Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 04/01/2006 |
Numero: | 138 |
Sommario |
Art. 1. Condizioni generali per l’importazione di embrioni |
Art. 2. Importazione di embrioni concepiti in vivo |
Art. 3. Importazione di embrioni prodotti in vitro |
Art. 4. Misure transitorie |
Art. 5. Abrogazione |
Art. 6. Applicabilità |
Art. 7. Destinatari |
§ 1.5.O76 - Decisione 4 gennaio 2006, n. 138.
Decisione n. 2006/168/CE della Commissione che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 28 febbraio 2006, n. L 57).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La direttiva stabilisce tra l’altro che gli embrioni di bovini non possono essere spediti da uno Stato membro a un altro a meno che siano stati ottenuti mediante inseminazione artificiale o fecondazione in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto dall’autorità competente ai fini della raccolta, del trattamento e della conservazione dello sperma o con sperma importato conformemente alla
(3) La
(4) A causa di problemi commerciali emersi in seguito all’applicazione di nuove disposizioni più rigorose per quanto riguarda lo sperma di bovini utilizzato a fini di fecondazione introdotte dalla
(5) La
(6) In base alla valutazione della Società internazionale per il trasferimento degli embrioni (IETS) il rischio di trasmissione di alcune malattie contagiose attraverso gli embrioni è trascurabile, a condizione che gli embrioni vengano manipolati adeguatamente durante il prelievo e il trasferimento. Anche l’Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) condivide questa posizione per quanto riguarda gli embrioni concepiti «in vivo». Nell’interesse della salute degli animali occorre tuttavia prendere opportuni provvedimenti di salvaguardia a monte per lo sperma utilizzato a fini di fecondazione, in particolare per quanto riguarda gli embrioni prodotti in vitro.
(7) Le disposizioni comunitarie relative all’importazione di embrioni di bovini concepiti tramite fecondazione naturale (in vivo) e fecondazione in vitro, in particolare per quanto riguarda lo sperma utilizzato per la fecondazione, devono pertanto essere adattate.
(8) Alla luce della valutazione dei rischi effettuata dalla Società internazionale per il trasferimento degli embrioni IETS e in conformità delle raccomandazioni dell’OIE, devono essere semplificate le disposizioni che disciplinano le importazioni di embrioni di bovini concepiti in vivo, mentre devono essere mantenute le condizioni zoosanitarie più rigorose per le importazioni di embrioni prodotti in vitro, con speciali limitazioni se la zona pellucida è stata danneggiata durante il procedimento.
(9) Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare la
(10) Per dare agli operatori economici la possibilità di adeguarsi alle nuove prescrizioni stabilite nella presente decisione, occorre tuttavia stabilire un periodo di transizione in cui gli embrioni di animali domestici della specie bovina prelevati o prodotti prima del 1° gennaio 2006 possono essere importati nella Comunità a determinate condizioni, nell’ambito delle prescrizioni fissate nell’allegato V della presente decisione.
(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Condizioni generali per l’importazione di embrioni
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (di seguito «embrioni») prelevati o prodotti nei paesi terzi indicati nell’allegato I della presente decisione da gruppi di prelievo o di produzione di embrioni riconosciuti, elencati nell’allegato della
Art. 2. Importazione di embrioni concepiti in vivo
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni concepiti tramite fecondazione in vivo e conformi alle prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell’allegato II.
Art. 3. Importazione di embrioni prodotti in vitro
1. Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni prodotti tramite fecondazione in vitro utilizzando sperma conforme alla
2. Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni prodotti tramite fecondazione in vitro con sperma prodotto in centri di raccolta di sperma riconosciuti o conservato in centri di conservazione dello sperma nei paesi terzi elencati nell’allegato I della
a) gli embrioni non siano destinati a scambi intracomunitari; e
b) gli embrioni siano impiantati unicamente in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato veterinario.
Art. 4. Misure transitorie
In deroga agli articoli 2 e 3, gli Stati membri autorizzano, sino al 31 dicembre 2006, l’importazione di embrioni provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato I a condizione che tali embrioni siano conformi:
a) alle prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell’allegato V; e
b) alle condizioni seguenti:
i) gli embrioni devono essere prelevati o prodotti prima del 1° gennaio 2006;
ii) gli embrioni devono essere utilizzati solo per essere impiantati in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato veterinario;
iii) gli embrioni non devono essere destinati a scambi intracomunitari;
iv) gli embrioni devono essere accompagnati da un certificato debitamente compilato prima del 1° gennaio 2007.
Art. 5. Abrogazione
La
Art. 6. Applicabilità
La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2006.
Art. 7. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Codice ISO |
Paese |
Certificato veterinario applicabile |
Osservazioni |
||
AR |
Argentina |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
|
AU |
Australia |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
Le garanzie complementari di cui al punto 11.5.2 del certificato dell’allegato II e ai punti 11.6.2 dei certificati degli allegati III e IV sono obbligatorie |
CA |
Canada |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
|
CH |
Svizzera (*) |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
|
HR |
Croazia |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
|
IL |
Israele |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
|
MK |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (**) |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
|
NZ |
Nuova Zelanda |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
|
RO |
Romania |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
|
US |
Stati Uniti d’America |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
|
(*) Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra la Comunità e i paesi terzi.
(**) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.
ALLEGATO II
Embrioni concepiti in vivo di animali domestici della specie bovina per l’importazione,
prelevati in conformità della
(Omissis)
ALLEGATO III
Embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina per l’importazione,
concepiti con sperma conforme alla
(Omissis)
ALLEGATO IV
Embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina concepiti con sperma proveniente da un
centro di raccolta o di conservazione di sperma riconosciuto dall’autorità competente del paese esportatore
(Omissis)
ALLEGATO V
CERTIFICATO VETERINARIO EMBRIONI DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA
PER L’IMPORTAZIONE PRELEVATI O PRODOTTI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2006
(Omissis)