§ 1.5.M50 – Decisione 12 luglio 2005, n. 497.
Decisione n. 2005/497/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/472/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/07/2005
Numero:497


Sommario
Art. 1.      La decisione 2002/472/CE è modificata come segue:
Art. 2.      La presente decisione si applica a partire dal 28 agosto 2005.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.M50 – Decisione 12 luglio 2005, n. 497.

Decisione n. 2005/497/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/472/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Repubblica di Bulgaria. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 14 luglio 2005, n. L 183).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2002/472/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Repubblica di Bulgaria  prevede che l’aggiunta di nuovi stabilimenti e navi nell’elenco degli stabilimenti e delle navi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca dalla Bulgaria sia preceduta da un’ispezione comunitaria.

     (2) La decisione 2002/472/CE stabilisce inoltre che la riduzione di frequenza dei controlli materiali, prevista dalla decisione 94/360/CE della Commissione, non si applica ai prodotti della pesca importati dalla Bulgaria.

     (3) In base al risultato di una nuova ispezione da parte di esperti della Commissione, la Bulgaria soddisfa ora le condizioni per fornire garanzie sanitarie almeno equivalenti a quelle applicate nella Comunità. Alla luce di tale risultato è opportuno concedere la riduzione di frequenza dei controlli materiali, aggiungere nuovi stabilimenti all’elenco ed applicare la procedura di cui all’articolo 5 della decisione 95/408/CE del Consiglio per le future modifiche dell’elenco.

     (4) La decisione 2002/472/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

     (5) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al termine del periodo di transizione necessario.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2002/472/CE è modificata come segue:

     1) gli articoli 4 e 5 sono soppressi;

     2) il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La presente decisione si applica a partire dal 28 agosto 2005.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

“ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

 

Numero di autorizzazione

Nome

Città

Regione

Data limite dell‘autorizzazione

Categoria

Osservazioni

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello — Distretto di Vidin

 

PP

 

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi — Distretto di Plovdiv

 

PP

 

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat — Distretto di Smolyan

 

PP

 

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad — Distretto di Haskovo

 

PP

 

BG 051 3002

Beluga AD

Città di Vidin — Regione di Vidin

 

PP

 

BG 021 3024

Buljac AD

Città di Bourgas — Regione di Bourgas

 

PP

 

BG 020 3001

Buljac AD

Città di Bourgas — Regione di Bourgas

 

PP

A

 

     Legenda:

     PPa Stabilimento che trasforma, esclusivamente o in parte, prodotti derivati dall'acquacoltura (prodotti di allevamento).»