Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 11/01/2005 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione della decisione. |
Art. 2. Parametri di riferimento per l'azione da intraprendere. |
Art. 3. Azione da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.L27 – Decisione 11 gennaio 2005, n. 34.
Decisione n. 2005/34/CE della Commissione, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 20 gennaio 2005, n. L 16).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
visto il
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 97/78/CE esige che ciascuna partita importata dai paesi terzi sia sottoposta a controlli veterinari. Tali controlli possono comprendere test analitici per rilevare residui di sostanze farmacologicamente attive al fine di verificare se le partite soddisfano le condizioni previste dalla legislazione comunitaria.
(2) I limiti massimi di residui (LMR) da applicare nel quadro del controllo degli alimenti, conformemente alla
(3) Il regolamento (CE) n. 2377/90, tuttavia, non fissa LMR per tutte le sostanze e in particolare non per quelle il cui uso è proibito o non autorizzato in ambito comunitario. Per tali sostanze, la presenza di qualsiasi residuo può giustificare il rifiuto o la distruzione della partita interessata al momento dell'importazione.
(4) E’ opportuno che la Comunità stabilisca una strategia armonizzata per il controllo nelle partite importate di residui di sostanze proibite o non autorizzate in seno alla Comunità.
(5) I limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR), fissati conformemente alla
(6) Il
(7) Il rilevamento isolato di residui di una sostanza al di sotto dei limiti minimi di rendimento richiesti, stabiliti dalla
(8) Nel caso in cui i risultati dei test analitici indichino la presenza di residui di una sostanza per la quale i limiti minimi di rendimento richiesti sono stati fissati conformemente alla
(9) Gli Stati membri devono in particolare controllare la situazione delle importazioni per individuare eventuali problemi ricorrenti, dato che ciò potrebbe evidenziare l’uso improprio di una particolare sostanza o il mancato rispetto delle garanzie fornite dai paesi terzi relative alla produzione di alimenti destinati a essere importati nella Comunità. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione eventuali problemi ricorrenti.
(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Campo di applicazione della decisione.
1. La presente decisione fissa i quadri di riferimento per un'azione da intraprendere in materia di residui di sostanze per le quali i limiti minimi di rendimento richiesti sono stati stabiliti a norma della
2. La presente decisione si applica alle partite di prodotti di origine animale importate dai paesi terzi, indipendentemnte dal fatto che i test analitici siano svolti regolarmente, sulla base di procedure di controllo rafforzate o in base a una misura di salvaguardia.
Art. 2. Parametri di riferimento per l'azione da intraprendere.
Ai fini del controllo dei residui di talune sostanze il cui uso è vietato o non autorizzato in seno alla Comunità, i limiti minimi di rendimento richiesti, stabiliti nell'allegato II della
Art. 3. Azione da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata.
1. Qualora i risultati di test analitici siano pari o superiori ai limiti minimi di rendimento richiesti fissati nella
2. In attesa dell'applicazione prevista a partire dal 1° gennaio 2006 degli articoli da 19 a 22 del
a) ordinano che tali partite siano distrutte o rispedite al di fuori della Comunità, conformemente al paragrafo 3;
b) qualora le partite siano già state commercializzate, richiamano le partite prima di adottare una delle misure sopra riferite.
3. Le autorità competenti autorizzano il rinvio delle partite unicamente nei seguenti casi:
a) se la destinazione è stata convenuta con l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile della partita; e
b) se l'operatore del settore alimentare ha informato in primo luogo l'autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo destinatario, qualora sia diverso, in merito alle motivazioni e alle circostanze che hanno impedito l'introduzione sul mercato comunitario delle partite interessate; e
c) quando il paese terzo destinatario non è il paese terzo di origine e l'autorità competente di tale paese ha notificato all'autorità competente la sua disponibilità ad accettare le partite.
4. Fatte salve le normative nazionali degli Stati membri, applicabili in materia di revisione delle decisioni amministrative, il rinvio deve essere effettuato non oltre i 60 giorni successivi al giorno in cui l'autorità competente ha deciso la destinazione della partita, a meno che non sia stata intrapresa un'azione legale. Se al termine dei 60 giorni il rinvio non ha luogo, si procede alla distruzione della partita a meno che l'autorità competente non ritenga giustificato il ritardo.
5. Se i risultati dei test analitici sui prodotti sono inferiori ai limiti minimi di rendimento richiesti, fissati nella
6. L'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, responsabile della partita o il suo rappresentante, devono assumersi i costi sostenuti dalle autorità competenti per le attività di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.
Art. 4.
La presente decisione si applica a decorrere dal 19 febbraio 2005.
Art. 5.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.