§ 1.5.N89 - Direttiva 5 dicembre 2005, n. 87.
Direttiva n. 2005/87/CE della Commissione che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:05/12/2005
Numero:87


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.N89 - Direttiva 5 dicembre 2005, n. 87.

Direttiva n. 2005/87/CE della Commissione che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 6 dicembre 2005, n. L 318).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

     visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, terza frase,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 2002/32/CE impone il divieto di utilizzare prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi stabiliti nell’allegato I della medesima.

      (2) All’atto dell’adozione della direttiva 2002/32/CE la Commissione ha dichiarato che le disposizioni stabilite nell’allegato I della direttiva dovevano essere riesaminate sulla base di una valutazione scientifica aggiornata del rischio, tenendo conto altresì del divieto di qualsiasi diluizione dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali contaminati e non conformi.

      (3) Il 2 giugno 2004 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato su richiesta della Commissione un parere relativo al piombo quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione degli animali.

      (4) La contaminazione degli alimenti con il piombo è un questione di salute pubblica. Il piombo si accumula in certa misura nel tessuto dei reni e del fegato, i tessuti dei muscoli contengono quantità residue di piombo molto basse e il passaggio nel latte è limitato. Pertanto gli alimenti di origine animale non costituiscono una fonte importante di esposizione umana al piombo.

      (5) I bovini e gli ovini sembrano le specie animali più sensibili all’acuta tossicità del piombo. Sono state registrate singole intossicazioni, dovute all’ingerimento di alimenti provenienti da aree inquinate o all’ingerimento accidentale di fonti di piombo. I livelli registrati nelle materie prime per mangimi commercializzate nell’Unione europea non causano tuttavia sintomi clinici di tossicità.

      (6) Le attuali norme giuridiche relative al piombo nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali sono generalmente intese a garantire che tali prodotti non rappresentino un pericolo per la salute umana e la salute degli animali o non abbiano conseguenze dannose per la produzione animale.

      (7) I bovini e gli ovini sembrano essere le specie animali più sensibili e il foraggio verde è una componente essenziale della loro razione giornaliera; è importante effettuare una revisione in vista di un’eventuale ulteriore riduzione del livello massimo di piombo nel foraggio verde.

      (8) Inoltre, è opportuno stabilire un livello massimo del piombo per gli additivi appartenenti al gruppo funzionale degli oligoelementi, degli agenti leganti e antiagglomeranti e per le premiscele. Il livello massimo stabilito per le premiscele tiene conto degli additivi con il livello massimo di piombo e non della sensibilità al piombo delle diverse specie animali. Per proteggere la salute pubblica e quella degli animali, il produttore di premiscele è tenuto quindi a garantire, oltre al rispetto dei livelli massimi per premiscele, che le istruzioni per l’uso delle premiscele siano conformi ai livelli massimi fissati per i mangimi complementari e i mangimi completi.

      (9) Il 22 settembre 2004 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato su richiesta della Commissione un parere relativo al fluoro quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione degli animali.

      (10) Il fluoruro si accumula particolarmente nei tessuti calcificanti. L’assorbimento nei tessuti commestibili, tra cui il latte e le uova, è invece limitato. Le concentrazioni di fluoruro negli alimenti di origine animale contribuiscono quindi solo marginalmente all’esposizione umana.

      (11) Nell’Unione europea i livelli del fluoruro nei pascoli, nell’erba e nei mangimi composti sono generalmente bassi e perciò l’esposizione degli animali al fluoruro è generalmente inferiore al livello che causa effetti nocivi. Tuttavia, in determinate aree geografiche e in particolare nelle vicinanze di siti industriali con forti emissioni di fluoruro, l’esposizione eccessiva al fluoro provoca anomalie ai denti ed alle ossa.

      (12) Le attuali norme giuridiche relative al fluoro nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali sono intese a garantire che tali prodotti non rappresentino un pericolo per la salute umana e la salute degli animali o non abbiano conseguenze dannose per la produzione animale.

      (13) Il procedimento di estrazione utilizzato influisce fortemente sul risultato analitico ed è quindi opportuno determinare la procedura di estrazione. Possono essere utilizzati procedimenti equivalenti con un’efficacia d’estrazione che risulti equivalente.

      (14) Il livello del fluoro in crostacei marini come il krill marino va modificato per tenere conto delle nuove tecniche di lavorazione volte a migliorare la qualità nutritiva e a ridurre la perdita di biomassa che determina anch’essa livelli più alti di fluoro nel prodotto finale.

      (15) La direttiva 84/547/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1984, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali stabilisce un tenore massimo per il fluoro nella vermiculite (E 561). Il campo d’applicazione della direttiva 2002/32/CE prevede la possibilità di stabilire livelli massimi di sostanze indesiderabili negli additivi per mangimi e le norme che disciplinano le sostanze indesiderabili vanno raccolte in un testo unico per ottenere una maggiore chiarezza.

      (16) Il 2 giugno 2004 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato su richiesta della Commissione un parere relativo al cadmio quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione degli animali.

      (17) La contaminazione degli alimenti con il cadmio è una questione di salute pubblica. L’accumulo di cadmio nei tessuti animali dipende dalla concentrazione nella dieta e dalla durata di esposizione. La durata di vita relativamente breve di animali come il pollame e i suini da ingrasso rende minimo il rischio di concentrazioni indesiderabili di cadmio nei tessuti commestibili di questi animali. I ruminanti e i cavalli possono invece essere esposti per tutta la vita al cadmio presente nei pascoli. In diverse regioni ciò può portare ad un accumulo indesiderabile di cadmio soprattutto nei reni.

      (18) Il cadmio è tossico per tutte le specie animali. Nella maggior parte delle specie di animali domestici, compresi i suini che sono considerati la specie più sensibile, è improbabile che si manifestino sintomi clinici evidenti se la concentrazione di cadmio nella dieta resta inferiore a 5 mg/kg.

      (19) Le attuali norme giuridiche relative al cadmio nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali sono intese a garantire che tali prodotti non rappresentino un pericolo per la salute umana e la salute degli animali o non abbiano conseguenze dannose per la produzione animale.

      (20) Attualmente non esiste un tenore massimo per il mangime degli animali da compagnia e per le materie prime per mangimi di origine minerale diversi dai fosfati. Occorre fissare un livello massimo per questi prodotti destinati all’alimentazione degli animali. L’attuale livello massimo del cadmio per il mangime per pesci va modificato per tener conto degli sviluppi recenti realizzati nell’elaborazione di mangimi per pesci contenenti una proporzione più elevata di olio di pesce e di farina di pesce. Inoltre, occorre stabilire un livello massimo del cadmio per gli additivi appartenenti al gruppo funzionale degli oligoelementi, degli agenti leganti e antiagglomeranti e per le premiscele. Il livello massimo stabilito per le premiscele tiene conto degli additivi con il livello massimo di cadmio e non della sensibilità al cadmio delle diverse specie animali. Come previsto nell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1831/2003, per proteggere la salute pubblica e la salute degli animali, il produttore di premiscele è tenuto a garantire, oltre al rispetto dei livelli massimi per premiscele, che le istruzioni per l’uso delle premiscele siano conformi ai livelli massimi fissati per i mangimi complementari e i mangimi completi.

      (21) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/32/CEE e la decisione 84/547/CEE.

      (22) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L’allegato I della direttiva n. 2002/32/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Fatte salve le altre condizioni indicate nella direttiva n. 70/524/CEE relative all’autorizzazione dell’additivo vermiculite, appartenente al gruppo degli agenti leganti e antiagglomeranti e dei coagulanti, il contenuto massimo di fluoro deve essere conforme a quanto stabilito nell’allegato della presente direttiva.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato I della direttiva n. 2002/32/CE è modificato come segue.

 

     1) La riga 2, piombo, è sostituita dal testo seguente:

 

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«2. Piombo (*)

Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

10

 

– foraggio verde (**)

30 (***)

 

– fosfati e alghe marine calcaree

15

 

– carbonato di calcio

20

 

– lieviti

5

 

Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:

100

 

– ossido di zinco

400 (***)

 

– ossido manganoso, carbonato di ferro, carbonato di rame

200 (***)

 

Additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti, ad eccezione di:

30 (***)

 

– clinoptilolite di origine vulcanica

60 (***)

 

Premiscele

200 (***)

 

Mangimi complementari, ad eccezione di:

10

 

– mangimi minerali

15

 

Mangimi completi

5

 

(*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del piombo, in cui l’estrazione è effettuata nell’acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

(**) Il foraggio verde comprende prodotti destinati all’alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc.

(***) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»

 

     2) La riga 3, fluoro, è sostituita dal testo seguente:

 

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«3. Fluoro (*)

Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

150

 

– mangimi di origine animale, ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino

500

 

– crostacei marini come il krill marino

3 000

 

– fosfati

2 000

 

– carbonato di calcio

350

 

– ossido di magnesio

600

 

– alghe marine calcaree

1 000

 

Vermiculite (E 561)

3 000 (**)

 

Mangimi complementari

 

 

– contenenti 4 % fosforo

500

 

– contenenti > 4 % fosforo

125 per 1 % fosforo

 

Mangimi completi, ad eccezione di:

150

 

– mangimi completi per bovini, ovini e caprini

 

 

– – durante l’allattamento

30

 

– – altri

50

 

– mangimi completi per suini

100

 

– mangimi completi per pollame

350

 

– mangimi completi per pulcini

250

 

(*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del fluoro, in cui l’estrazione è effettuata nell’acido idroclorico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

(**) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»

 

     3) La riga 6, cadmio, è sostituita dal testo seguente:

 

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«6. Cadmio (*)

Materie prime per mangimi di origine vegetale

1

 

Materie prime per mangimi di origine animale

2

 

Materie prime per mangimi di origine minerale

2

 

– fosfati

10

 

Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:

10

 

– ossido di rame, ossido manganoso, ossido di zinco e solfato manganoso monoidrato

30 (**)

 

Additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

2

 

Premiscele

15 (**)

 

Mangimi minerali

 

 

– contenenti 7 % fosforo

5

 

– contenenti 7 % fosforo

0,75 per 1 % fosforo, con un massimo di 7,5

 

Alimenti composti per animali di compagnia

2

 

Altri mangimi complementari

0,5

 

Mangimi completi per bovini, ovini e caprini e mangimi per pesci, ad eccezione di:

1

 

– mangimi completi per animali da compagnia

2

 

– mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti e altri mangimi completi

0,5

 

(*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del cadmio, in cui l’estrazione è effettuata nell’acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

(**) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»