Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 29/09/2006 |
Numero: | 1451 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.q31 - Regolamento 29 settembre 2006, n. 1451.
Regolamento (CE) n. 1451/2006 della Commissione che modifica, per quanto riguarda il fluazuron, il nitrito di sodio e il peforelin, gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale
(G.U.U.E. 30 settembre 2006, n. L 271)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il
(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n.
2377/90.
(2) La sostanza fluazuron figura nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini per muscoli, grasso, fegato e reni, esclusi gli animali il cui latte è destinato al consumo umano. L’analisi di ulteriori dati forniti ha portato alla raccomandazione di includere il fluazuron nell’allegato I del regolamento (CEE) n.
2377/90 in riferimento ai bovini per muscoli, grasso, fegato e reni, esclusi gli animali il cui latte è destinato al consumo umano.
(3) In seguito all’esame di una domanda per la determinazione dei limiti massimi di residui di nitrito di sodio nei bovini da latte risulta opportuno includere tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento alla specie bovina, esclusivamente per uso topico.
(4) In seguito all’esame di una domanda per la determinazione dei limiti massimi di residui di peforelin nei suini risulta opportuno includere tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento alla specie suina.
(5) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.
(6) Prima di applicare il presente regolamento occorre stabilire un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce del presente regolamento, le autorizzazioni a commercializzare medicinali veterinari, rilasciate a norma della
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
A. La seguente sostanza è inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:
2. Agenti antiparassitari
2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti
2.2.4. Derivati dell'acilurea
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
«Fluazuron |
Fluazuron |
Bovini (1) |
200 μg/kg |
Muscolo |
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7 000 μg/kg |
Grasso |
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500 μg/kg |
Fegato |
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|
500 μg/kg |
Rene |
(1) Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»
B. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:
1. Composti inorganici
Sostanze farmacologicamente attive |
Specie animale |
«Nitrito di sodio |
Bovini (1) |
(1) Esclusivamente per uso topico.»
2. Composti organici
Sostanze farmacologicamente attive |
Specie animale |
«Peforelin |
Suini» |