§ 1.5.L56 – Regolamento 9 febbraio 2005, n. 214.
Regolamento (CE) n. 214/2005 della Commissione che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/02/2005
Numero:214


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.L56 – Regolamento 9 febbraio 2005, n. 214.

Regolamento (CE) n. 214/2005 della Commissione che modifica lallegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei caprini. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 10 febbraio 2005, n. L 37).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei caprini.

     (2) In data 28 gennaio 2005, un gruppo di esperti in materia di TSE nei piccoli ruminanti, presieduto dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per le TSE, ha confermato la presenza dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una capra macellata in Francia. Si tratta del primo caso di infezione da BSE di un piccolo ruminante in condizioni naturali.

     (3) Nella sua riunione dei giorni 4 e 5 aprile 2002, l’ex comitato scientifico direttivo (CSD) ha adottato un parere sull’approvvigionamento sicuro di materiali provenienti da piccoli ruminanti, nel caso diventasse probabile la presenza della BSE anche in questi animali. Nel parere adottato nella sua riunione del 26 novembre 2003, il gruppo di esperti scientifici sui rischi biologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha approvato quanto affermato nel parere del CSD riguardo alla sicurezza dei prodotti provenienti da piccoli ruminanti in relazione alle TSE. Nella sua dichiarazione del 28 gennaio 2005, il predetto gruppo di esperti sottolinea, inoltre, che è tuttora da valutare l’importanza di questo singolo caso di infezione da BSE di una capra in Francia. Per effettuare un'adeguata valutazione è essenziale disporre dei risultati di una più vasta sorveglianza della presenza di TSE nei caprini.

     (4) Conformemente ai precitati pareri e alla dichiarazione del CSD e dell’AESA, occorre estendere la sorveglianza sui caprini al fine di migliorare i programmi di eradicazione della Comunità. Tali programmi rafforzano inoltre il livello di protezione dei consumatori, benché la sicurezza dell’approvvigionamento dei materiali provenienti da piccoli ruminanti sia garantita da altre misure già in vigore, segnatamente dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 relative alla rimozione del materiale specifico a rischio.

     (5) L’estensione della sorveglianza deve basarsi su una raccomandazione relativa all’effettuazione da parte del LCR di una indagine statisticamente valida onde determinare, quanto prima, la prevalenza della BSE nei caprini e migliorare la conoscenza della sua distribuzione geografica e all’interno delle greggi. Occorre, pertanto, che tale sorveglianza sia estesa a tutti gli Stati membri, in particolare quelli colpiti dalla BSE.

     (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.

     (7) Data l’importanza di garantire il massimo livello di protezione dei consumatori e di valutare la prevalenza della BSE nei caprini, occorre che le modifiche introdotte dal presente regolamento prendano effetto immediato.

     (8) Il programma di sorveglianza dei caprini va riesaminato dopo un periodo minimo di sei mesi di vigilanza effettiva e non appena l’AESA si sarà espressa in merito a una valutazione quantitativa del rischio residuo rappresentato dalle carni caprine e dai prodotti derivati.

     (9) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato III del regolamento (CE) 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell'allegato III, capitolo A, parte II, i punti 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

 

     «2. Sorveglianza sugli ovini e caprini macellati per il consumo umano

 

     a) Ovini

     Gli Stati membri in cui la popolazione di pecore e agnelle montate supera i 750 000 capi sottopongono a test, in conformità delle norme sul campionamento di cui al punto 4 (1), un campione annuo minimo di 10 000 ovini macellati per il consumo umano.

 

(1) La dimensione minima del campione è stata calcolata in modo da rilevare una prevalenza dello 0,03% con un’affidabilità del 95 % negli animali macellati.

 

     b) Caprini

     Gli Stati membri sottopongono a test caprini sani macellati, in conformità delle norme sul campionamento di cui al punto 4 e della dimensione minima del campione indicata nella tabella A.

     Qualora uno Stato membro incontri difficoltà nel riunire un numero di caprini sani macellati sufficiente per raggiungere la dimensione minima del campione assegnatogli, può decidere di sostituire al massimo il 50% del suo campione minimo effettuando test su caprini morti di età superiore ai 18 mesi, in ragione di uno a uno, e in aggiunta al campione minimo di cui al punto 3.

 

Tabella A

 

Stato membro

Dimensione minima del campione di caprini sani macellati (1)

Spagna

125 500

Francia

93 000

Italia

60 000

Grecia

20 000

Cipro

5 000

Austria

5 000

Altri Stati membri

tutti

 

(1) La dimensione minima del campione è stata calcolata in modo da tener conto del numero di caprini sani macellati e della prevalenza della BSE nello Stato membro interessato. Essa dovrebbe inoltre fornire obiettivi raggiungibili. I campioni minimi di oltre 60 000 animali permettono di rilevare una prevalenza dello 0,0017 %, con un’affidabilità del 95 %.

 

     3. Sorveglianza degli ovini e dei caprini non macellati per il consumo umano

 

     Gli Stati membri sottopongono a test, in conformità delle norme sul campionamento di cui al punto 4 e della dimensione minima del campione indicate alle tabelle B e C, gli ovini e i caprini morti o abbattuti, ma:

     — che non sono stati abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia, o

     — che non sono stati macellati per il consumo umano.

 

Tabella B

 

Popolazione di pecore e agnelle montate dello Stato membro

Dimensione minima del campione di ovini morti (1)

> 750 000

10 000

100 000-750 000

1 500

40 000-100 000

500

< 40 000

100

 

(1) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da tener conto della dimensione della popolazione ovina in ciascuno Stato membro e dovrebbe fornire obiettivi raggiungibili. I campioni minimi di 10 000, 1 500, 500 e 100 animali permetteranno di rilevare una prevalenza, rispettivamente, dello 0,03 %, 0,2 %, 0,6% e 3 %, con un'affidabilità del 95 %.

 

Tabella C

 

Popolazione di capre che hanno già figliato e di capre montate nello Stato membro

Dimensione minima del campione di caprini morti (1)

> 750 000

10 000

250 000-750 000

3 000

40 000-250 000

1 000

< 40 000

100 % fino a 200

 

(1) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da tener conto della dimensione della popolazione caprina in ciascuno Stato membro e dovrebbe fornire obiettivi raggiungibili. I campioni minimi di 10 000, 3 000, 1 000 e 200 animali permetteranno di rilevare una prevalenza, rispettivamente, dello 0,03 %, 0,1 %, 0,3 % e 1,5% con un'affidabilità del 95 %.»