Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 05/08/2005 |
Numero: | 1292 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.M76 - Regolamento 5 agosto 2005, n. 1292.
Regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’alimentazione degli animali. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 6 agosto 2005, n. L 205).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Detto regolamento proibisce l’impiego di talune proteine animali nei mangimi per animali da allevamento, in quanto tali proteine possono contenere agenti delle TSE o compromettere l’individuazione della presenza nei mangimi di piccole quantità di proteine potenzialmente infette da TSE; il regolamento vieta in modo tassativo l’uso di costituenti di origine animale proibiti nei mangimi.
(3) La
(4) Il miglioramento della capacità dei laboratori ha portato alla detezione della presenza accidentale di spicole ossee, in particolare nei raccolti di tuberi e radici. I test scientifici hanno dimostrato l’impossibilità di evitare la contaminazione di questo tipo di raccolti da parte di spicole ossee presenti nel terreno. Le partite di tuberi e radici contaminati devono essere eliminate a norma della
(5) Il 25 e 26 maggio 2000, il Comitato direttivo scientifico (CDS) ha aggiornato la relazione e il parere sulla sicurezza delle proteine idrolizzate prodotte a partire dalle pelli di ruminanti, adottati nella riunione del 22 e 23 ottobre 1998. Le condizioni alle quali le proteine idrolizzate possono, secondo il suddetto parere, essere considerate sicure sono elencate nel
(6) Nel parere del 17 settembre 1999 sul riciclaggio all’interno della specie e nel parere del 27-28 novembre 2000 sulle basi scientifiche del divieto di utilizzare proteine animali per i mangimi di tutti gli animali da allevamento, il CDS ha stabilito che non vi sono prove dell’insorgere naturale di TSE negli animali di allevamento non ruminanti destinati alla produzione alimentare, quali i suini e il pollame. Inoltre, in considerazione del fatto che i controlli nel quadro del divieto di impiego delle proteine animali si basano sulla detezione di ossa e fibre muscolari nei mangimi, i prodotti a base di sangue e le proteine idrolizzate ricavati da non ruminanti non devono compromettere i controlli della presenza di proteine potenzialmente infettate da TSE. È pertanto opportuno rendere meno rigorose le restrizioni dell’impiego di prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate ricavati da non ruminanti.
(7) Le condizioni di trasporto, conservazione e imballaggio dei mangimi sfusi contenenti proteine animali lavorate devono essere chiarite.
(8) Ai fini del mantenimento o del miglioramento della qualità dei controlli ufficiali, è opportuna una valutazione costante della competenza e della formazione professionale del personale di laboratorio.
(9) Occorre pertanto modificare in tal senso il
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato IV del
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2005.
ALLEGATO
L'allegato IV del
«ALLEGATO IV
ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
I. Estensione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1
Il divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1 è esteso alla somministrazione:
a) agli animali di allevamento, ad eccezione degli animali carnivori da pelliccia, di:
i) proteine animali trasformate;
ii) gelatina ricavata da ruminanti;
iii) prodotti a base di sangue;
iv) proteine idrolizzate;
v) fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale (“fosfato dicalcico e fosfato tricalcico”);
vi) mangimi contenenti le proteine di cui ai punti da i) a v);
b) ai ruminanti, di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
II. Deroghe ai divieti di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, e condizioni specifiche per la loro applicazione
A. I divieti di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a) alla somministrazione agli animali di allevamento delle proteine di cui ai punti i), ii), iii) e iv) e dei mangimi da esse derivati:
i) latte, prodotti a base di latte e colostro;
ii) uova e prodotti a base di uova;
iii) gelatine derivate da non ruminanti;
iv) proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti e da pelli di ruminanti;
b) alla somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti delle proteine di cui ai punti i), ii), iii) e dei prodotti da esse derivati:
i) farina di pesce, in conformità delle condizioni di cui al punto B;
ii) fosfato dicalcico e fosfato tricalcico, conformemente alle condizioni di cui al punto C;
iii) prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti conformemente alle condizioni di cui al punto D;
c) alla somministrazione ai pesci di farine di sangue ricavate da non-ruminanti conformemente alle condizioni di cui al punto D;
d) gli Stati membri possono autorizzare la somministrazione agli animali di allevamento di tuberi e radici e di mangimi contenenti tuberi e radici anche in caso di detezione di spicole ossee, purché la valutazione del rischio sia favorevole. La valutazione del rischio tiene conto almeno dell’estensione della contaminazione e della sua possibile fonte, nonché della destinazione finale della partita esaminata.
B. All’impiego delle farine di pesce di cui al punto A, lettera b), punto i), e dei mangimi che le contengono nell’alimentazione degli animali di allevamento non ruminanti diversi dagli animali carnivori da pelliccia si applicano le condizioni seguenti:
a) le farine di pesce sono prodotte in impianti di trasformazione destinati esclusivamente alla produzione di prodotti derivati dai pesci;
b) prima dell’immissione in libera pratica sul territorio comunitario, ogni partita di farina di pesce importata è analizzata al microscopio, conformemente alla
c) i mangimi contenenti farine di pesce sono prodotti in stabilimenti che non producono mangimi per ruminanti e sono autorizzati in tal senso dall’autorità competente.
In deroga al punto c):
i) un’autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi contenenti farine di pesce non è richiesta per i preparatori a domicilio:
— registrati presso l’autorità competente,
— che allevano unicamente animali non ruminanti,
— che producono alimenti completi per animali destinati ad essere impiegati esclusivamente nella stessa azienda, e
— purché i mangimi a base di farine di pesce utilizzati per la produzione abbiano un tenore di proteine grezze inferiore al 50 %;
ii) l’autorità competente può autorizzare la produzione di mangimi per ruminanti in stabilimenti che producono anche mangimi contenenti farine di pesce destinati ad altre specie animali a condizione che:
— i mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di pesce sfuse e dai mangimi sfusi contenenti farine di pesce,
— i mangimi destinati ai ruminanti siano prodotti in impianti fisicamente separati dagli impianti nei quali sono prodotti i mangimi contenenti farine di pesce,
— registri contenenti particolari sugli acquisti e l’impiego di farine di pesce e le vendite di mangimi contenenti farine di pesce siano tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni,
— controlli regolari siano effettuati sui mangimi destinati ai ruminanti per escludere la presenza di proteine proibite, incluse le farine di pesce;
d) l’etichetta e la documentazione di accompagnamento dei mangimi contenenti farine di pesce recano chiaramente la dicitura “contiene farine di pesce — non può essere utilizzato nell’alimentazione dei ruminanti”;
e) i mangimi sfusi contenenti farine di pesce sono trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso mangimi per ruminanti. Se è successivamente utilizzato per il trasporto di alimenti destinati a ruminanti, il veicolo è sottoposto ad accurata pulizia conformemente a una procedura approvata dall’autorità competente, per evitare la contaminazione incrociata;
f) l’impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti farine di pesce sono vietati nelle aziende agricole in cui sono allevati ruminanti.
In deroga a quanto sopra, l'autorità competente può consentire l'impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti farine di pesce nelle aziende agricole in cui sono allevati ruminanti previo accertamento del fatto che nell'allevamento vengono prese misure per impedire la somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti farine di pesce.
C. All’impiego del fosfato dicalcico e del fosfato tricalcico di cui al punto A, lettera b), punto ii), e dei mangimi contenenti tali proteine nell’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali carnivori da pelliccia si applicano le condizioni seguenti:
a) i mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico sono prodotti in stabilimenti che non producono mangimi per ruminanti e che sono a ciò autorizzati dall’autorità competente.
In deroga a quanto sopra:
i) un’autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico non è richiesta per i preparatori a domicilio:
— registrati presso l’autorità competente,
— che allevano unicamente animali non ruminanti,
— che producono alimenti completi per animali destinati ad essere impiegati esclusivamente nella stessa azienda, e
— purché i mangimi a base di fosfato dicalcico o fosfato tricalcico utilizzati per la produzione abbiano un tenore totale di fosforo inferiore al 10 %;
ii) l’autorità competente può autorizzare la produzione di mangimi per ruminanti in stabilimenti che producono anche alimenti contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico destinati ad altre specie animali a condizione che:
— i mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano prodotti in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti i mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico,
— i mangimi sfusi destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dal fosfato dicalcico e dal fosfato tricalcico sfusi e dai mangimi sfusi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico,
— registri contenenti particolari sugli acquisti e l’impiego di fosfato dicalcico o fosfato tricalcico e sulle vendite di mangimi contenenti fosfato dicalcico e fosfato tricalcico siano tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni.
b) l’etichetta e la documentazione di accompagnamento dei mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico recano chiaramente la dicitura “contiene fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — non può essere utilizzato nell’alimentazione dei ruminanti”;
c) i mangimi sfusi contenenti fosfato dicalcico sono trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso mangimi per ruminanti. Se è successivamente utilizzato per il trasporto di alimenti destinati ai ruminanti, il veicolo è sottoposto ad accurata pulizia conformemente a una procedura approvata dall’autorità competente, per evitare la contaminazione incrociata;
d) l’impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico sono vietati nelle aziende agricole in cui sono allevati ruminanti.
In deroga a quanto sopra, l’autorità competente può consentire l’impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico nelle aziende agricole in cui sono allevati ruminanti previo accertamento del fatto che nell'allevamento vengono prese misure per impedire la somministrazione di mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico ai ruminanti.
D. All’impiego dei prodotti a base di sangue di cui al punto A, lettera b), punto iii), e delle farine di sangue di cui al punto A, lettera c), e dei mangimi contenenti tali proteine nell’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti e dei pesci si applicano le condizioni seguenti:
a) il sangue proviene da macelli registrati e riconosciuti dall’UE, che non macellano ruminanti e sono registrati in quanto tali, ed è direttamente avviato all’azienda di trasformazione in veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di sangue di non ruminanti. Nel caso in cui un veicolo sia stato utilizzato per il trasporto di sangue di ruminanti, sarà, dopo la pulizia, ispezionato dall’autorità competente prima di poter essere adibito al trasporto di sangue di non ruminanti.
In deroga a quanto sopra, l’autorità competente può consentire la macellazione dei ruminanti in macelli che raccolgono sangue di non ruminanti destinato alla produzione di prodotti a base di sangue e di farina di sangue per l’alimentazione degli animali da allevamento non ruminanti e dei pesci, qualora tali macelli dispongano di un sistema di controllo riconosciuto. Il sistema di controllo prevede almeno:
— la macellazione di non ruminanti fisicamente separata dalla macellazione dei ruminanti,
— la raccolta, la conservazione, il trasporto e l’imballaggio del sangue di animali ruminanti in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per il sangue di non ruminanti,
— il prelievo e l’analisi, con periodicità regolare, di campioni di sangue di animali non ruminanti per la detezione della presenza di proteine provenienti da ruminanti;
b) i prodotti a base di sangue e le farine di sangue sono prodotti in stabilimenti riservati esclusivamente alla trasformazione di sangue di non ruminanti.
In deroga a quanto sopra, l’autorità competente può consentire la produzione di prodotti a base di sangue e di farine di sangue da utilizzare nell’alimentazione di animali da allevamento non ruminanti e dei pesci in centri che trasformano sangue di ruminanti qualora questi dispongano di un sistema di controllo riconosciuto al fine di evitare la contaminazione incrociata. Il dispositivo di controllo prevede almeno:
— la trasformazione del sangue di non ruminanti in un sistema chiuso fisicamente separato dalla trasformazione del sangue di ruminanti,
— la conservazione, il trasporto e l’imballaggio di materiale grezzo sfuso e di prodotti finiti sfusi derivati da ruminanti in strutture fisicamente separate da quelle utilizzate per il materiale grezzo sfuso e i prodotti finiti sfusi ricavati da non ruminanti,
— il prelievo e l’analisi, con periodicità regolare di campioni di prodotti a base di sangue e della farina di sangue per la detezione della presenza di proteine provenienti da ruminanti;
c) i mangimi contenenti prodotti a base di sangue o farine di sangue sono prodotti in stabilimenti che non preparano alimenti per ruminanti o animali d’allevamento diversi dai pesci e sono a ciò autorizzati dall’autorità competente.
Tuttavia, in deroga a quanto sopra:
i) un’autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi contenenti prodotti a base di sangue o farine di sangue non è richiesta per i preparatori a domicilio:
— registrati presso l’autorità competente,
— che allevano unicamente animali non ruminanti nel caso degli alimenti a base di prodotti a base di sangue o unicamente pesci nel caso delle farine di sangue,
— che producono alimenti completi per animali destinati ad essere impiegati esclusivamente nella stessa azienda, e
— purché i mangimi a base di prodotti a base di sangue o farine di sangue utilizzati per la produzione abbiano un tenore totale di proteine inferiore al 50 %;
ii) l’autorità competente può autorizzare la produzione di mangimi per ruminanti in stabilimenti che producono anche mangimi contenenti prodotti a base di sangue o farina di sangue per, rispettivamente, animali da allevamento non ruminanti o pesci a condizione che:
— i mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti o agli animali da allevamento diversi dai pesci siano prodotti in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti i mangimi contenenti, rispettivamente, prodotti a base di sangue o farine di sangue,
— durante la conservazione, il trasporto e l’imballaggio i mangimi sfusi siano tenuti fisicamente separati in modo che:
a) gli alimenti destinati ai ruminanti siano separati dai prodotti a base di sangue e dai mangimi contenenti prodotti a base di sangue;
b) gli alimenti destinati agli animali da allevamento diversi dai pesci siano separati dalla farina di sangue e dagli alimenti contenenti farina di sangue,
— registri contenenti particolari sugli acquisti e l’impiego di prodotti a base di sangue e farina di sangue, e le vendite di mangimi contenenti tali prodotti siano tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni.
d) l’etichetta, la documentazione di accompagnamento o il certificato sanitario dei mangimi contenenti prodotti a base di sangue o farine di sangue recano chiaramente la dicitura “contiene prodotti a base di sangue — non può essere utilizzato nell’alimentazione dei ruminanti” o “contiene farina di sangue — riservato all’alimentazione dei pesci”;
e) i mangimi sfusi contenenti prodotti a base di sangue sono trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso mangimi per ruminanti; i mangimi sfusi contenenti farina di sangue sono trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso mangimi per animali da allevamento diversi dai pesci. Se utilizzato successivamente per il trasporto di mangimi destinati, rispettivamente, ai ruminanti o agli animali da allevamento diversi dai pesci, il veicolo deve essere sottoposto ad accurata pulizia in conformità di una procedura volta ad evitare la contaminazione incrociata, approvata dall’autorità competente;
f) l’impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti prodotti a base di sangue è proibito nelle aziende agricole in cui sono allevati ruminanti e l’impiego dei mangimi contenenti farina di sangue è proibito nelle aziende in cui sono allevati animali diversi dai pesci.
In deroga a quanto sopra, l’autorità competente può consentire l’impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti, rispettivamente, prodotti a base di sangue o farine di sangue nelle aziende agricole in cui sono allevati, rispettivamente, ruminanti o animali da allevamento diversi dai pesci, previo accertamento del fatto che nell'azienda agricola vengono prese misure per impedire che i mangimi contenenti, rispettivamente, prodotti a base di sangue o farina di sangue siano somministrati, rispettivamente, a ruminanti o ad animali diversi dai pesci.
III. Condizioni generali di applicazione
A. Il presente allegato si applica senza pregiudizio delle disposizioni del
B. Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati:
a) dei macelli autorizzati alla raccolta del sangue, ai sensi del punto D, lettera a), della parte II;
b) degli impianti di trasformazione autorizzati che producono fosfato dicalcico, fosfato tricalcico, prodotti a base di sangue o farina di sangue;
c) degli stabilimenti, fatta eccezione per i trasformatori all’interno delle aziende agricole, autorizzati a fabbricare mangimi contenenti farine di pesce e le proteine di cui alla lettera b), che operano conformemente alle condizioni di cui ai punti B, lettera c), C, lettera a), e D, lettera c), della parte II.
C. a) Le proteine animali trasformate sfuse, ad eccezione delle farine di pesce, e i prodotti sfusi, inclusi i mangimi, i concimi organici e i fertilizzanti contenenti tali proteine sono conservati in magazzini e trasportati con veicoli adibiti esclusivamente a tale scopo. Il magazzino o il veicolo possono essere utilizzati per altri scopi solo previa pulizia e ispezione da parte dell’autorità competente.
b) Le farine di pesce sfuse di cui al punto A, lettera b), punto i), della parte II, il fosfato dicalcico sfuso e il fosfato tricalcico sfuso di cui al punto A, lettera b), punto ii), della parte II, i prodotti a base di sangue di cui al punto A, lettera b), punto iii), della parte II e la farina di sangue di cui al punto A, lettera c), della parte II sono conservati in magazzini e trasportati con veicoli adibiti esclusivamente a tale scopo.
c) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera b):
i) i magazzini o i veicoli possono essere utilizzati per la conservazione e il trasporto di alimenti contenenti la stessa proteina;
ii) i magazzini o i veicoli, previa pulizia, possono essere utilizzati per altri scopi, dopo essere stati debitamente ispezionati dall’autorità competente;
iii) i magazzini e i veicoli adibiti alla conservazione e al trasporto di farine di pesce possono essere utilizzati per altri scopi se l’azienda applica un sistema di controllo, approvato dall’autorità competente, atto ad impedire la contaminazione incrociata. Il sistema di controllo prevede almeno:
— la tenuta di registri relativi ai materiali trasportati e alla pulizia dei veicoli,
— il prelievo e l’analisi, con periodicità regolare, di campioni degli mangimi trasportati, finalizzati alla detezione della presenza di farine di pesce.
L’autorità competente effettua frequenti controlli in loco per verificare la corretta applicazione del sistema di controllo di cui sopra.
D. I mangimi, compresi quelli destinati agli animali da compagnia, contenenti prodotti a base di sangue ricavati da ruminanti o proteine animali trasformate, diversi dalle farine di pesce, non possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per animali d’allevamento, ad eccezione degli alimenti per animali carnivori da pelliccia.
Gli alimenti sfusi per animali, compresi quelli destinati agli animali da compagnia, contenenti prodotti a base di sangue ricavati da ruminanti o proteine animali trasformate, diversi dalle farine di pesce, sono tenuti, durante il magazzinaggio, il trasporto e l’imballaggio, fisicamente separati dagli alimenti sfusi per animali da allevamento, ad eccezione degli alimenti per animali carnivori da pelliccia.
Gli alimenti destinati agli animali da compagnia e quelli per animali carnivori da pelliccia contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico di cui al punto A, lettera b), punto ii), della parte II e prodotti a base di sangue di cui al punto A, lettera b), punto iii), della parte II sono fabbricati e trasportati conformemente ai punti C, lettere a) e c), e D, lettere c) ed e), rispettivamente, della parte II.
E. 1. È vietata l’esportazione verso paesi terzi di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine animali trasformate.
2. L’autorità competente autorizza l’esportazione di proteine animali trasformate ricavate da non ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine unicamente a condizione che:
— siano destinate ad usi non vietati dall’articolo 7,
— sia concluso col paese terzo, prima dell’esportazione, un accordo scritto col quale il paese terzo si impegna a rispettare l’uso finale e a non riesportare le proteine animali trasformate o prodotti che le contengono per usi proibiti dall’articolo 7.
3. Ai fini dell’applicazione efficace del presente regolamento, gli Stati membri che autorizzano l’esportazione ai sensi del punto 2 informano la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali, di tutte le modalità e condizioni convenute con il paese terzo interessato.
I punti da 2 a 3 non si applicano:
— alle esportazioni di farine di pesce, purché soddisfino le condizioni di cui al punto B della parte II,
— ai prodotti contenenti farine di pesce,
— agli alimenti per animali da compagnia.
F. L’autorità competente esegue controlli documentali e fisici, compresi i controlli sugli alimenti per animali, lungo tutta la catena di produzione e di distribuzione, conformemente alla direttiva 95/53/CE, per verificare il rispetto delle disposizioni di tale direttiva e del presente regolamento. Qualora venga rilevata la presenza di proteine animali vietate, si applica la direttiva 95/53/CE. L’autorità competente verifica ad intervalli regolari la competenza dei laboratori che eseguono le analisi per i controlli ufficiali di cui sopra, in particolare valutando i risultati di prove interlaboratorio. Qualora la competenza sia ritenuta insoddisfacente, la misura correttiva minima consiste nell’aggiornamento professionale del personale del laboratorio.»