§ 1.5.q38 - Decisione 6 ottobre 2006, n. 680.
Decisione n. 2006/680/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto riguarda l’elenco dei territori dai quali è [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/10/2006
Numero:680


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.q38 - Decisione 6 ottobre 2006, n. 680.

Decisione n. 2006/680/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto riguarda l’elenco dei territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di pesci vivi, delle loro uova e dei loro gameti a fini d’allevamento nella Comunità europea [notificata con il numero C(2006) 4361]

(G.U.U.E. 11 ottobre 2006, n. L 279)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all’allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di pesci vivi nonché loro uova e gameti a fini d’allevamento nella Comunità.

(2) Nel marzo 2006 gli esperti veterinari della Comunità hanno compiuto un’ispezione sul posto in Albania per verificare il rispetto della decisione 2003/858/CE.

(3) I dati rilevati in occasione di detta ispezione dimostrano che l’Albania non è in grado di fornire le necessarie garanzie di polizia sanitaria per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di pesci vivi nonché loro uova e gameti a fini d’allevamento.

(4) Giacché le suddette importazioni potrebbero mettere gravemente a repentaglio la situazione sanitaria della fauna acquatica nella Comunità è opportuno rimuovere l’Albania dall’elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare pesci vivi nonché loro uova e gameti a fini d’allevamento nella Comunità di cui all’allegato I della decisione 2003/858/CE.

(5) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/858/CE.

(6) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     L’allegato I della decisione 2003/858/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

Territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di pesci vivi, loro uova e loro gameti a fini d’allevamento nella Comunità europea (CE)

 

Stato

Territorio

Osservazioni (1)

Codice ISO

Denominazione

Codice

Descrizione

 

AU

Australia

 

 

 

BG

Bulgaria

 

 

 

BR

Brasile

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CA

Canada

 

 

 

CG

Congo

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CL

Cile

 

 

 

CN

Cina

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CO

Colombia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

HR

Croazia

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

JP

Giappone

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

LK

Sri Lanka

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

MK (2)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

MY

Malaysia (unicamente la Malaysia occidentale peninsulare)

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

NZ

Nuova Zelanda

 

 

 

RU

Russia

 

 

 

SG

Singapore

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

TH

Tailandia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

TR

Turchia

 

 

 

TW

Taiwan

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

US

Stati Uniti

 

 

 

ZA

Sudafrica

 

 

 

 

(1) La casella vuota indica l’assenza di limitazioni. Se un paese o un territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un’osservazione, ad esempio “solo uova”.

(2) Codice provvisorio il quale non pregiudica la denominazione definitiva del paese, che verrà attribuita una volta conclusi i negoziati in corso presso le Nazioni Unite.»