Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 21/10/2005 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.N39 - Direttiva 21 ottobre 2005, n. 72.
Direttiva n. 2005/72/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 22 ottobre 2005, n. L 279).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Sono stati valutati gli effetti di tali sostanze attive per la salute umana e l’ambiente, in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3600/92, in rapporto ad una serie di utilizzazioni proposte dai notificanti. In virtù del
(3) Le relazioni di valutazione sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le revisioni si sono concluse il 3 giugno 2005 con l’adozione delle relazioni di revisione della Commissione relative alle sostanze clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram.
(4) Le analisi relative al clorpirifos, al clorpirifos metile, al mancozeb, al maneb e al metiram non hanno posto problemi evidenti da sottoporre al comitato scientifico delle piante o all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che ora svolge le funzioni di tale comitato.
(5) Secondo i vari esami effettuati, si può prevedere che i prodotti fitosanitari che contengano clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb o metiram soddisfino, in generale, i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della
(6) Fatta salva tale conclusione, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. L’articolo 6, paragrafo 1, della
(7) Si deve consentire che, prima dell’inserimento di una sostanza attiva nell’allegato I, trascorra un periodo ragionevole affinché gli Stati membri e le parti interessate possano prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti risultanti da tale inserimento.
(8) Fatti salvi gli obblighi definiti dalla
(9) L’esperienza acquisita dai precedenti inserimenti nell’allegato I della
(10) È quindi opportuno modificare di conseguenza la
(11) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L’allegato I alla
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2006 le disposizioni legali, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi a quanto disposto dalla presente direttiva. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva.
Applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
1. In conformità con quanto disposto dalla
2. In deroga a quanto stabilito dal paragrafo 1, qualunque prodotto fitosanitario autorizzato che contenga clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb o metiram come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive tutte inserite nell’allegato I della
Dopo aver stabilito tale conformità, gli Stati membri dovranno:
a) nel caso di un prodotto che contiene clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb o metiram come unica sostanza attiva, modificare o ritirare l’autorizzazione, se necessario, entro il 30 giugno 2010; ovvero
b) nel caso di un prodotto che contiene clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb o metiram come una delle sostanze attive, modificare o ritirare, ove necessario, l’autorizzazione entro il 30 giugno 2010 o entro la data stabilita per tale modifica o ritiro dalla direttiva o dalle direttive rispettive che avranno aggiunto la relativa sostanza o le relative sostanze all’allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Le seguenti sostanze sono aggiunte alla fine della tabella che figura all’allegato I della
N. |
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione dell’UICPA |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell’inserimento |
Disposizioni specifiche |
«112 Clorpirifos |
CAS N. 2921-88-2 CIPAC N. 221 |
O,O-dietil-O-3,5,6-tricloro-2-piridil tiofosfato |
≥ 970 g/kg L’impurezza O,O,O,O-tetraetil ditiopirofosfato (Sulfotep) è stata considerata importante sul piano tossicologico e la sua concentrazione non deve superare i 3 g/Kg |
1° luglio 2006 |
30 giugno 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni quale insetticida PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi previsti all’allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul clorpirifos, e in particolare dei suoi allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005 Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, ove necessario, misure volte ad attenuare i rischi, quali zone cuscinetto Gli Stati membri chiedono la realizzazione di studi complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi. Vigilano affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il clorpirifos è stato inserito nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva. |
113 |
Clorpirifos metile CAS N. 5598-13-0 CIPAC N. 486 |
O,O-dimetil-O-3,5,6-tricloro-2-piridil tiofosfato |
≥ 960 g/kg Le impurezze O,O,O,O-tetrametil ditiopirofosfato (Sulfotemp) e O,O,O-trimetil-O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) difosforoditioato (Sulfotemp — estere) sono state considerate importanti sul piano tossicologico e la concentrazione di ciascuna di esse non deve superare i 5 g/Kg |
1° luglio 2006 |
30 giugno 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni quale insetticida PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi previsti all’allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul clorpirifos metile, e in particolare dei suoi allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005 Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, ove necessario, misure volte ad attenuare i rischi, quali zone cuscinetto Gli Stati membri chiedono la realizzazione di studi complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi in caso di uso esterno. Vigilano affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il clorpirifos metile è stato inserito nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva |
114 |
Maneb CAS N. 12427-38-2 CIPAC N. 61 |
Manganese etilenbis (ditiocarbammato) (polimerico) |
≥ 860 g/kg L’etilentiourea (impurità derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in maneb |
1° luglio 2006 |
30 giugno 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni quale fungicida PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi previsti all’allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul maneb, e in particolare dei suoi allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005 Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o con condizioni climatiche estreme Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure volte ad attenuare i rischi Gli Stati membri chiedono la realizzazione di studi complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e per la tossicità sullo sviluppo Vigilano affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il maneb è stato inserito nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva |
115 |
Mancozeb CAS N. 8018-01-7 (precedentemente 8065-67-5) CIPAC N. 34 |
Manganese etilenbis (ditiocarbammato) complesso (polimerico) con sali di zinco |
≥ 800 g/kg L’etilentiourea (impurità derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in mancozeb |
1° luglio 2006 |
30 giugno 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni quale fungicida PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi previsti all’allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul mancozeb, e in particolare dei suoi allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005 Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o con condizioni climatiche estreme Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure volte ad attenuare i rischi Gli Stati membri chiedono la realizzazione di studi complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e per la tossicità sullo sviluppo Vigilano affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il mancozeb è stato inserito nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva |
116 |
Metiram CAS N. 9006-42-2 CIPAC N. 478 |
Etilenbis (ditiocarbamato) ammoniato di zinco — poli[etilenbis(disolfuro di tiourama)] |
≥ 840 g/kg L’etilentiourea (impurità derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in metiram |
1° luglio 2006 |
30 giugno 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni quale fungicida PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi previsti all’allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul metiram, e in particolare dei suoi allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005 Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o con condizioni climatiche estreme Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure volte ad attenuare i rischi Gli Stati membri chiedono la realizzazione di studi complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi. Vigilano affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metiram è stato inserito nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva» |
(1) Ulteriori precisazioni concernenti l’identità e le specifiche della sostanza attiva sono fornite nella relazione di riesame.