Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 17/05/2005 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva. |
Art. 2. 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 novembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi [...] |
Art. 3. 1. Gli Stati membri riesaminano l’autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente etoxazole o tepraloxydim allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il 1 |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 1.5.M15 – Direttiva 17 maggio 2005, n. 34.
Direttiva n. 2005/34/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive etoxazole e tepraloxydim. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 18 maggio 2005, n. L 125).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della
(2) L’11 settembre 1997 la Spagna ha ricevuto dalla società BASF AG una richiesta a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della
(3) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della
(4) I progetti dei rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L’esame si è concluso il 3 dicembre 2004 con le relazioni di esame della Commissione sull’etoxazole e sul tepraloxydim.
(5) Dall’esame dell’etoxazole e del tepraloxydim non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante o dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
(6) In base ai vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione soddisfino in generale le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della
(7) Dopo l’iscrizione dell’etoxazole e del tepraloxydim nell’allegato I della
(8) È pertanto opportuno modificare la
(9) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L’allegato I della
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 novembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
1. Gli Stati membri riesaminano l’autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente etoxazole o tepraloxydim allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tali sostanze attive elencate nell’allegato I della
2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente etoxazole o tepraloxydim come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte nell’allegato I della
(a) nel caso di un prodotto contenente etoxazole o tepraloxydim come unica sostanza attiva, modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 30 novembre 2006; oppure
(b) nel caso di prodotti contenenti etoxazole o tepraloxydim come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 novembre 2006, ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all’allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2005.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Nell’allegato I, alla fine della tabella, è aggiunto il testo seguente
N. |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (*) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell’iscrizione |
Disposizioni specifiche |
«100 |
Etoxazole N. CAS 153233-91-1 N. CIPAC 623 |
(RS)-5-terz-butil-2-[2-(2,6-difluorofenil)-4,5-diidro-1,3-ossazol-4-il]fenetolo |
≥ 948 g/kg |
1 giugno 2005 |
31 maggio 2015 |
Se ne può autorizzare l’uso unicamente come acaricida. Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell’etoxazole, in particolare le appendici I e II, formulate il 3 dicembre 2004 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
101 |
Tepraloxydim N. CAS 149979-41-9 N. CIPAC 608 |
(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-cloroallilossimmino]propil}-3-idrossi-5-peridropiran-4-ilcicloes-2-en-1-one |
≥ 920 g/kg |
1 giugno 2005 |
31 maggio 2015 |
Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come erbicida. Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del tepraloxydim, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2004. In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi terrestri non bersaglio. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
(*) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.»