Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 31/05/2005 |
Numero: | 409 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I della decisione 2003/804/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione. |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.M22 – Decisione 31 maggio 2005, n. 409.
Decisione n. 2005/409/CE della Commissione recante modifica dell’allegato I della decisione 2003/804/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 2 giugno 2005, n. L 139).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Il Canada, la Croazia, il Marocco, la Nuova Zelanda, la Tunisia, la Turchia e gli Stati Uniti sono stati inseriti nel suddetto elenco temporaneo, sulla base degli scambi attuali con gli Stati membri, in attesa della valutazione comunitaria delle garanzie che tali paesi terzi possono offrire in merito alle malattie dei molluschi.
(3) Le garanzie in materia di polizia sanitaria offerte dal Marocco, dalla Nuova Zelanda, dalla Tunisia e dalla Turchia sono state valutate dalla Commissione, la quale ha constatato una parziale conformità alla direttiva 91/67/CEE e alla
(4) Il Canada e la Nuova Zelanda hanno notificato alla Commissione che attualmente non hanno interesse a esportare nella Comunità molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione.
(5) Gli Stati Uniti hanno presentato il proprio programma di certificazione all’esportazione da zone di allevamento di molluschi. La Commissione ha valutato il programma e ha verificato l’esistenza delle garanzie necessarie ai fini dell’esportazione nella Comunità di molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione.
(6) A norma della
(7) Occorre inoltre semplificare la tabella di cui all’allegato I della
(8) La
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L’allegato I della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Territori dai quali è autorizzata l'importazione di talune specie di molluschi vivi,
loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, o alla stabulazione in acque della Comunità europea,
o l'importazione di molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano
Stato |
Territorio |
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Codice ISO |
Nome |
Codice |
Descrizione |
Osservazioni |
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CA |
Canada |
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Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano |
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MA |
Marocco |
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Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano |
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NZ |
Nuova Zelanda |
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|
Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano |
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TN |
Tunisia |
|
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Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano |
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TR |
Turchia |
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Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano |
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US |
Stati Uniti |
US-01 Versione 1/2005 |
- Humboldt Bay |
Molluschi vivi destinati |
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(California) |
all'accrescimento, |
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- Netarts Bay (Oregon) |
all'ingrasso, alla |
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- Wilapa Bay, Totten |
stabulazione e alla |
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Inlet, Oakland Bay, |
trasformazione prima del |
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Quilcence Bay e Dabob |
consumo umano» |
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Bay (Washington) |
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- NELHA (Hawaii |
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