Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 12/04/2006 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.P10 - Direttiva 12 aprile 2006, n. 39.
Direttiva 2006/39/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del clodinafop, del pirimicarb, del rimsulfuron, del tolclofos-metile e del triticonazolo come sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 13 aprile 2006, n. L 104).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della
(2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del
(3) Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentate alla Commissione il 14 marzo e il 10 agosto 2005 sotto forma di rapporti scientifici dell'EFSA concernenti il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos- metile e il triticonazolo. Tali rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimati il 27 gennaio 2006 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo.
(4) Dall'esame del pirimicarb è emersa una serie di questioni aperte che sono state affrontate dal gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui (gruppo PPR) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Il gruppo scientifico è stato incaricato di formulare un parere riguardante da un lato l'uso di un metodo basato sul quoziente tempo («time quotient approach») nella valutazione del rischio acuto per gli uccelli e dall'altro la già condotta valutazione del rischio acuto per gli uccelli. Nel parere relativo al primo punto il gruppo PPR ha concluso che il metodo basato sul quoziente tempo proposto dall'OCSE è equivalente all'attuale valutazione del rischio aviario acuto di primo grado dell'UE, salvo che l'allegato VI della
(5) Dall'esame del clodinafop, del rimsulfuron, del tolclofosmetile e del triticonazolo non sono emerse questioni aperte da sottoporre al gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui (gruppo PPR) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
(6) In base ai vari esami effettuati è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo soddisfino in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della
(7) Fatte salve queste conclusioni, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici riguardanti il pirimicarb e il triticonazolo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della
(8) È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
(9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla
(10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della
(11) È pertanto opportuno modificare la
(12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 luglio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° agosto 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
1. In applicazione della
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofosmetile e il triticonazolo, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relative alle sostanze attive in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13 della medesima direttiva.
2. In deroga al paragrafo 1 ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della
Una volta stabilito ciò, gli Stati membri:
a) nel caso di un prodotto contenente clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo come unica sostanza attiva, modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2011;
b) nel caso di un prodotto contenente clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2011 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° febbraio 2007.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della
«Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
125 |
Clodinafop CAS N. 114420-56-3 CIPAC N. 683 |
(R)-2-[4-(5-cloro-3-fluoro-2 piridilossi)-fenossi]-acido propionico |
≥ 950 g/kg (espresso come clodinafop-propargil) |
1° febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clodinafop, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. |
126 |
Pirimicarb CAS N. 23103-98-2 CIPAC N. 231 |
2-dimetil-amino-5,6-dimetilpirimidina- 4-il) dimetilcar bammato |
≥ 950 g/kg |
1° febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimicarb, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l'uso di dispositivi di protezione individuale adeguati. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come ad esempio la creazione di zone tampone. Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di ulteriori studi a conferma della valutazione del rischio a lungo termine per gli uccelli e del possibile rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto per quanto riguarda il metabolita R35140. Essi assicurano che i notificanti su richiesta dei quali il pirimicarb è stato iscritto nel presente allegato presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
127 |
Rimsulfuron CAS N. 122931-48-0 CIPAC N. 716 |
1-(4-6 dimetossipirimidina- 2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil) urea |
≥ 960 g/kg (espresso come rimsulfuron) |
1° febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul rimsulfuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. |
128 |
Tolclofos-metile CAS N. 57018-04-9 CIPAC N. 479 |
O-2,6-dicloro-p-tolil O,O-dimetil-fosforotioato O-2,6-dicloro-4-metilfenil O,O-dimetil-fosforotioato |
≥ 960 g/kg |
1° febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tolclofos-metile per usi diversi dal trattamento presemina dei tuberi-seme delle patate e dal trattamento del suolo per la lattuga nelle serre, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tolclofos-metile, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. |
129 |
Triticonazolo CAS N. 131983-72-7 CIPAC N. 652 |
(±)-(E)-5-(4-clorobenzilidene) -2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazolo- 1-ilmetil)ciclopentanolo |
≥ 950 g/kg |
1° febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti triticonazolo per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triticonazolo, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. In tale valutazione complessiva gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di protezione, — prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto a opera della sostanza attiva altamente persistente e del suo metabolita RPA 406341, — prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli granivori (rischio a lungo termine). Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione del rischio per gli uccelli granivori. Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali il triticonazolo è stato iscritto nel presente allegato presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.»