§ 1.5.L31 – Decisione 30 dicembre 2004, n. 39/2005.
Decisione n. 2005/39/CE della Commissione relativa al finanziamento di una valutazione esterna della politica zoosanitaria della Comunità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/12/2004
Numero:39


Sommario
Art. unico.     


§ 1.5.L31 – Decisione 30 dicembre 2004, n. 39/2005.

Decisione n. 2005/39/CE della Commissione relativa al finanziamento di una valutazione esterna della politica zoosanitaria della Comunità e di un'analisi dei costi e delle condizioni di uno strumento di finanziamento dei rischi di epidemia nel bestiame nell'Unione europea.

(G.U.U.E. 21 gennaio 2005, n. L 19).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l'articolo 20,

     vista la decisione SEC/2004/120 della Commissione, dell'11 marzo 2004, relativa alle regole interne di attuazione del bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma della decisione 90/424/CEE, la Comunità intraprende o assiste gli Stati membri a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l'elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria e per promuovere l'insegnamento o la formazione in campo veterinario.

     (2) Alla luce delle raccomandazioni delle conferenza internazionale sul controllo e sulla prevenzione dell'afta epizootica (dicembre 2001), dei nuovi problemi riguardanti il controllo delle malattie animali altamente contagiose e dell'eventuale necessità di nuovi strumenti di finanziamento per affrontare le conseguenze di questi focolai, occorre effettuare un'ulteriore revisione.

     (3) Al fine di far avanzare tale revisione, è necessario attuare le seguenti due azioni nell'ambito di un programma di lavoro.

     (4) Innanzitutto va effettuata una valutazione dei programmi di spesa comunitari, in modo da controllare la gestione dei fondi stanziati e da promuovere una cultura di apprendimento nella gestione, ponendo un accento particolare sulla gestione basata sui risultati.

     (5) Questa valutazione esterna e indipendente degli aspetti finanziari della politica zoosanitaria della Comunità mira ad assistere i servizi della Commissione a definire politiche future alternative basate sull'impatto.

     (6) Inoltre, in seguito alla richiesta parlamentare, va eseguito uno studio (progetto pilota a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento finanziario) che analizza i costi e le condizioni di uno strumento di finanziamento dei rischi di epidemia nel bestiame nell'Unione europea. L'obiettivo di tale studio è quello di valutare la fattibilità e i costi di strumenti di finanziamento dei rischi alternativi, al fine di determinare la potenziale incidenza sui bilanci nazionali e UE e i livelli sostenibili di sostegno nazionale per le perdite dirette.

     (7) I risultati dello studio potrebbero consentire, da una parte, l'esame dell'armonizzazione dei programmi UE di finanziamento, al fine di creare almeno una situazione di parità tra gli agricoltori in tutta l'Unione europea e, dall'altra, l'analisi del futuro del fondo veterinario nella Comunità allargata.

     (8) A norma dell'articolo 15 delle regole interne del 2004 per l'esecuzione del bilancio, un programma di lavoro annuale può anche essere considerato oggetto della decisione di finanziamento, a condizione che sia inserito in un quadro sufficientemente dettagliato e che la valutazione, lo studio e la revisione previsti nella presente decisione costituiscono tale quadro.

     (9) Gli stanziamenti che possono essere eseguiti senza un atto di base, conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, devono tuttavia essere preceduti da una decisione della Commissione che comprenda un quadro equivalente.

     (10) Di conseguenza, la presente decisione costituisce un quadro equivalente ad una decisione di finanziamento a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     DECIDE:

 

     Art. unico.

     Il finanziamento delle azioni descritte nell'allegato della presente decisione è approvato.

 

 

ALLEGATO

 

     1) Valutazione esterna della politica zoosanitaria della Comunità e analisi d'impatto appropriate al fine di definire una politica alternativa adeguata per il futuro in questo settore

     Linea di bilancio: 17 04 02 — altre misure.

     Atto di base: decisione del Consiglio 90/424/CEE.

     Procedura e calendario: la valutazione e le analisi d'impatto saranno effettuate mediante un contratto quadro. Una gara d'appalto per questo contratto quadro a procedura aperta sarà indetta nell'ultimo trimestre del 2004.

     Costo: importo massimo di EUR 530 000.

     2) Uno studio dei «costi e delle condizioni di uno strumento di finanziamento dei rischi di epidemie del bestiame nell'Unione europea».

     Linea di bilancio: 17 01 04 04.

     Progetto pilota a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

     Procedura e calendario: una gara d'appalto a procedura aperta sarà indetta nell'ultimo trimestre dell'anno.

     Costo: importo massimo di EUR 500 000.