§ 1.5.q29 - Direttiva 29 settembre 2006, n. 77.
Direttiva n. 2006/77/CE della Commissione che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/09/2006
Numero:77


Sommario
Art. 1.      L’allegato I della direttiva 2002/32/CE viene modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Art. 2.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.q29 - Direttiva 29 settembre 2006, n. 77.

Direttiva n. 2006/77/CE della Commissione che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell’alimentazione animale

(G.U.U.E. 30 settembre 2006, n. L 271)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, in particolare l’articolo 8, paragrafo1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione animale con un contenuto di sostanze indesiderate superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I della medesima.

(2) Adottando la direttiva 2002/32/CE, la Commissione dichiarò che l’allegato I di tale direttiva sarebbe stato riesaminato in base a valutazioni scientifiche aggiornate dei rischi che escludessero ogni diluizione dei prodotti contaminati non conformi, destinati all’alimentazione animale.

(3) Il 9 novembre 2005, su richiesta della Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere (2) concernente aldrin e dieldrin.

(4) È emerso che mangimi per pesci, contenenti percentuali relativamente elevate di olio di pesce nella formulazione, contengono livelli significativi di aldrin/dieldrin. È perciò opportuno, in base ai risultati scientifici e ai dati di controllo disponibili, modificare le attuali disposizioni.

(5) Il 20 giugno 2005, su richiesta della Commissione, l’EFSA ha adottato un parere sull’endosulfan (3).

(6) In base ai risultati scientifici e ai dati di controllo disponibili, è opportuno modificare il livello massimo di endosulfan nell’olio vegetale grezzo per tener conto, in qualche misura, della concentrazione di endosulfan nell’olio vegetale grezzo rispetto a quella dei semi oleosi.

(7) Il 4 luglio 2005, su richiesta della Commissione, l’EFSA ha adottato un parere sugli esaclorocicloesani (α, β, γ HCH) (4) e, il 9 novembre 2005, un parere sull’endrin (5).

(8) In base ai risultati scientifici e ai dati di controllo disponibili, non occorre apportare alcuna modifica agli attuali livelli massimi degli esaclorocicloesani e dell’endrin.

(2) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 9 novembre 2005 su richiesta della Commissione europea, riguardante aldrin e dieldrin quali sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale.

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1251.Par.0001.File.dat/contam_op_ej285_aldrinanddieldrin_en1.pdf

(3) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), emesso il 20 giugno 2005 su richiesta della Commissione, relativo all’endosulfan quale sostanza indesiderata nell’alimentazione animale. http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/ contam_opinions/1025.Par.0001.File.dat/contam_op_ej234_ endosulfan_en_updated21.pdf

(4) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 4 luglio 2005 su richiesta della Commissione europea, riguardante il gamma-HCH e altri esaclorocicloesani quali sostanze indesiderate nell’alimentazione animale. http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/ contam_opinions/1039.Par.0001.File.dat/contam_op_ej250_ hexachlorocyclohexanes_en2.pdf

(5) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 9 novembre 2005 su richiesta della Commissione europea, relativo all’endrin quale sostanza indesiderata nell’alimentazione animale. http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/ contam_opinions/1252.Par.0001.File.dat/contam_op_ej286_ endrin_en1.pdf

 

(9) Per quanto riguarda: aldrin, dieldrin, clordano, DDT, endrin, eptacloro, esaclorobenzene ed esaclorocicloesani (HCH), il termine “grassi” andrebbe sostituito dai termini “grassi e oli” in modo da indicare chiaramente tutti i grassi e gli oli, compresi grasso animale, oli vegetali e olio di pesce.

(10) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/32/CE.

(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     L’allegato I della direttiva 2002/32/CE viene modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui sopra, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

Le righe da 17 a 26 dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE sono sostituite da quanto segue:

 

Sostanze indesiderate

Prodotti destinati all’alimentazione animale

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime avente un tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«17. Aldrin (*)

Tutti i mangimi, ad eccezione di:

0,01 (**)

18. Dieldrin (*)

— grassi e oli

0,1 (**)

 

— mangime per pesci

0,02 (**)

19. Canfene clorurato (toxafene) — somma di congeneri indicatori CHB 26, 50 e 62 (***)

— Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, escluso l’olio di pesce

0,02

 

— Olio di pesce (****)

0,2

 

— Mangimi per pesci (****)

0,05

20. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)

Tutti i mangimi, esclusi:

0,02

 

— grassi e oli

0,05

21. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC, espressi in DDT)

Tutti i mangimi, esclusi:

0,05

 

— grassi e oli

0,5

22. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan espressi in endosulfan)

Tutti i mangimi, esclusi:

0,1

 

— granturco e prodotti derivati dalla sua trasformazione

0,2

 

— semi oleosi e prodotti derivati dalla loro lavorazione escluso l’olio vegetale grezzo

0,5

 

— olio vegetale grezzo

1,0

 

— mangimi completi per pesci

0,005

23. Endrin (somma dell'endrin e del deltacheto-endrin, espressi in endrin)

Tutti i mangimi, esclusi:

0,01

 

— grassi e oli

0,05

24. Eptacloro (somma dell’eptacloro e dell’eptacloreposside, espressi in eptacloro)

Tutti i mangimi, esclusi:

0,01

 

— grassi e oli

0,2

25. Esaclorobenzene (HCB)

Tutti i mangimi, esclusi:

0,01

 

— grassi e oli

0,2

26. Esaclorocicloesano (HCH)

 

 

26.1. Isomero alfa

Tutti i mangimi, esclusi:

0,02

 

— grassi e oli

0,2

26.2. Isomero beta

Tutte le materie prime per mangimi, esclusi:

0,01

 

— grassi e oli

0,1

 

Tutti i mangimi composti, esclusi:

0,01

 

— mangimi composti per vacche da latte

0,005

26.3. Isomero gamma

Tutti i mangimi, esclusi:

0,2

 

— grassi e oli

2,0

 

(*) Isolatamente o combinati espressi in dieldrin.

(**) Livello massimo per aldrin e dieldrin, isolatamente o combinati, espressi in dieldrin.

(***) Sistema di numerazione secondo Parlar, con il prefisso “CHB” o “Parlar”:

— CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornano,

— CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-nonaclorobornano,

— CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano.

(****) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»