Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 07/02/2006 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva. |
Art. 2. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 gennaio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano [...] |
Art. 3. 1. A norma della direttiva n. 91/414/CEE gli Stati membri, se del caso, modificano o ritirano le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva l’oxamil entro [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il 1° |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 1.5.O46 - Direttiva 7 febbraio 2006, n. 16.
Direttiva n. 2006/16/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva oxamil (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 8 febbraio 2006, n. L 36).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 stabiliscono le modalità d’attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della
(2) Gli effetti dell’oxamil sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) i pertinenti rapporti di valutazione e le raccomandazioni, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del
(3) Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA in seno al gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 14 gennaio 2005 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA per l’oxami. Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 15 luglio 2005 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per l’oxamil.
(4) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti oxamil possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della
(5) Fatte salve queste conclusioni, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 della
(6) Le esperienze acquisite con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della
(7) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
(8) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla
(9) È pertanto opportuno modificare la
(10) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 gennaio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° febbraio 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
1. A norma della
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda l’oxamil, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della direttiva stessa.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente oxamil come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di un prodotto contenente oxamil come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 luglio 2010; oppure
b) nel caso di un prodotto contenente oxamil come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 luglio 2010 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° agosto 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della
N. |
Nome comune, Numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
«117 |
Oxamil CAS n. 23135-22-0 CIPAC n. 342 |
N-metilcarbammato di N’,N’- dimetilcarbammoil(metiltio)- metilenamina |
970 g/kg |
1° agosto 2006 |
31 luglio 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come nematicida e insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell’oxamil, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2005. In tale valutazione globale, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di volatili, mammiferi, lombrichi, organismi acquatici, acque superficiali e acque sotterranee in situazioni vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, provvedimenti di attenuazione dei rischi. — Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, provvedimenti di protezione. Gli Stati membri interessati chiedono che vengano presentati ulteriori studi al fine di confermare la valutazione del rischio per quanto riguarda la contaminazione delle acque sotterranee in terreni acidi e per volatili, mammiferi e lombrichi. Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali l’oxamil è stato iscritto nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro 2 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.» |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.