§ 1.5.M22 – Decisione 31 maggio 2005, n. 409.
Decisione n. 2005/409/CE della Commissione recante modifica dell’allegato I della decisione 2003/804/CE relativa alle condizioni di polizia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:31/05/2005
Numero:409


Sommario
Art. 1.      L’allegato I della decisione 2003/804/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.M22 – Decisione 31 maggio 2005, n. 409.

Decisione n. 2005/409/CE della Commissione recante modifica dell’allegato I della decisione 2003/804/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 2 giugno 2005, n. L 139).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/804/CE della Commissione stabilisce un elenco temporaneo dei paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano nella Comunità, nonché i modelli di certificati che devono scortare le partite di tali prodotti.

     (2) Il Canada, la Croazia, il Marocco, la Nuova Zelanda, la Tunisia, la Turchia e gli Stati Uniti sono stati inseriti nel suddetto elenco temporaneo, sulla base degli scambi attuali con gli Stati membri, in attesa della valutazione comunitaria delle garanzie che tali paesi terzi possono offrire in merito alle malattie dei molluschi.

     (3) Le garanzie in materia di polizia sanitaria offerte dal Marocco, dalla Nuova Zelanda, dalla Tunisia e dalla Turchia sono state valutate dalla Commissione, la quale ha constatato una parziale conformità alla direttiva 91/67/CEE e alla direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

     (4) Il Canada e la Nuova Zelanda hanno notificato alla Commissione che attualmente non hanno interesse a esportare nella Comunità molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione.

     (5) Gli Stati Uniti hanno presentato il proprio programma di certificazione all’esportazione da zone di allevamento di molluschi. La Commissione ha valutato il programma e ha verificato l’esistenza delle garanzie necessarie ai fini dell’esportazione nella Comunità di molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione.

     (6) A norma della decisione 97/20/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che fissa l’elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, la Croazia non è autorizzata all’esportazione di molluschi vivi destinati al consumo umano. L’importazione di detti molluschi dalla Croazia non deve pertanto essere autorizzata in forza della decisione 2003/804/CE.

     (7) Occorre inoltre semplificare la tabella di cui all’allegato I della decisione 2003/804/CE.

     (8) La decisione 2003/804/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

     (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato I della decisione 2003/804/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

 

Territori dai quali è autorizzata l'importazione di talune specie di molluschi vivi,

loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, o alla stabulazione in acque della Comunità europea,

o l'importazione di molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano

 

Stato 

Territorio 

 

Codice ISO 

Nome  

Codice  

Descrizione 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

CA  

Canada  

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano 

MA  

Marocco  

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano 

NZ  

Nuova Zelanda 

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano 

TN  

Tunisia  

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano 

TR  

Turchia  

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano 

US  

Stati Uniti 

US-01 Versione 1/2005  

- Humboldt Bay 

Molluschi vivi destinati 

 

 

 

(California)  

all'accrescimento, 

 

 

 

- Netarts Bay (Oregon)  

all'ingrasso, alla 

 

 

 

- Wilapa Bay, Totten 

stabulazione e alla 

 

 

 

Inlet, Oakland Bay,  

trasformazione prima del 

 

 

 

Quilcence Bay e Dabob 

consumo umano» 

 

 

 

Bay (Washington)  

 

 

 

 

- NELHA (Hawaii