Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 02/12/2005 |
Numero: | 1974 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.N83 - Regolamento 2 dicembre 2005, n. 1974.
Regolamento (CE) n. 1974/2005 della Commissione che modifica gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda laboratori nazionali di riferimento e materiale a rischio specifico (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 3 dicembre 2005, n. L 317).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione cambiamenti di nome o di indirizzo dei propri laboratori nazionali di riferimento, il cui elenco va perciò aggiornato.
(3) Il
(4) Il
(5) Nel parere del 9 dicembre 1997, il comitato scientifico direttivo (CSD) ha proposto un elenco di materiali a rischio specifico (MSR) nei bovini da escludere dal consumo umano e animale in base all’infettività relativa del tessuto. Il CSD ha aggiornato e rivisto tale parere nel febbraio 1998 con uno sul rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nel dicembre 1999 con uno sui rischi dell’esposizione umana alla BSE attraverso gli alimenti, nell’aprile 2000 con uno sull’esposizione orale delle persone all’agente della BSE e nel gennaio 2002 con uno sulla distribuzione dell’infettività della TSE nei tessuti dei ruminanti.
(6) Il CSD ritiene estremamente improbabile che il sistema nervoso centrale si potesse infettare in modo avvertibile a un’età inferiore a 30 mesi anche in bestiame esposto all’infezione molto giovane. Ma l’individuazione eccezionale di giovani animali con i sintomi clinici della BSE ha suggerito approcci prudenti e il CSD ha raccomandato perciò la rimozione di vari MSR dal bestiame di 12 mesi d’età o più. Tale raccomandazione ha portato alla decisione amministrativa di fissare a 12 mesi il limite d’età per rimuovere taluni MSR nei bovini.
(7) Si registrano tendenze favorevoli nell’epidemia di BSE e negli ultimi anni un chiaro miglioramento della situazione grazie a provvedimenti di riduzione dei rischi, come il divieto totale di alimentazione con MSR e la loro rimozione e distruzione. Le relazioni ispettive sottolineano che l’attuazione delle misure contro la BSE negli Stati membri è migliorata. Dato l’andamento favorevole dei dati epidemici e la disponibilità di nuovi dati da studi sulla patogenesi della BSE, nell’ottobre 2004 la Commissione europea ha rinnovato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare il mandato per valutare il limite d’età per rimuovere i MSR nei bovini.
(8) Tra il 2001 e il 2004, l’età media dei casi positivi di BSE nell’UE è aumentata da 86 a 108 mesi. Si registrano solo 4 casi di BSE sotto i 35 mesi di età su 6 520 casi di BSE su un totale di 41 milioni di animali analizzati dal 2001.
(9) Nel parere del 28 aprile 2005, l’AESA conclude che in base alle attuali conoscenze scientifiche l’infettività rilevabile appare a 3/4 circa del periodo d’incubazione.
(10) Esiste pertanto una base scientifica per rivedere il limite d’età della rimozione di taluni MSR nei bovini, soprattutto della colonna vertebrale. Dato lo sviluppo dell’infettività nel sistema nervoso centrale durante l’incubazione, la struttura della popolazione in relazione all’età dei casi positivi di BSE e la diminuzione dell’esposizione del bestiame nato dopo il 1° gennaio 2001, il limite d’età per rimuovere la colonna vertebrale e i gangli spinali dei bovini come materiale a rischio specifico può essere aumentata a 24 mesi. Questo limite d’età può essere rivisto alla luce della valutazione dell’epidemia di BSE.
(11) Il
(12) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati X e XI del
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
ALLEGATO
Gli allegati X e XI del
1) nell’allegato X, capitolo A, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3) I laboratori nazionali di riferimento sono:
Austria: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling
Robert Koch Gasse 17
A-2340 Mödling
Belgio: CERVA -CODA-VAR
Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Bruxelles
Cipro: State Veterinary Laboratories
Veterinary Services
CY-1417 Athalassa
Nicosia
Repubblica ceca: Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93
586 05 Jihlava
Danimarca: Danmarks Fødevareforskning
Bülowsvej 27
DK-1790 København V
Estonia: Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30
Tartu 51006
Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos
Hämeentie 57
FIN-00550 Helsinki
Francia: Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Laboratoire de pathologie bovine
31, avenue Tony Garnier
69 364 LYON CEDEX 07
Germania: Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Anstaltsteil Insel Riems Boddenblick 5A
D-17498 Insel Riems
Grecia: Ministry of Agriculture — Veterinary Laboratory of Larisa
7th km of Larisa — Trikala Highway
GR-411 10 Larisa
Ungheria: Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI)
Pf. 2.
Tábornok u. 2.
H-1581 Budapest
Irlanda: Central Veterinary Research Laboratory
Young's Cross
Celbridge
Co. Kildare
Italia: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta — CEA
Via Bologna, 148
I-10154 Torino
Lettonia: State Veterinary Medicine Diagnostic Centre
Lejupes Str. 3
Riga LV 1076
Lituania: Nacionalinė veterinarijos laboratorija
J. Kairiūkščio g. 10
LT-08409 Vilnius
Lussemburgo: CERVA -CODA-VAR
Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Bruxelles
Malta: National Veterinary Laboratory
Albert Town Marsa
Paesi Bassi: Centraal Instituut voor Dierziektecontrole-Lelystad
Houtribweg 3g
8221 RA Lelystad
Postbus 2004
8203 AA Lelystad
Polonia: Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIWet)
24-100 Puławy
al. Partyzantów 57
Portogallo: Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Estrada de Benfica
701 P-1500 Lisboa
Slovacchia: State Veterinary Institute Zvolen
Pod dráhami 918
SK-960 86, Zvolen
Slovenia: National Veterinary Institute
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
Spagna: Laboratorio Central de Veterinaria (Algete)
Ctra. de Algete km. 8
28110 Algete (Madrid)
Svezia: National Veterinary Institute
S-751 89 Uppsala
Regno Unito: Veterinary Laboratories Agency
Woodham Lane
New Haw Addlestone Surrey KT15 3NB»
2) l’allegato XI, parte A, è modificato come segue:
a) il punto 1, lettera a), comma i), è sostituito dal seguente:
«i) il cranio — esclusa la mandibola — encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e trasverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi, nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;» [1]
b) il punto 13 è sostituito dal seguente:
«13. Gli Stati membri possono decidere di permettere la spedizione a un altro Stato membro di teste o carcasse intere, contenenti materiale a rischio specifico, solo dopo che tale Stato membro abbia accettato di riceverlo e approvato le condizioni particolari di spedizione valide per tale trasporto.
Le carcasse, le semicarcasse e le semicarcasse tagliate in non più di tre parti per il commercio all’ingrosso nonché i quarti che non contengono materiale a rischio specifico oltre alla colonna vertebrale, compresi i gangli della radice dorsale, possono tuttavia essere importate da un paese terzo in uno Stato membro o essere spedite a un altro Stato membro senza l’accordo preliminare di quest’ultimo.
È vietata l’esportazione all’esterno della Comunità di teste e di carne fresca di bovini, ovini o caprini contenenti materiali a rischio specifico.»
[1] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2006, n. L 122.