§ 1.5.L77 – Decisione 4 marzo 2005, n. 179.
Decisione n. 2005/179/CE della Commissione che modifica le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che la Slovenia è [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:04/03/2005
Numero:179


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.L77 – Decisione 4 marzo 2005, n. 179.

Decisione n. 2005/179/CE della Commissione che modifica le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che la Slovenia è indenne da brucellosi (B. melitensis) e da leucosi bovina enzootica e la Slovacchia è indenne da tubercolosi e da brucellosi bovina. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 8 marzo 2005, n. L 61).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, in particolare l’allegato A, parte I, punto 4, l’allegato A, parte II, punto 7 e l’allegato D, parte I, punto E,

     vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini, in particolare l’allegato A, capitolo 1, parte II,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia, elenca le regioni degli Stati membri riconosciute ufficialmente indenni dalla brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.

     (2) In Slovenia la brucellosi ovina e caprina è soggetta a obbligo di denuncia da almeno cinque anni e in tale periodo nessun caso della malattia è stato confermato ufficialmente. Da almeno tre anni lo Stato membro ha inoltre vietato la vaccinazione contro la malattia. La Slovenia si è inoltre impegnata a rispettare alcune altre condizioni stabilite dalla direttiva 91/68/CEE relative ai controlli casuali da effettuare dopo che lo Stato membro è stato riconosciuto indenne da brucellosi. È quindi opportuno che la Slovenia sia ufficialmente riconosciuta indenne da brucellosi (B. melitensis) per quanto concerne le aziende che allevano ovini e caprini.

     (3) A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri, ovvero parti o regioni degli Stati membri, possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, per quanto riguarda gli allevamenti bovini, qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.

     (4) Gli elenchi degli Stati membri dichiarati indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

     (5) In seguito all’esame da parte della Commissione della documentazione presentata dalla Slovenia per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE relativamente alla leucosi bovina enzootica, l’intero Stato membro dovrebbe essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

     (6) Successivamente all’esame da parte della Commissione della documentazione presentata dalla Slovacchia per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE relativamente alla tubercolosi bovina e alla brucellosi bovina, l’intero Stato membro dovrebbe essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e brucellosi bovina.

     (7) Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE vanno pertanto modificate di conseguenza.

     (8) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato I della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     L’allegato I della decisione 93/52/CEE è sostituito dal testo seguente:

 

«ALLEGATO I

STATI MEMBRI

 

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

IE

Irlanda

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»

 

 

ALLEGATO II

 

     Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:

     1) Nell’allegato I, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente:

 

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

 

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

FR

Francia

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia»

 

     2) Nell’allegato II, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente:

 

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

 

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia»

 

      3) Nell’allegato III, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente:

 

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

 

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

ES

Spagna

FR

Francia

IE

Irlanda

CY

Cipro

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SI

Slovenia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»