§ 1.5.N72 - Decisione 26 aprile 2004, n. 408.
Decisione n. 2004/408/CE della Commissione che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda modifiche e aggiunte [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/04/2004
Numero:408


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.N72 - Decisione 26 aprile 2004, n. 408. [1]

Decisione n. 2004/408/CE della Commissione che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda modifiche e aggiunte all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 151).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

      (1) È opportuno aggiornare l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi, approvato con la decisione 2001/881/CE della Commissione, e comprendente il numero di unità ANIMO per ciascun posto d'ispezione frontaliero, per tener conto segnatamente degli sviluppi intervenuti in alcuni Stati membri e delle ispezioni effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario.

      (2) In seguito alla conferma del completamento degli impianti a Liegi, in Belgio, e a Århus, in Danimarca, occorre aggiungere ulteriori categorie alle voci corrispondenti a tali posti d'ispezione frontalieri.

      (3) In esito a un'ispezione comunitaria che ha dato risultati soddisfacenti, occorre aggiungere all'elenco il posto d'ispezione frontaliero di Norrköping, in Svezia.

      (4) Considerate le richieste di alcuni Stati membri, è opportuno eliminare dall'elenco taluni altri centri d'ispezione o posti d'ispezione frontalieri.

      (5) Inoltre alcune modifiche sono state chieste dagli Stati membri e devono essere inserite nei dati dell'elenco con riguardo alle categorie e ai centri d'ispezione di vari altri posti d'ispezione frontalieri già riconosciuti.

      (6) È opportuno aggiornare conseguentemente l'elenco di unità ANIMO della decisione 2002/459/CE della Commissione, comprendente il numero di unità ANIMO per ciascun posto d'ispezione frontaliero della Comunità, per tener conto delle modifiche pertinenti e per mantenere un elenco identico a quello che figura nella decisione 2001/881/CE.

      (7) Le modifiche riguardanti il Pireo, in Grecia, e Karlskrona, Karlshamn e Ystad, in Svezia, sono il risultato del processo di allargamento e devono pertanto prendere effetto soltanto a partire dalla data dell'adesione.

      (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nell'allegato della decisione n. 2001/881/CE le voci relative ai seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Portogallo, Svezia e Regno Unito sono sostituite dalle voci corrispondenti dell'allegato I della presente decisione.

 

          Art. 2.

     L'allegato della decisione n. 2002/459/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

 

          Art. 3.

     Le modifiche relative all'iscrizione nell'elenco del Pireo (Grecia) e alla soppressione dall'elenco di Karlskrona, Karlshamn and Ystad (Svezia) si applicano a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     ALLEGATO

     ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     L'allegato della decisione n. 2002/459/CE è modificato come segue:

     1. Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in DANIMARCA è soppressa la seguente voce:

     «0931699 P Køge»

     ed è aggiunta la seguente voce:

     «0951699 P Ålborg 2».

     2. Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in SVEZIA sono soppresse le seguenti voci:

     «1610299 P Karlshamn

     1610199 P Karlskrona

     1612199 P Ystad».

     ed è aggiunta la seguente voce:

     «1605299 P Norrköping».

     3. Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri nel REGNO UNITO è soppressa la seguente voce:

     «0713399 P Newhaven».

 


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 10 giugno 2004, n. L 208.