati, individuare e distruggere altri animali oltre al caso confermato, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del
2. Pur tuttavia, si individuano, si abbattono e si distruggono i seguenti animali in conformità del
a) se la malattia risulta confermata in un femmina, tutta la sua progenie partorita nel biennio precedente o nel periodo successivo alla comparsa dei primi sintomi clinici della malattia;
b) se la malattia risulta confermata in un animale nato nei 12 mesi precedenti il 1° agosto 1996, gli animali della coorte nati dopo il 31 luglio 1996.
La
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.