Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 21/09/2005 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.N11 - Direttiva 21 settembre 2005, n. 57.
Direttiva n. 2005/57/CE della Commissione recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive MCPA e MCPB. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 22 settembre 2005, n. L 246).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle prescrizioni del regolamento (CEE) n. 3600/92 per quanto concerne gli impieghi proposti dai richiedenti. Con il
(3) I rapporti di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Gli esami si sono conclusi il 15 aprile 2005 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti le sostanze MCPA e MCPB.
(4) Dal riesame delle sostanze MCPA e MCPB non sono emerse questioni irrisolte da deferire al comitato scientifico sulle piante o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), che ha assunto il ruolo di quest'ultimo.
(5) Sulla scorta dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze MCPA o MCPB soddisfino in generale le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della
(6) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
(7) Fermi restando gli obblighi sanciti dalla direttiva 91/414 come conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per fitofarmaci contenenti le sostanze MCPA o MCPB in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla
(8) Le esperienze acquisite con le precedenti iscrizioni all'allegato I della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 ottobre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2006.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
1. In applicazione della
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente MCPA o MCPB come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 30 aprile 2006 nell'allegato I della
Sulla base di quanto stabilito gli Stati membri:
a) nel caso di prodotti contenenti MCPA o MCPB come unica sostanza attiva modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 30 aprile 2010, o
b) nel caso di prodotti contenenti MCPA o MCPB come sostanze attive in combinazione con altre modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 30 aprile 2010 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I alla
La presente direttiva entra in vigore il 1° maggio 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Sostanze da inserire nella tabella dell'allegato I alla
N. |
Nome comune Numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni speciali |
«108 |
MCPA CAS n. 94-74-6 CIPAC n. 2 |
acido 4-cloro-o-tolilossiacetico |
≥ 930 g/kg |
1° maggio 2006 |
30 aprile 2016 |
PARTE A Se ne può autorizzare l'uso unicamente come erbicida PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della sostanza MCPA, segnatamente delle relative appendici I e II formulate il 15 aprile 2005 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni con caratteristiche edafiche e/o climatiche vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come ad esempio la creazione di zone tampone |
109 |
MCPB CAS n. 94-81-5 CIPAC n. 50 |
acido 4-(4-cloro-o-tolilossi) butirrico |
≥ 920 g/kg |
1° maggio 2006 |
30 aprile 2016 |
PARTE A Se ne può autorizzare l'uso unicamente come erbicida PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della sostanza MCPB, segnatamente delle relative appendici I e II, formulate il 15 aprile 2005 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni con caratteristiche edafiche e/o climatiche vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come ad esempio la creazione di zone tampone» |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.