§ 1.5.P30 - Regolamento 4 maggio 2006, n. 688.
Regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:04/05/2006
Numero:688


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.P30 - Regolamento 4 maggio 2006, n. 688.

Regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 5 maggio 2006, n. L 120).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

      (2) Nel parere del 6 luglio 2000 il comitato scientifico direttivo della Commissione europea (CSD) ha concluso che l’insorgere dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel bestiame locale in Svezia è improbabile, ma non può essere escluso. In base a tale parere il regolamento (CE) n. 999/2001 concede alla Svezia una deroga per esaminare soltanto un campione casuale di bovini sani nati, allevati e macellati nel suo territorio. Nel parere aggiornato sul rischio geografico di BSE in Svezia, adottato nel luglio 2004, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare ha sostenuto tale posizione classificando la Svezia nella categoria II di RGB, il che significa che è improbabile, ma non escluso, che gli animali domestici della specie bovina vengano infettati dall’agente patogeno della BSE. La Svezia potrebbe inoltre beneficiare di una deroga per autorizzare l’impiego della colonna vertebrale e dei gangli spinali dei bovini a determinate condizioni. La Svezia tuttavia non si è mai avvalsa di tale deroga.

      (3) Il 3 marzo 2006 il laboratorio comunitario di riferimento per le TSE ha confermato il primo caso di BSE in Svezia. Pertanto, poiché l’insorgere della BSE nel bestiame locale non può più essere considerato improbabile, non è più opportuno concedere alla Svezia deroghe riguardo alla sorveglianza del bestiame sano da macello e al limite di età per la rimozione della colonna vertebrale dai bovini.

      (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 999/2001.

      (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue:

     a) nella parte I del capitolo A dell’allegato III è soppresso il punto 2.3;

     b) nella parte A dell’allegato XI, il secondo comma del punto 2 è sostituito dal seguente:

     «Gli Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive dei fatti di cui alle lettere a) o b).»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.