Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 19/01/2005 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.L33 – Direttiva 19 gennaio 2005, n. 3.
Direttiva n. 2005/3/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 22 gennaio 2005, n. L 20).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della
(2) Il 29 marzo 2001, il Belgio ha ricevuto dalla società Goëmar SA una richiesta a titolo dell’articolo 6, paragrafo 2, della
(3) Il 21 febbraio 2000, il Regno Unito ha ricevuto dalla società Rohm and Haas France SA (attualmente Dow AgroSciences) una richiesta a titolo dell’articolo 6, paragrafo 2, della
(4) Il 1° agosto 1997, il Belgio ha ricevuto dalla società Novartis NV (attualmente Syngenta) una richiesta a titolo dell’articolo 6, paragrafo 2, della
(5) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della
(6) I progetti di relazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso l’8 ottobre 2004 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione concernenti l’imazosulfuron, il laminarin, il metossifenozide e l’S-metolachlor.
(7) Per quanto concerne l'imazosulfuron, il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante. La relazione del comitato è stata adottata ufficialmente il 25 aprile 2001.
(8) Al comitato è stato chiesto di pronunciarsi in merito alla rilevanza del metabolita IPSN, data la sua presenza nel terreno e nell’acqua. Nel proprio parere, il comitato ha affermato che la presenza di IPSN nelle acque sotterranee non costituisce un rischio significativo per la salute e ha dichiarato che i rischi per i microrganismi terricoli, gli invertebrati acquatici e i pesci, nonché i rischi elevati per i lombrichi sono già stati sufficientemente studiati. Il comitato ha infine dichiarato che il rischio ambientale e il rischio tossicologico per la salute umana derivati dalla sostanza madre e/o dai metaboliti diversi dall’IPSN, i quali si formano, secondo alcuni studi, in quantità equivalenti all’IPSN, non sono stati completamente valutati e pertanto occorrono ulteriori valutazioni.
(9) Le raccomandazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nel successivo riesame, nonché per l'elaborazione della presente direttiva e della relazione di riesame.
(10) Per quanto riguarda l’IPSN, il notificante ha peraltro fornito e valutato dati supplementari sui rischi, basati su stime di un'esposizione eccessiva e identificati dal comitato scientifico. La valutazione condotta in seno al comitato permanente ha ritenuto che, tenuto conto dei dati supplementari forniti dal notificante e alle condizioni di impiego proposte, l’IPSN non presenta conseguenze nocive per gli esseri umani.
(11) Per quanto riguarda l’imazosulfuron e i metaboliti diversi dall’IPSN, risulta che nessun altro metabolita, oltre all’IPSN, è presente in quantità considerate «rilevanti» a titolo di quanto disposto dalla
(12) A seguito di questa stima, la valutazione condotta in seno al comitato permanente ha altresì concluso che, alle condizioni d'impiego proposte (in particolare il dosaggio massimo di 0,05 kg di sostanza attiva/ha) e quando si applicano adeguate misure d'attenuazione dei rischi, l'imazosulfuron e i suoi metaboliti non costituiscono un rischio inaccettabile e non hanno conseguenze nocive per gli esseri umani.
(13) Dal riesame del laminarin, del metossifenozide e dell’Smetolachlor non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante o dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
(14) Sulla scorta dei vari esami effettuati, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della
(15) Dopo l'iscrizione dell'imazosulfuron, del laminarin, del metossifenozide e dell’S-metolachlor nell'allegato I della
(16) È pertanto opportuno modificare la
(17) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1.
L'allegato I della
Art. 2.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano dette disposizioni dal 1° ottobre 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Art. 3.
1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente imazosulfuron, laminarin, metossifenozide o S-metolachlor, allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tali sostanze attive di cui all'allegato I della
2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente imazosulfuron, laminarin, metossifenozide o S-metolachlor come unica sostanza attiva presente o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di prodotti contenenti imazosulfuron, laminarin, metossifenozide o S-metolachlor come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 settembre 2006; o
b) nel caso di prodotti contenenti imazosulfuron, laminarin, metossifenozide o S-metolachlor come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 settembre 2006 o entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca dalla direttiva o dalle direttive rispettive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della
Art. 4.
La presente direttiva entra in vigore il 1° aprile 2005.
Art. 5.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Nell'allegato I della
N. |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (*) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni speciali |
«95 |
Imazosulfuron N. CAS 122548-33-8 N. CIPAC 590 |
1-(2-chloroimidazo[1,2-á]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea |
≥ 980 g/kg |
1 aprile 2005 |
31 marzo 2015 |
Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come diserbante. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame dell’imazosulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e terrestri non bersaglio. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
96 |
Laminarin N.N. CAS 9008-22-4 N. CIPAC 671 |
(1→3)-β-D-glucano (secondo la Commissione mista per la nomenclatura di biochimica IUPAC-IUB) |
≥ 860 g/kg di materia secca |
1 aprile 2005 |
31 marzo 2015 |
Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come elicitore delle difese naturali delle piante. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del laminarin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004. |
97 |
Metossifenozide N. CAS 161050-58-4 N. CIPAC 656 |
N-tert-Butyl-N’-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide |
≥ 970 g/kg |
1 aprile 2005 |
31 marzo 2015 |
Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del metossifenozide, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004. In tale valutazione global, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi terrestri e acquatici non bersaglio. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
98 |
S-metolachlor N. CAS 87392-12-9 (S-isomero) 178961-20-1 (R-isomero) N. CIPAC 607 |
Miscela di: (aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (80-100 %) e: (aRS, 1 R)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (20-0 %) |
≥ 960 g/kg |
1 aprile 2005 |
31 marzo 2015 |
Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del metolachlor, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri — devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare della sostanza attiva e dei suoi metaboliti CGA 51202 e CGA 354743, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
(*) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nelle relative relazioni di riesame.»