Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 878 |
Sommario |
Art. 1. Campo d'applicazione |
Art. 2. Deroghe relative all'immissione sul mercato e all'esportazione dei sottoprodotti di origine animale |
Art. 3. Deroghe relative all'importazione e al transito dei sottoprodotti di origine animale |
Art. 4. Condizioni di immissione sul mercato, esportazione ed importazione dei sottoprodotti di origine animale |
Art. 5. Raccolta e trasporto dei sottoprodotti di origine animale |
Art. 6. Controlli |
Art. 7. Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri |
Art. 8. Provvedimenti da adottare nei casi in cui non viene rispettato il presente regolamento |
Art. 9. Entrata in vigore e applicabilità |
§ 1.5.N1 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 878.
Regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 162).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma del
(2) Tuttavia i materiali di categoria 1 che possono contenere il materiale a rischio in questione possono essere importati nella Comunità o esportati dalla Comunità soltanto in conformità della normativa di cui al
(3) Il
(4) Taluni operatori e partner commerciali hanno manifestato inquietudine in merito al divieto riguardante i sottoprodotti di origine animale destinati ad usi tecnici, esclusa la catena alimentare animale e umana.
(5) La Commissione ha richiesto un parere scientifico, atteso nel prossimo futuro, in merito ad una valutazione quantitativa del rischio residuo di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una serie di prodotti ottenuti dai bovini, quali la gelatina e il sego. L'intenzione è altresì quella di richiedere ulteriori pareri specifici.
(6) In attesa di tale parere è opportuno stabilire misure transitorie che consentano di proseguire l'immissione sul mercato, l'esportazione, l'importazione e il transito di taluni prodotti classificati — a norma del
(7) Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure transitorie atte a consentire gli usi tecnici per taluni materiali di categoria 1 e 2 severamente definiti. Gli impieghi specifici di detti materiali destinati ad usi tecnici dovrebbero essere oggetto di rigorose misure relative all'inoltro del prodotto e al rispetto della normativa, in grado di ridurre ulteriormente il rischio di dirottamento verso le catene alimentari umana e animale e di impiego non previsto in altri prodotti tecnici, quali fertilizzanti e ammendanti, cosmetici, prodotti medicinali e dispositivi medici.
(8) Qualora l'uso di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 non possa essere evitato nella fabbricazione di prodotti medicinali le autorità competenti, sulla base di una valutazione del rischio caso per caso e in accordo con la pertinente legislazione comunitaria, possono derogare alle disposizioni del regolamento.
(9) Per quanto riguarda l'immissione sul mercato e l'esportazione di sottoprodotti di origine animale destinati ad usi tecnici fabbricati nella Comunità, le norme di cui al
(10) Gli Stati membri devono attuare accordi di verifica supplementari, se necessario ai fini dell'attuazione del presente regolamento, e in particolare per evitare il rischio di dirottamento; essi devono inoltre cooperare per il raggiungimento di tale obiettivo. Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri del loro operato e adottano tutti i provvedimenti necessari nel contesto della legislazione comunitaria pertinente qualora si verifichino irregolarità.
(11) Per evitare perturbazioni degli scambi è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevolmente lungo, durante il quale si continui ad accettare sottoprodotti di origine animale importati che raggiungono i punti di ispezione ai confini dopo il 1° maggio 2004 e che sono eventualmente ancora corredati da certificati sanitari del vecchio tipo.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Campo d'applicazione
Il presente regolamento si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale, classificati come materiale di categoria 1 e 2 ai sensi del
a) pelli ottenute da animali trattati con determinate sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE;
b) grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 1, prodotti utilizzando il metodo 1 di cui all'allegato V, capitolo III del
c) intestino di ruminanti (con o senza contenuto);
d) ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio, corna di bovini che sono state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica.
Tali sottoprodotti di origine animale non sono tuttavia ottenuti dagli animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) del
Art. 2. Deroghe relative all'immissione sul mercato e all'esportazione dei sottoprodotti di origine animale
In deroga all'articolo 20, paragrafo 1 del
Tuttavia la deroga di cui al primo comma non si applica all'esportazione dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, lettere c) e d) del presente regolamento.
Art. 3. Deroghe relative all'importazione e al transito dei sottoprodotti di origine animale
In deroga all'articolo 29, paragrafo 1 del
Sui sottoprodotti di origine animale importati deve essere applicata un'etichetta simile a quella di cui all'articolo 5, lettera a) del presente regolamento.
Art. 4. Condizioni di immissione sul mercato, esportazione ed importazione dei sottoprodotti di origine animale
1. L'immissione sul mercato o l'esportazione dei sottoprodotti di origine animale deve essere effettuata in modo tale da non costituire un rischio per la salute degli animali, la salute pubblica e l'ambiente.
2. Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale sono soggette agli obblighi di certificazione sanitaria conformemente alla legislazione nazionale.
L'inoltro delle partite importate e delle partite in transito avviene in conformità della procedura di sorveglianza prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE del Consiglio.
Art. 5. Raccolta e trasporto dei sottoprodotti di origine animale
La raccolta ed il trasporto dei sottoprodotti di origine animale devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti disposizioni aggiuntive:
a) oltre ai requisiti relativi all'identificazione di cui all'allegato II, capitolo I del
Tuttavia, se i sottoprodotti di origine animale sono destinati alla fabbricazione di prodotti medicinali in conformità della legislazione comunitaria, è possibile applicare sugli imballaggi un'etichetta diversa, sulla quale viene indicato chiaramente che i sottoprodotti di origine animale sono «DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A PRODOTTI MEDICINALI»;
b) i sottoprodotti vengono consegnati a un impianto tecnico specializzato, riconosciuto a norma dell'articolo 18 del
c) l'impianto tecnico di cui alla lettera b) tiene un registro a norma dell'articolo 9 del
Art. 6. Controlli
1. Per quanto riguarda le partite importate o in transito, l'autorità competente effettua controlli periodici dei documenti, almeno due volte l'anno, lungo tutto l'inoltro dai posti di ispezione frontalieri del primo punto d'entrata fino all'impianto tecnico riconosciuto, in caso di partite importate, e fino ai posti di ispezione frontalieri al punto di uscita, per le partite in transito, al fine di verificare la corrispondenza tra le quantità di sottoprodotti di origine animale importati, impiegati ed eliminati, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del
2. Per le partite destinate all'immissione sul mercato della Comunità o all'esportazione le autorità competenti effettuano i controlli previsti dal
Art. 7. Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri
Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, le informazioni concernenti:
a) il ricorso alla deroga di cui all'articolo 2 e all'articolo 3;
b) le misure di controllo di cui all'articolo 6, volte a garantire che i sottoprodotti di origine animale considerati siano usati solo per i fini autorizzati dall'articolo 5, lettera c).
Art. 8. Provvedimenti da adottare nei casi in cui non viene rispettato il presente regolamento
Nei casi in cui non viene rispettato il presente regolamento, l'autorità competente adotta gli opportuni provvedimenti immediatamente.
Art. 9. Entrata in vigore e applicabilità
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.
3. Tuttavia i certificati elaborati in conformità del
4. Gli Stati membri autorizzano fino al 15 agosto 2004 l'importazione di partite che sono uscite dal paese terzo entro il 15 giugno 2004 e che possono ancora essere accompagnate dai certificati di cui al precedente punto 3.