Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 11/09/2006 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.Q21 - Direttiva 11 settembre 2006, n. 75.
Direttiva n. 2006/75/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 12 settembre 2006, n. L 248).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della
(2) Gli effetti di questa sostanza sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della
(3) Il progetto della relazione di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 10 agosto 2005 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA per la dimossistrobina. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 4 aprile 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sulla dimossistrobina.
(4) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della
(5) Fermi restando gli obblighi definiti dalla
(6) È pertanto opportuno modificare la
(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L’allegato I della
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
1. In applicazione della
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente dimossostrobina come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di un prodotto contenente dimossistrobina come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 marzo 2008; oppure
b) nel caso di prodotti contenenti dimossistrobina come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 marzo 2008 ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Nell’allegato I della
Numero |
Nome comune, mumeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
«129 |
Dimossistrobina CAS n. 149961-52-4 CIPAC n. 739 |
(E)-o-(2,5-dimetilfenossimetil)- 2-metossimino- N-metilfenilacetammide |
≥ 980 g/kg |
1° ottobre 2006 |
30 settembre 2016 |
PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida. PARTE B Nella valutazione delle richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina per l’utilizzo in ambienti chiusi, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutti i dati e le informazioni necessari vengano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dimossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. In tale valutazione globale gli Stati membri: — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in situazioni caratterizzate da un basso fattore di intercettazione da parte della coltura o in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche, — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di: — una precisa valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi, considerata la formulazione della sostanza attiva, — una completa valutazione del rischio acquatico che consideri l’elevato rischio cronico per i pesci e l’efficacia delle possibili misure di attenuazione dei rischi, tenendo conto in particolare del deflusso e del drenaggio. Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali la dimossistrobina è stata iscritta nel presente allegato presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.» |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.