Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 455 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.M92 - Decisione 29 aprile 2004, n. 455. [1]
Decisione n. 2004/455/CE della Commissione che adegua la decisione 2003/322/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1, in ragione dell'adesione di Cipro. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 156).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Per taluni atti che rimangono validi oltre al 1o maggio 2004 e richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione del 2003 non ha stabilito gli adattamenti necessari oppure ha stabilito adattamenti che richiedono ulteriori adeguamenti. È necessario adottare l'insieme dei summenzionati adattamenti prima dell'adesione affinché essi siano applicabili a decorrere dall'adesione.
(2) A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione tali adattamenti sono adottati dalla Commissione ogniqualvolta l'atto iniziale è stato adottato dalla Commissione.
(3) Il
(4) La
(5) Cipro ha presentato domanda di autorizzazione ad alimentare talune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 e ha fornito informazioni soddisfacenti in merito alla presenza delle specie in questione sul suo territorio e alle misure di sicurezza da applicare nell'ambito dell'alimentazione di tali uccelli con sottoprodotti di origine animale di categoria 1.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la
(7) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale è stato informato delle misure enunciate nella presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
Articolo 1. Applicazione delle modalità sull'alimentazione di uccelli necrofagi con materiali della categoria 1
Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del
2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
Articolo 4. Ottemperanza da parte degli Stati membri
Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
3) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
Articolo 6. Destinatari
La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.
4) All'allegato, parte A, è aggiunta la seguente lettera:
f) Cipro: avvoltoio nero (Aegypius monachus) e grifone (Gyps fulvus).
La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 202.