Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 31/07/2006 |
Numero: | 1168 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivo comunitario |
Art. 2. Modifica del regolamento (CE) n. 1003/2005 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 1.5.P84 - Regolamento 31 luglio 2006, n. 1168.
Regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. L 211).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’obiettivo del
(2) Il
(3) Il
(4) Per fissare l’obiettivo comunitario sono stati raccolti dati comparabili sulla prevalenza dei sierotipi di salmonella rilevanti nelle ovaiole della specie Gallus gallus negli Stati membri, in conformità della
(5) Il
(6) Per verificare la realizzazione dell’obiettivo comunitario è necessario organizzare un campionamento ripetuto dei gruppi.
(7) In conformità dell’articolo 15 del
(8) Dall’adozione del
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Obiettivo comunitario
1. L’obiettivo comunitario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del
a) una percentuale minima annua di riduzione dei gruppi positivi di ovaiole adulte pari almeno a:
i) 10 % se la prevalenza nell’anno precedente era inferiore al 10 %;
ii) 20 % se la prevalenza nell’anno precedente era tra il 10 e il 19 %;
iii) 30 % se la prevalenza nell’anno precedente era tra il 20 e il 39 %;
iv) 40 % se la prevalenza nell’anno precedente era uguale o superiore al 40 %;
oppure
b) una riduzione della percentuale massima al 2 % o a un livello inferiore; per gli Stati membri con meno di 50 gruppi di ovaiole adulte però non può rimanere positivo più di un gruppo adulto.
Il primo obiettivo dev’essere raggiunto nel 2008 sulla base del monitoraggio da avviare all’inizio di quell’anno. Per quanto riguarda l’obiettivo nel 2008, i risultati dello studio di riferimento eseguito in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della
2. Il metodo di prova per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo comunitario è definito in allegato.
La realizzazione dell’obiettivo è valutata tenendo conto dei risultati di tre anni consecutivi.
Qualora non siano descritte nell’allegato, le specifiche tecniche di cui all’articolo 5 della
3. La Commissione potrà riesaminare il metodo di prova di cui all’allegato in base all’esperienza ottenuta durante il primo anno del programma di controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del
Art. 2. Modifica del
Nell’allegato del
«3.4. Metodi alternativi
Per quanto riguarda i campioni prelevati su iniziativa dell’operatore, possono essere utilizzati i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del
3.5. Stoccaggio dei ceppi
Almeno i ceppi isolati nell’ambito dei controlli ufficiali vengono stoccati per la futura tipizzazione fagica o per un test di suscettibilità agli antimicrobici, utilizzando i normali metodi di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità dei ceppi per un minimo di due anni.»
Art. 3. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2006.
ALLEGATO
Metodo di prova necessario per verificare la realizzazione dell’obiettivo comunitario relativo alla riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nelle ovaiole adulte di Gallus gallus, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2
1. ESTENSIONE DEL CAMPIONAMENTO
Il campionamento riguarda tutti i gruppi di ovaiole adulte della specie Gallus gallus («gruppi di ovaiole») di cui all’articolo 1 del
2. MONITORAGGIO DEI GRUPPI DI OVAIOLE
2.1. Frequenza e tipologia dei campionamenti
I gruppi di ovaiole sono sottoposti a campionamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare («operatore») e ad opera dell’autorità competente.
Il campionamento su iniziativa dell’operatore ha luogo almeno ogni quindici settimane. Il primo campionamento si svolge all’età di 24 ± 2 settimane.
Il campionamento ad opera dell’autorità competente ha luogo almeno:
a) su un gruppo all’anno per azienda comprendente almeno 1 000 uccelli;
b) all’età di 24 ± 2 settimane sui gruppi di ovaiole ospitati in strutture in cui la salmonella era stata rilevata sul gruppo precedente;
c) in ogni caso di sospetta infezione da Salmonella enteritidis o Salmonella typhimurium, sulla base dell’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare di cui all’articolo 8 della
d) in tutti gli altri gruppi di ovaiole presenti presso l’azienda nel caso la Salmonella enteritidis o la Salmonella typhimurium siano individuate in un gruppo di ovaiole presso l’azienda;
e) nei casi in cui l’autorità competente lo ritenga appropriato.
Un campionamento effettuato ad opera dell’autorità competente può sostituire un campionamento su iniziativa dell’operatore.
2.2. Protocollo di campionamento
Per portare al massimo la sensibilità del campionamento occorre prelevare campioni dal materiale fecale e dall’ambiente almeno secondo le modalità di cui alle lettere a) e b):
a) nei gruppi allevati in batteria, vengono prelevati 2 × 150 grammi di feci naturalmente miste da tutti i nastri o raschietti della struttura dopo aver fatto funzionare il sistema di rimozione del guano; nel caso però delle batterie a piattaforme senza raschietti o nastri, devono essere raccolti 2 × 150 grammi di feci miste fresche da 60 posti differenti sotto le gabbie nelle fosse di raccolta;
b) nei granai o pollai per polli ruspanti, due paia di tamponi da stivali o calze, da prelevare senza cambiare copristivali tra i tamponi.
Nel caso del campionamento ad opera dell’autorità competente, vanno raccolti 250 ml contenenti almeno 100 grammi di polvere, prelevati da fonti prolifiche di polvere all’interno della struttura. Se non vi è abbastanza polvere si preleva un ulteriore campione di 150 grammi di feci naturalmente miste o un ulteriore paio di tamponi da stivali o calze.
Nel caso del campionamento di cui al punto 2.1, lettere b), c) e d), l’autorità competente deve accertarsi, effettuando se del caso ulteriori prove, che i risultati degli esami relativi alla salmonella non siano stati influenzati dall’utilizzo di antimicrobici nei gruppi di uccelli.
Qualora non venga rilevata la presenza di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium, ma vengano per contro riscontrati antimicrobici o effetti di inibizione della crescita batterica, il gruppo di ovaiole è considerato infetto ai fini dell’obiettivo comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
3. ESAME DEI CAMPIONI
3.1. Trasporto e preparazione dei campioni
I campioni sono inviati il giorno della raccolta, per posta espresso o corriere, ai laboratori di cui all’articolo 11 del
3.1.1. Tamponi da stivali
a) Le due paia di tamponi da stivali (o «calze») sono aperte accuratamente per evitare di spostare il materiale fecale aderente, riunite e poste in una soluzione acquosa con tampone di peptone di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente;
b) il campione viene agitato in modo da essere saturato interamente, quindi la coltura viene continuata tramite il metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.
3.1.2. Altro materiale fecale e campioni di polvere
a) I campioni fecali vengono riuniti e mischiati accuratamente, quindi si preleva un sottocampione di 25 grammi per la coltura.
b) Il sottocampione di 25 grammi è aggiunto alla soluzione acquosa con tampone di peptone di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente.
c) La coltura del campione prosegue con l’utilizzo del metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.
Se si decide di ricorrere alle norme ISO sulla preparazione delle feci per la rilevazione della salmonella, queste sostituiscono le disposizioni di cui sopra per la preparazione del campione.
3.2. Metodo di rivelazione
Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per la salmonella di Bilthoven, nei Paesi Bassi. Tale metodo è descritto nell’attuale versione del progetto di allegato D della norma ISO 6579 (2002), «Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria». In questo metodo si utilizza un mezzo semisolido (mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiladis, MSRV) come mezzo di arricchimento selettivo unico.
3.3. Sierotipizzazione
Dev’essere sierotipizzato almeno un isolato di ciascun campione positivo, sulla base del metodo Kaufmann-White.
3.4. Metodi alternativi
Per quanto riguarda i campioni prelevati su iniziativa dell’operatore, possono essere utilizzati i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del
3.5. Stoccaggio dei ceppi
Almeno i ceppi isolati da campioni raccolti ad opera dell’autorità competente vengono stoccati per la futura tipizzazione fagica o per un test di suscettibilità agli antimicrobici, utilizzando i normali metodi di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità dei ceppi per un minimo di due anni.
4. RISULTATI E RELAZIONI
Un gruppo di ovaiole è considerato positivo ai fini della verifica della realizzazione dell’obiettivo comunitario quando sia rilevata la presenza di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium (esclusi i ceppi del vaccino) in uno o più campioni prelevati da tale gruppo. I gruppi di ovaiole risultati positivi sono contati una volta sola, indipendentemente dal numero delle operazioni di campionamento e prova e vengono riportati solo nel primo anno di rilevazione.
La relazione deve comprendere:
a) il numero totale dei gruppi di ovaiole sottoposti a prova e il numero dei gruppi di ovaiole sottoposti a prova per ogni tipologia di campionamento di cui al punto 2.1;
b) il numero totale dei gruppi infetti e i risultati delle prove per ciascuna tipologia di campionamento di cui al punto 2.1;
c) spiegazioni dei risultati, in particolare per quanto riguarda i casi eccezionali.
I risultati in parola e ogni altra informazione pertinente devono essere riferiti nell’ambito della relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della