Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 30/11/2005 |
Numero: | 855 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.N82 - Decisione 30 novembre 2005, n. 855.
Decisione n. 2005/855/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/734/CE che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 2 dicembre 2005, n. L 316).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Per monitorare la situazione negli Stati membri, la Commissione ha adottato la
(2) Per ridurre il rischio che l’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, venga introdotta — attraverso i volatili selvatici — nelle aziende avicole e nelle altre strutture in cui sono tenuti in cattività i volatili, è stata adottata la
(3) In base a tale decisione, gli Stati membri sono tenuti a individuare le singole aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e che, secondo dati epidemiologici e ornitologici, dovrebbero essere considerate particolarmente esposte al rischio della diffusione del virus dell'influenza aviaria A, sottotipo H5N1, attraverso gli uccelli selvatici.
(4) Tenuto conto degli sviluppi epidemiologici e di carattere ornitologico, è opportuno prevedere un riesame periodico e costante del rischio, in modo da rivedere le zone riconosciute particolarmente a rischio.
(5) Occorre un chiarimento relativo al ruolo epidemiologico degli uccelli che partecipano a gare di volo nell'ambito di eventi culturali.
(6) Occorre inoltre prevedere una proroga per il periodo di applicazione delle misure di cui alla
(7) È pertanto opportuno modificare la
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure adottate in forza del paragrafo 1, tenuto conto anche delle indagini condotte a norma della
2) All'articolo 2 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri vietano di concentrare pollame e altri volatili per mercati, fiere, esposizioni ed eventi culturali, comprese le gare di volo degli uccelli.
L'autorità competente può tuttavia autorizzare tali concentrazioni di pollame e altri volatili in cattività, purché la valutazione di rischio dia esito favorevole.».
3) All'articolo 4, la data «1° dicembre 2005» è sostituita da quella del «31 maggio 2006».
4) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Nell'allegato I della
«— Ubicazione dell'azienda in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli, in particolare di quelli che provengono dalle zone dell'Asia centrale e orientale, del Mar Caspio e del Mar Nero, del Medio Oriente e dell'Africa;».