Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 05/12/2005 |
Numero: | 86 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.N88 - Direttiva 5 dicembre 2005, n. 86.
Direttiva n. 2005/86/CE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il canfene clorurato (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 6 dicembre 2005, n. L 318).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) All'atto dell'adozione della
(3) Il 2 febbraio 2005, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato, su richiesta della Commissione, un parere relativo al canfene clorurato quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione degli animali.
(4) Il canfene clorurato è un insetticida non sistemico che non è più utilizzato in molte parti del mondo. Le miscele di canfene clorurato hanno una composizione complessa e sono stati identificati almeno 202 congeneri diversi. A causa della sua persistenza e delle proprietà chimiche, il canfene clorurato è ancora riscontrabile nell'ambiente.
(5) Mentre alcuni congeneri, come i CHB 32, costituenti essenziali delle miscele tecniche, sono soggetti ad una biotrasformazione relativamente veloce, altri congeneri come i CHB 26, 50 e 62 sono più persistenti e presentano un notevole bioaccumulo nella catena alimentare. I congeneri CH 26, 50 e 62 possono servire da indicatori della contaminazione di canfene clorurato. La presenza di CHB 32 è un indicatore di una recente contaminazione e potrebbe essere inclusa nei programmi di monitoraggio per individuare eventuali prassi fraudolente.
(6) Le principali fonti d’esposizione al canfene clorurato nell’alimentazione degli animali sono l’olio di pesce e la farina di pesce. I mangimi per pesci, in particolare per le specie carnivore, possono contenere quantità considerevoli di farina di pesce e olio di pesce. Per gli altri animali, l’utilizzo di farina di pesce è esiguo e quindi la loro esposizione attraverso il mangime è minore.
(7) I pesci sono più sensibili alla tossicità del canfene clorurato. L’assorbimento del canfene clorurato nei tessuti commestibili del pesce grasso è molto alto rispetto a quello di altri animali di allevamento. Il pesce, in particolare le specie ricche di lipidi, costituiscono la principale fonte di esposizione umana, mentre le altre fonti sono meno importanti.
(8) È opportuno sostituire l’attuale tenore massimo generale di canfene clorurato in tutti i mangimi con un tenore massimo di canfene clorurato nell'olio di pesce, nella farina di pesce e nei mangimi per pesci, al fine di garantire che questi prodotti non rappresentino un pericolo per la salute umana e degli animali. La sicurezza dei mangimi è stata migliorata con la notevole riduzione del tenore per gli alimenti per pesci somministrati direttamente ai pesci e sarà migliorata ulteriormente con un controllo mirato dell’applicazione del tenore nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali che costituiscono la fonte principale di esposizione al canfene clorurato.
(9) L’attuale tenore massimo generale per il canfene clorurato non riflette gli attuali livelli di normale contaminazione di fondo nell’olio di pesce. È opportuno stabilire un livello massimo per l’olio di pesce prendendo in considerazione i livelli di base senza mettere in pericolo la salute pubblica e la salute degli animali. Tale livello massimo va riveduto alla luce della necessaria applicazione su scala più ampia dei procedimenti di decontaminazione.
(10) Occorre pertanto modificare la
(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
L’allegato I della
Sostanze indesiderabili |
Prodotti destinati all'alimentazione degli animali |
Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 % |
(1) |
(2) |
(3) |
«19. Canfene clorurato (toxafene) — somma di congeneri indicatori CHB 26, 50 e 62 (*) |
— Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce |
0,02 |
— Olio di pesce (**) |
0,2 |
|
— Mangimi per pesci (**) |
0,05 |
(*) Sistema di numerazione secondo Parlar, con il prefisso “CHB” o “Parlar #”
— CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octoclorobornano
— CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonaclorobornano
— CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano.
(**) I tenori saranno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i contenuti massimi.»