Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 21/04/2006 |
Numero: | 311 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.P25 - Decisione 21 aprile 2006, n. 311.
Decisione n. 2006/311/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne le importazioni di gelatina fotografica
(G.U.U.E. 28 aprile 2006, n. L 115).
(I testi in lingua tedesca, inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La
(3) La
(4) Il Lussemburgo ha confermato l’esigenza di rifornirsi di gelatina fotografica dagli Stati Uniti d’America per l’industria fotografica del Lussemburgo. Di conseguenza al Lussemburgo va concessa l'autorizzazione a importare gelatina fotografica, nel rispetto delle condizioni stabilite nella
(5) Ai fini di facilitare il trasferimento della gelatina fotografica importata dal Belgio al Lussemburgo, è opportuno modificare leggermente le condizioni negli allegati I e III della
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1. Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica
In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del
2) L’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9. Destinatari
Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.»
3) Gli allegati I e III sono stati modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
La presente decisione si applica a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
1. L'allegato I è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Paesi terzi e impianti di origine, Stati membri di destinazione, posti di ispezione
frontalieri del primo punto di entrata e stabilimenti fotografici riconosciuti
Paese terzo di origine |
Impianti di origine |
Stato membro di destinazione |
Posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata |
Stabilimenti fotografici riconosciuti |
Giappone |
— Nitta Gelatin Inc. 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 — 0024 Japan — Jellie Co. ltd. 7-1, Wakabayashi 2-Chome, Wakabayashi-ku, Sendai-city, Miyagi, 982 Japan — NIPPI Inc. Gelatin Division 1 Yumizawa-Cho, Fujinomiya City Shizuoka 418 — 0073 Japan |
Paesi Bassi |
Rotterdam |
Fuji Photo Film BV, Tilburg |
Giappone |
Nitta Gelatin Inc. 2-22 Futamata Yao-City Osaka 581 — 0024 Japan |
Francia |
Le Havre |
Kodak Zone Industrielle Nord, 71100 Châlon sur Saône |
|
Regno Unito |
Liverpool Felixstowe |
Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, MIDDX HA4 4TY |
|
USA |
— Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA — Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA |
Lussemburgo |
Anversa Zaventem Lussemburgo |
DuPont Teijin Luxembourg SA PO Box 1681 L-1016 Luxembourg |
|
Francia |
Le Havre |
Kodak Zone Industrielle Nord, 71100 Châlon sur Saône |
|
|
Regno Unito |
Liverpool Felixstowe |
Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, MIDDX HA4 4TY» |
2. L’allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Modello dei certificati sanitari per l'importazione da paesi terzi di gelatina
per uso tecnico da utilizzare nell'industria fotografica
Note
a) I certificati veterinari per l'importazione di gelatina per uso tecnico da utilizzare nell'industria fotografica devono essere prodotti dal paese esportatore, secondo il modello di cui all'allegato III. Tali certificati devono contenere le attestazioni prescritte per tutti i paesi terzi ed eventualmente le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte dello stesso. b) L'originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE in cui verrà effettuata l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale. d) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione. |
e) Se il certificato, comprese le schede supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)» e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente. f) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. In tal modo le autorità competenti del paese esportatore controllano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio. g) La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. h) L'originale del certificato deve accompagnare la partita dal posto di ispezione frontaliero dell'UE fino all'arrivo allo stabilimento fotografico di destinazione. |
Certificato sanitario
(Omissis)»