§ 1.5.L30 – Regolamento 19 gennaio 2005, n. 93.
Regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:19/01/2005
Numero:93


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.L30 – Regolamento 19 gennaio 2005, n. 93.

Regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione dei sottoprodotti di origine ittica e i documenti commerciali per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 21 gennaio 2005, n. L 19).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L’allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce i metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Per i sottoprodotti di origine ittica è previsto in detto capitolo il metodo 6, ma i parametri di trasformazione non sono specificati.

     (2) Il comitato scientifico direttivo ha emesso alcuni pareri relativi alla sicurezza dei sottoprodotti di origine animale, compresi quelli di origine ittica. Secondo tali pareri, il rischio di encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) che i sottoprodotti di origine ittica comportano è trascurabile.

     (3) Il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali ha adottato, nella sua riunione del 26 febbraio 2003, una relazione sull'uso dei sottoprodotti di origine ittica nell'acquacoltura.

     (4) È opportuno stabilire i requisiti per la trasformazione dei sottoprodotti di origine ittica conformemente a tali pareri e relazioni.

     (5) È opportuno stabilire diversi metodi di trasformazione per i materiali che possono contenere, in maggiore o minore misura, agenti patogeni, escluse le spore batteriche.

     (6) L'allegato II, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce che durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale. È opportuno stabilire un modello per tale documento commerciale.

     (7) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 deve essere pertanto modificato.

     (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati V e II del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati V e II del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:

     1) Nell'allegato V, capitolo III, il testo relativo al metodo 6 è sostituito dal seguente:

     «Metodo 6

     (per i soli sottoprodotti di origine ittica di categoria 3)

     Riduzione

     1. I sottoprodotti di origine animale devono essere ridotti ad almeno:

     a) 50 millimetri nel caso del trattamento termico di cui al paragrafo 2, lettera a); o

     b) 30 millimetri nel caso del trattamento termico di cui al paragrafo 2, lettera b).

     Essi devono poi essere mescolati con acido formico per ridurre e mantenere il pH a 4,0 o meno. La miscela deve essere immagazzinata per almeno 24 ore in attesa del trattamento successivo.

     Tempo e temperatura

     2. Dopo la riduzione, la miscela deve essere scaldata portando la temperatura al centro della massa a:

     a) almeno 90 °C per almeno 60 minuti; o

     b) almeno 70 °C per almeno 60 minuti.

     Se è utilizzato un sistema continuo, la progressione del prodotto nel convertitore termico deve essere controllata mediante comandi meccanici che ne limitino lo spostamento, in modo che alla fine dell’operazione di trattamento termico il prodotto sia stato sottoposto a un ciclo sufficiente dal punto di vista del tempo e della temperatura.»

     2) Nell’allegato II è aggiunto il seguente capitolo X:

     «CAPITOLO X

     Documento commerciale

     1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono accompagnati dal seguente documento commerciale. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di utilizzare un diverso documento commerciale per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati all’interno dello stesso Stato membro.

     2. Quando intervengono più trasportatori, ciascuno di essi compila la dichiarazione di cui al punto 7 del documento commerciale, che ne costituisce parte integrante.

     MODELLO DI DOCUMENTO COMMERCIALE PER IL TRASPORTO ALLINTERNO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI TRASFORMATI

     Note:

     a) Il documento commerciale è compilato seguendo il modello che figura nel presente allegato. Esso contiene, nell’ordine di numerazione figurante nel modello, gli attestati richiesti per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati da essi derivati.

     b) Il documento commerciale è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine o dello Stato membro di destinazione, come opportuno. Tuttavia, può anche essere redatto in altre lingue dell’UE, purché sia allegata una traduzione ufficiale o previo accordo dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione.

     c) Il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.

     d) L'originale di ciascun documento commerciale deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

     e) Se, per motivi legati all’identificazione degli elementi della partita, al documento sono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine sono considerate parte integrante dell’originale del documento e su ciascuna di esse è apposta la firma della persona responsabile.

     f) Se il documento, comprese le pagine supplementari di cui alla lettera e), si compone di più pagine, ciascuna di esse deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero della pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del documento che è stato assegnato dalla persona responsabile.

     g) L’originale del documento deve essere compilato e firmato dalla persona responsabile, che si accerta che siano rispettati i principi di documentazione enunciati nell’allegato II, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002. Il documento commerciale deve specificare:

     — la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento,

     — la descrizione dei materiali, compresa la loro identificazione, le specie animali per i materiali di categoria 3 e i prodotti trasformati da essi derivati destinati a essere utilizzati come materie prime per mangimi e, se del caso, il numero del marchio auricolare,

     — la quantità dei materiali,

     — il luogo di origine dei materiali,

     — il nome e l’indirizzo del trasportatore,

     — il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero di riconoscimento del destinatario,

     — se del caso, il numero di riconoscimento dell’impianto di origine e la natura e i metodi del trattamento.

     h) Il colore della firma della persona responsabile deve essere diverso da quello del testo stampato.

     i) Il documento commerciale deve essere conservato per un periodo di almeno due anni ai fini della sua presentazione all’autorità competente per la verifica dei registri di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

      (Omissis)