§ 1.5.q72 - Decisione 14 giugno 2007, n. 411.
Decisione n. 2007/411/CE della Commissione che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/06/2007
Numero:411


Sommario
Art. 1.      1. Non è commercializzato alcun prodotto costituito o contenente materiali, tranne il latte, ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996
Art. 2.      1. Nel caso di sospetto o di conferma ufficiale di encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) in un bovino nato o allevato nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, il Regno Unito è esonerato [...]
Art. 3.      La decisione 2005/598/CE è abrogata
Art. 4.      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione


§ 1.5.q72 - Decisione 14 giugno 2007, n. 411.

Decisione n. 2007/411/CE della Commissione che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 e che abroga la decisione della Commissione 2005/598/CE [notificata con il numero C(2007) 2473]

(G.U.U.E. 15 giugno 2007, n. L 155)

 

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in particolare l'articolo 13, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2005/598/CE della Commissione, del 2 agosto 2005, che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la commercializzazione di tutti i prodotti costituiti da o contenenti materiali ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996. Tuttavia, in deroga a quanto sopra, è consentita la commercializzazione di latte e pelli preparate per essere utilizzate nella produzione di cuoio.

(2) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa alcune norme relative alle misure da applicarsi in caso di presenza confermata di encefalopatia spongiforme bovina (ESB). Una di tale misura consiste nell’immediata e totale distruzione di tutte le parti del corpo, compresa la pelle, dei bovini appartenenti alla coorte di animali in cui è stata confermata l’ESB.

(3) Anteriormente all’agosto 1996 il sistema d’identificazione dei bovini nel Regno Unito non era sufficiente a permettere una tracciabilità affidabile degli animali e l’identificazione accurata delle coorti con presenza di casi positivi all’ESB. Di conseguenza tutti i bovini nati prima dell’agosto 1996 sono considerati animali di coorte.

(4) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che, in deroga alla completa distruzione di tutte le parti del corpo degli animali di coorte, gli Stati membri possono applicare altre misure che offrano un livello di protezione equivalente, a condizione che esse siano state approvate conformemente a una procedura di comitato.

(5) Il 18 maggio 2006 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sul rischio di ESB da pelle bovina proveniente da animali di coorte. L’EFSA ha riconosciuto che la produzione di cuoio da pelli di animali di coorte presenta un rischio trascurabile sempre che tali animali siano stati macellati in impianti particolari oppure separati pel tempo dalla macellazione normale e le loro pelli chiaramente e immediatamente etichettate prima di essere trasportate verso gli impianti di lavorazione; inoltre tutti i sottoprodotti conciati e non conciati devono essere distrutti.

(6) Il 12 marzo 2007 il Regno Unito ha presentato un protocollo ufficiale per convogliare tutte le pelli provenienti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996 (protocollo ufficiale). Tale protocollo è totalmente sottoposto a sorveglianza ufficiale e rispetta le condizioni raccomandate nel parere dell’EFSA adottato il 18 maggio 2006 relativo alle pelli di coorte.

(7) Al Regno Unito deve quindi essere consentito di utilizzare le pelli di bovini di coorte provenienti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996 per la produzione di cuoio.

(8) Per motivi giuridici la decisione 2005/598/CE deve pertanto essere abrogata e sostituita da una nuova decisione le cui disposizioni siano identiche, ad eccezione di quelle relative alle pelli.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     1. Non è commercializzato alcun prodotto costituito o contenente materiali, tranne il latte, ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996.

     2. Al decesso di un bovino nato o allevato nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, tutte le parti del corpo sono eliminate secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

     3. In deroga a quanto previsto dai paragrafi 1 e 2 e dalle disposizioni fissate all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 999/2001, le pelli di bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, comprese pelli provenienti da bovini di cui al terzo trattino del punto 1, lettera a) dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001, possono essere utilizzate per la produzione di cuoio. La raccolta, il trasporto e la lavorazione di tali pelli va effettuata in impianti particolari omologati e sotto rigorosa sorveglianza ufficiale secondo il protocollo ufficiale approvato dalle autorità competenti.

Tutti i sottoprodotti, ad eccezione del cuoio, derivati da tali pelli e prodotti in impianti particolari, vanno eliminati come materiali di categoria 1 in conformità con il regolamento (CE) n. 1774/2002.

 

     Art. 2.

     1. Nel caso di sospetto o di conferma ufficiale di encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) in un bovino nato o allevato nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, il Regno Unito è esonerato dall’ottemperare all’obbligo di:

     a) sottoporre i restanti bovini della medesima azienda, ad eccezione di quelli nati nei 12 mesi successivi al 1° agosto 1996, alla limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell’indagine clinica ed epidemiologica, secondo quanto disposto dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001;

     b) per quanto concerne i casi confermati, individuare e distruggere altri animali oltre al caso confermato, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 999/2001 e dall’allegato VII dello stesso regolamento.

     2. Pur tuttavia, si individuano, si abbattono e si distruggono i seguenti animali in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001:

     a) se la malattia risulta confermata in un femmina, tutta la sua progenie partorita nel biennio precedente o nel periodo successivo alla comparsa dei primi sintomi clinici della malattia;

     b) se la malattia risulta confermata in un animale nato nei 12 mesi precedenti il 1° agosto 1996, gli animali della coorte nati dopo il 31 luglio 1996.

 

     Art. 3.

     La decisione 2005/598/CE è abrogata.

 

     Art. 4.

     Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.