§ 1.5.P84 - Regolamento 31 luglio 2006, n. 1168.
Regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:31/07/2006
Numero:1168


Sommario
Art. 1.  Obiettivo comunitario
Art. 2.  Modifica del regolamento (CE) n. 1003/2005
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.5.P84 - Regolamento 31 luglio 2006, n. 1168.

Regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005 (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. L 211).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 13,

     considerando quanto segue:

     (1) L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede che sia definito un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica nelle ovaiole di Gallus gallus a livello della produzione primaria. Tale riduzione è importante in ragione delle norme severe da applicarsi ai gruppi infetti in conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003 dal dicembre 2009 in poi. In particolare, le uova provenienti da gruppi la cui situazione dal punto di vista della salmonella è sconosciuta e che siano sospettate di essere infette o di provenire da gruppi infetti possono essere utilizzate per il consumo umano solo se trattate in modo da garantire l’eliminazione dei sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica in conformità della legislazione comunitaria in materia di igiene alimentare.

     (3) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che l’obiettivo comunitario deve comprendere un’espressione numerica che rappresenti la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o la percentuale minima di riduzione nel numero di unità epidemiologiche che rimangono positive, il termine massimo entro il quale l’obiettivo deve essere raggiunto e la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell’obiettivo. Va anche stabilita la definizione, se del caso, dei sierotipi rilevanti per la sanità pubblica.

     (4) Per fissare l’obiettivo comunitario sono stati raccolti dati comparabili sulla prevalenza dei sierotipi di salmonella rilevanti nelle ovaiole della specie Gallus gallus negli Stati membri, in conformità della decisione n. 2004/665/CE della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della salmonella fra gli esemplari ovaioli di Gallus gallus.

     (5) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede che, per un periodo di transizione di tre anni, l’obiettivo comunitario riguardante le ovaiole di Gallus gallus riguardi la Salmonella enteritidis e la Salmonella typhimurium.

     (6) Per verificare la realizzazione dell’obiettivo comunitario è necessario organizzare un campionamento ripetuto dei gruppi.

     (7) In conformità dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2160/2003, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata consultata sulla fissazione dell’obiettivo comunitario per le ovaiole della specie Gallus gallus.

     (8) Dall’adozione del regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003, sono stati sviluppati e convalidati metodi di analisi alternativi. Inoltre, i ceppi di salmonella rilevati nei gruppi di riproduzione dovrebbero essere stoccati ai fini di una loro futura tipizzazione fagica e di un test di suscettibilità agli antimicrobici. Il regolamento (CE) n. 1003/2005 va quindi modificato di conseguenza.

     (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Obiettivo comunitario

     1. L’obiettivo comunitario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 relativo alla riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nelle ovaiole adulte di Gallus gallus («obiettivo comunitario») è il seguente:

     a) una percentuale minima annua di riduzione dei gruppi positivi di ovaiole adulte pari almeno a:

     i) 10 % se la prevalenza nell’anno precedente era inferiore al 10 %;

     ii) 20 % se la prevalenza nell’anno precedente era tra il 10 e il 19 %;

     iii) 30 % se la prevalenza nell’anno precedente era tra il 20 e il 39 %;

     iv) 40 % se la prevalenza nell’anno precedente era uguale o superiore al 40 %;

     oppure

     b) una riduzione della percentuale massima al 2 % o a un livello inferiore; per gli Stati membri con meno di 50 gruppi di ovaiole adulte però non può rimanere positivo più di un gruppo adulto.

     Il primo obiettivo dev’essere raggiunto nel 2008 sulla base del monitoraggio da avviare all’inizio di quell’anno. Per quanto riguarda l’obiettivo nel 2008, i risultati dello studio di riferimento eseguito in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 2004/665/CE sono usati come riferimento in base al presente articolo.

     2. Il metodo di prova per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo comunitario è definito in allegato.

     La realizzazione dell’obiettivo è valutata tenendo conto dei risultati di tre anni consecutivi.

     Qualora non siano descritte nell’allegato, le specifiche tecniche di cui all’articolo 5 della decisione 2004/665/CE sono considerate raccomandazioni per l’attuazione di questo punto nei programmi nazionali di controllo.

     3. La Commissione potrà riesaminare il metodo di prova di cui all’allegato in base all’esperienza ottenuta durante il primo anno del programma di controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 (programma nazionale di controllo).

 

          Art. 2. Modifica del regolamento (CE) n. 1003/2005

     Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1003/2005 sono inseriti i seguenti punti 3.4 e 3.5:

     «3.4. Metodi alternativi

     Per quanto riguarda i campioni prelevati su iniziativa dell’operatore, possono essere utilizzati i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 anziché i metodi per la preparazione dei campioni, i metodi di rilevazione e la sierotipizzazione di cui al punto 3 del presente allegato, purché convalidati in conformità della norma EN/ISO 16140/2003.

     3.5. Stoccaggio dei ceppi

     Almeno i ceppi isolati nell’ambito dei controlli ufficiali vengono stoccati per la futura tipizzazione fagica o per un test di suscettibilità agli antimicrobici, utilizzando i normali metodi di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità dei ceppi per un minimo di due anni.»

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2006.

 

 

ALLEGATO

 

     Metodo di prova necessario per verificare la realizzazione dell’obiettivo comunitario relativo alla riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nelle ovaiole adulte di Gallus gallus, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2

 

     1. ESTENSIONE DEL CAMPIONAMENTO

     Il campionamento riguarda tutti i gruppi di ovaiole adulte della specie Gallus gallus («gruppi di ovaiole») di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

 

     2. MONITORAGGIO DEI GRUPPI DI OVAIOLE

 

     2.1. Frequenza e tipologia dei campionamenti

     I gruppi di ovaiole sono sottoposti a campionamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare («operatore») e ad opera dell’autorità competente.

     Il campionamento su iniziativa dell’operatore ha luogo almeno ogni quindici settimane. Il primo campionamento si svolge all’età di 24 ± 2 settimane.

     Il campionamento ad opera dell’autorità competente ha luogo almeno:

     a) su un gruppo all’anno per azienda comprendente almeno 1 000 uccelli;

     b) all’età di 24 ± 2 settimane sui gruppi di ovaiole ospitati in strutture in cui la salmonella era stata rilevata sul gruppo precedente;

     c) in ogni caso di sospetta infezione da Salmonella enteritidis o Salmonella typhimurium, sulla base dell’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare di cui all’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     d) in tutti gli altri gruppi di ovaiole presenti presso l’azienda nel caso la Salmonella enteritidis o la Salmonella typhimurium siano individuate in un gruppo di ovaiole presso l’azienda;

     e) nei casi in cui l’autorità competente lo ritenga appropriato.

     Un campionamento effettuato ad opera dell’autorità competente può sostituire un campionamento su iniziativa dell’operatore.

 

     2.2. Protocollo di campionamento

     Per portare al massimo la sensibilità del campionamento occorre prelevare campioni dal materiale fecale e dall’ambiente almeno secondo le modalità di cui alle lettere a) e b):

     a) nei gruppi allevati in batteria, vengono prelevati 2 × 150 grammi di feci naturalmente miste da tutti i nastri o raschietti della struttura dopo aver fatto funzionare il sistema di rimozione del guano; nel caso però delle batterie a piattaforme senza raschietti o nastri, devono essere raccolti 2 × 150 grammi di feci miste fresche da 60 posti differenti sotto le gabbie nelle fosse di raccolta;

     b) nei granai o pollai per polli ruspanti, due paia di tamponi da stivali o calze, da prelevare senza cambiare copristivali tra i tamponi.

     Nel caso del campionamento ad opera dell’autorità competente, vanno raccolti 250 ml contenenti almeno 100 grammi di polvere, prelevati da fonti prolifiche di polvere all’interno della struttura. Se non vi è abbastanza polvere si preleva un ulteriore campione di 150 grammi di feci naturalmente miste o un ulteriore paio di tamponi da stivali o calze.

     Nel caso del campionamento di cui al punto 2.1, lettere b), c) e d), l’autorità competente deve accertarsi, effettuando se del caso ulteriori prove, che i risultati degli esami relativi alla salmonella non siano stati influenzati dall’utilizzo di antimicrobici nei gruppi di uccelli.

     Qualora non venga rilevata la presenza di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium, ma vengano per contro riscontrati antimicrobici o effetti di inibizione della crescita batterica, il gruppo di ovaiole è considerato infetto ai fini dell’obiettivo comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

 

     3. ESAME DEI CAMPIONI

 

     3.1. Trasporto e preparazione dei campioni

     I campioni sono inviati il giorno della raccolta, per posta espresso o corriere, ai laboratori di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2160/2003. Una volta giunti in laboratorio, i campioni vengono conservati sotto refrigerazione fino all’esame, da tenersi entro le 48 successive.

 

     3.1.1. Tamponi da stivali

     a) Le due paia di tamponi da stivali (o «calze») sono aperte accuratamente per evitare di spostare il materiale fecale aderente, riunite e poste in una soluzione acquosa con tampone di peptone di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente;

     b) il campione viene agitato in modo da essere saturato interamente, quindi la coltura viene continuata tramite il metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.

 

     3.1.2. Altro materiale fecale e campioni di polvere

     a) I campioni fecali vengono riuniti e mischiati accuratamente, quindi si preleva un sottocampione di 25 grammi per la coltura.

     b) Il sottocampione di 25 grammi è aggiunto alla soluzione acquosa con tampone di peptone di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente.

     c) La coltura del campione prosegue con l’utilizzo del metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.

     Se si decide di ricorrere alle norme ISO sulla preparazione delle feci per la rilevazione della salmonella, queste sostituiscono le disposizioni di cui sopra per la preparazione del campione.

 

     3.2. Metodo di rivelazione

     Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per la salmonella di Bilthoven, nei Paesi Bassi. Tale metodo è descritto nell’attuale versione del progetto di allegato D della norma ISO 6579 (2002), «Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria». In questo metodo si utilizza un mezzo semisolido (mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiladis, MSRV) come mezzo di arricchimento selettivo unico.

 

     3.3. Sierotipizzazione

     Dev’essere sierotipizzato almeno un isolato di ciascun campione positivo, sulla base del metodo Kaufmann-White.

 

     3.4. Metodi alternativi

     Per quanto riguarda i campioni prelevati su iniziativa dell’operatore, possono essere utilizzati i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004, anziché i metodi per la preparazione dei campioni, i metodi di rilevazione e la sierotipizzazione di cui al punto 3 del presente allegato, purché convalidati in conformità della norma EN/ISO 16140/2003.

 

     3.5. Stoccaggio dei ceppi

     Almeno i ceppi isolati da campioni raccolti ad opera dell’autorità competente vengono stoccati per la futura tipizzazione fagica o per un test di suscettibilità agli antimicrobici, utilizzando i normali metodi di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità dei ceppi per un minimo di due anni.

 

     4. RISULTATI E RELAZIONI

     Un gruppo di ovaiole è considerato positivo ai fini della verifica della realizzazione dell’obiettivo comunitario quando sia rilevata la presenza di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium (esclusi i ceppi del vaccino) in uno o più campioni prelevati da tale gruppo. I gruppi di ovaiole risultati positivi sono contati una volta sola, indipendentemente dal numero delle operazioni di campionamento e prova e vengono riportati solo nel primo anno di rilevazione.

     La relazione deve comprendere:

     a) il numero totale dei gruppi di ovaiole sottoposti a prova e il numero dei gruppi di ovaiole sottoposti a prova per ogni tipologia di campionamento di cui al punto 2.1;

     b) il numero totale dei gruppi infetti e i risultati delle prove per ciascuna tipologia di campionamento di cui al punto 2.1;

     c) spiegazioni dei risultati, in particolare per quanto riguarda i casi eccezionali.

     I risultati in parola e ogni altra informazione pertinente devono essere riferiti nell’ambito della relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva n. 2003/99/CE.