Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 23/06/2006 |
Numero: | 435 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.P61 - Decisione 23 giugno 2006, n. 435.
Decisione n. 2006/435/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/710/CE recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 27 giugno 2006, n. L 173).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) A seguito dell’insorgenza dell’influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia, in particolare la
(2) La
(3) La Romania ha inviato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione dell’influenza aviaria nel paese, le quali indicano che un focolaio della malattia è stato recentemente rilevato al di fuori dell’area del paese attualmente individuata dalla
(4) Alla luce della rapidità con cui l’influenza aviaria si è diffusa in Romania nelle ultime settimane, è necessario estendere la sospensione delle importazioni interessate dalla Romania nella Comunità a tutto il territorio romeno.
(5) Occorre pertanto modificare la
(6) Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate durante la riunione di luglio 2006 del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, alla luce delle informazioni inviate alla Commissione sulla situazione della malattia e sulle misure di controllo adottate dalle autorità competenti in Romania.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L’allegato della
Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Parti del territorio della Romania di cui all’articolo 1, lettere a) e b)
Parte A
Codice ISO del paese |
Nome del paese |
Descrizione della parte di territorio |
RO |
Romania |
— L’intero territorio della Romania |
Parte B
Codice ISO del paese |
Nome del paese |
Descrizione della parte di territorio |
RO |
Romania |
— L’intero territorio della Romania» |