§ 1.5.N55 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 921.
Regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97 per tenere [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/04/2004
Numero:921


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.N55 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 921.

Regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97 per tenere conto delle disposizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 163).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, in particolare gli articoli 10 e 15,

     considerando quanto segue:

      (1) L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2191/ 81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro, definisce il burro ammissibile ai sensi del medesimo regolamento.

      (2) L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità, definisce il burro concentrato ammissibile ai sensi del medesimo regolamento.

      (3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, definisce il burro, il burro concentrato e la crema che possono essere sovvenzionati se utilizzati per essere incorporati ai prodotti finali ammissibili per le misure di cui al medesimo regolamento.

      (4) Al fine di garantire che siano sovvenzionati solamente prodotti che garantiscano elevati livelli di protezione sanitaria, è necessario che il burro, il burro concentrato e la crema di cui ai regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97 soddisfino i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, e cioè siano preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettino le prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva.

      (5) È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97.

      (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2191/81, il primo trattino è sostituito dal seguente:

     «— che:

     i) risponde ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio ed è conforme alla categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/ 1999 della Commissione dello Stato membro nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio reca indicazioni in tal senso,

     ii) soddisfa i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva. »

 

          Art. 2.

     All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 429/90, è aggiunta la seguente frase:

     «Soddisfa i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva.»

 

          Art. 3.

     All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2571/97, è aggiunto il seguente comma:

     «Il burro, il burro concentrato e la crema di cui alle lettere a), b) e c) devono soddisfare i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva.»

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.