Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 430 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.M79 - Decisione 29 aprile 2004, n. 430. [1]
Decisione n. 2004/430/CE della Commissione recante modifica della decisione 2003/828/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini relativamente a Cipro e Malta. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 154).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Riguardo a Cipro e Malta, si stanno raccogliendo dati epidemiologici che consentano di trarre conclusioni definitive sulla situazione relativa alla febbre catarrale degli ovini nei summenzionati nuovi Stati membri. In attesa di tali conclusioni è necessario classificare temporaneamente Cipro e Malta nel quadro della
(3) A tal fine, tenuto conto che la febbre catarrale degli ovini è una malattia propagata da vettori, è opportuno considerare la situazione dei territori degli Stati membri già figuranti nell'allegato I della
(4) Pertanto, la situazione di Malta potrebbe essere temporaneamente considerata paragonabile a quella della Sicilia meridionale e la situazione di Cipro paragonabile a quella del Dodecaneso. Tuttavia, a norma dell'articolo 42 dell'atto di adesione, occorre riesaminare tale regime transitorio entro tre anni dalla data di adesione di Cipro e Malta.
(5) Di conseguenza, le disposizioni transitorie applicabili ai movimenti di animali vivi di specie sensibili all'interno di e in provenienza da Cipro e Malta siano identiche a quelle applicabili ai movimenti degli animali in questione nel Dodecaneso e nella Sicilia meridionale e in provenienza da tali zone.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'allegato I della
La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
(Zone soggette a restrizioni: aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza)
Zona A (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)
Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Italia
Sicilia |
Ragusa, Enna |
Molise |
Isernia, Campobasso |
Abruzzo |
Chieti, tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona |
Lazio |
Frosinone, Latina |
Campania |
tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Caserta 1 |
Basilicata |
Matera e Potenza (tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Venosa) |
Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Italia
Sicilia |
Agrigento, Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa e Trapani |
Calabria |
Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
Basilicata |
Potenza (tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Venosa) |
Puglia |
Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi |
Campania |
Caserta (tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Caserta 1), Benevento, Avellino, Napoli, Salerno |
Malta (1)
(1) Regime zoosanitario transitorio per Cipro e Malta, in attesa dellesame dei dati epidemiologici; da riesaminare al più tardi il 1° maggio 2007.
Zona B (sierotipo 2)
Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Italia
Lazio |
Viterbo, Roma, Rieti (comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Colle di Tora, Collevecchio, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso, Abino, Greccio, Longone Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Orvinio, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Rieti, Roccantica, Rocca Sinibalda, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina, Vacone) |
Toscana |
Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno |
Umbria |
Terni |
Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Italia
Abruzzo |
L'Aquila, tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona |
Lazio |
Rieti (comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Collegiove, Colli sul Velino, Fiamignano, Labro, Leonessa, Marcetelli, Micigliano, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Pescorocchiano, Putrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rivodutri, Turania, Varco Sabino) |
Umbria |
Perugia |
Marche |
Ascoli Piceno, Macerata |
Zona C (sierotipi 2 e 4)
Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Francia:
Corse du sud, Haute Corse
Spagna:
Islas Baleares
Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Italia:
Sardegna Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano
Zona D
Grecia
L'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative di cui alla zona E
Zona E
Grecia
Le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo
Cipro (1)»
(1) Regime zoosanitario transitorio per Cipro e Malta, in attesa dellesame dei dati epidemiologici; da riesaminare al più tardi il 1° maggio 2007.
[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2004, n. L 189.