Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 19/09/2005 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.N10 - Direttiva 19 settembre 2005, n. 54.
Direttiva n. 2005/54/CE della Commissione recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tribenuron come sostanza attiva. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 20 settembre 2005, n. L 244).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 della Commissione recano le disposizioni d'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della
(2) Gli effetti di questa sostanza attiva sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti summenzionati per diversi impieghi proposti dai notificanti. Inoltre tali regolamenti designano lo Stato membro relatore che deve presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare il relativo rapporto di valutazione e le raccomandazioni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del
(3) Il rapporto di valutazione è stato esaminato dai pari dell’AESA – in seno al gruppo di lavoro «valutazione» – e degli Stati membri, e presentato alla Commissione il 19 ottobre 2004 sotto forma di rapporto scientifico dell’AESA per il tribenuron. Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e finalizzato sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il tribenuron.
(4) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti tribenuron possano soddisfare, nelle linee generali, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della
(5) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta all'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.
(6) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per riesaminare le autorizzazioni esistenti relative a prodotti fitosanitari contenenti tribenuron onde garantire il rispetto delle condizioni di cui alla
(7) Le esperienze ottenute con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della
(8) È pertanto opportuno modificare la
(9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 agosto 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano dette disposizioni dal 1° settembre 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
1. In applicazione della
Entro tale data essi verificano il rispetto delle condizioni dell’allegato a questa direttiva riguardanti il tribenuron, ad eccezione di quelle della parte B di iscrizioni delle sostanze attive in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possegga un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla suddetta direttiva o ne abbia accesso, conformemente alle condizioni dell'articolo 13 della direttiva stessa.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il tribenuron come unica sostanza attiva presente o in miscela con una delle sostanze attive iscritte nell'allegato I della
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di un prodotto contenente tribenuron come unica sostanza attiva, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2010; o
b) nel caso di prodotti contenenti tribenuron come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2010 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° marzo 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Sostanze da inserire nella tabella dell'allegato I della
N. |
Nome comune, Numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni speciali |
«107 |
Tribenuron N. CAS 106040-48-6 (tribenuron) N. CIPAC 546 |
2-[4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-yl(metil) carbamoilsulfamoil] acido benzoico |
950 g/kg (espresso in tribenuron-metile) |
1° marzo 2006 |
28 febbraio 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzate le utilizzazioni come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del tribenuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante terrestri non bersaglio, delle piante acquatiche superiori e delle falde freatiche in condizioni vulnerabili. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.» |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.