Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 19/11/2004 |
Numero: | 1993 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.I87 – Regolamento 19 novembre 2004, n. 1993.
Regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al Portogallo. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 20 novembre 2004, n. L 344).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
visto il
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Il comitato scientifico direttivo ha riconosciuto tre aspetti principali relativi alla valutazione del rischio di BSE. In primo luogo, il rischio di esposizione umana conseguente al consumo diretto di materiali potenzialmente infetti; in secondo luogo, il rischio per l’uomo derivante dall’ingestione di materiali trasformati potenzialmente infetti o dall’esposizione ai medesimi e, in terzo luogo, il rischio di propagare l’infezione riciclando il materiale infetto negli alimenti per animali. L’Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) ha inoltre proposto che la valutazione del rischio per la salute umana e animale nei singoli paesi si fondi su una combinazione dei dati sulla propagazione della BSE e di quelli relativi all’applicazione di provvedimenti di controllo del rischio.
(3) In occasione della riunione generale del maggio 2003, l’OIE ha modificato il capitolo sulla BSE del codice zoosanitario relativamente ai criteri per definire la soglia tra paesi a rischio moderato e paesi ad alto rischio. Per i paesi che effettuano una sorveglianza attiva tale soglia si colloca attualmente a un tasso d’incidenza della BSE di 200 casi per milione di animali della popolazione bovina di età superiore a 24 mesi, calcolato sui 12 mesi precedenti.
(4) Tra il 1° settembre 2003 e il 31 agosto 2004 in Portogallo sono stati notificati 103 casi di BSE, cifra che corrisponde a un tasso d’incidenza della BSE di 131,7 in rapporto ai 12 mesi precedenti. I risultati dei controlli attivi e della sorveglianza passiva mostrano inoltre che il tasso d’incidenza della BSE è in diminuzione in tale Stato membro.
(5) Il tasso d’incidenza della BSE è pertanto inferiore alla soglia superiore fissata dal codice zoosanitario dell’OIE per i paesi a rischio moderato. L’evoluzione favorevole del tasso d’incidenza della BSE indica l’efficacia dei provvedimenti presi dal Portogallo.
(6) Il 4 dicembre 1998 è stato introdotto in Portogallo il divieto di somministrare proteine derivate da mammiferi agli animali d’allevamento e di alimentare i ruminanti con grassi derivati da mammiferi. Parallelamente sono stati vietati la conservazione, il magazzinaggio e la commercializzazione di proteine e determinati grassi derivati da mammiferi e sono state ritirate dal mercato le partite esistenti.
(7) A seguito di un’ispezione effettuata nel giugno 1999 in Portogallo, l’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha accertato il completo ritiro delle partite esistenti nonché la corretta attuazione dei controlli relativi all’efficacia del divieto di somministrazione dei mangimi. Il divieto è entrato in vigore il 1° luglio 1999.
(8) Il divieto di utilizzare materiali specifici a rischio nell’alimentazione umana o animale è stato introdotto in Portogallo il 4 dicembre 1998. Tale divieto è stato prorogato in conformità del
(9) L’1 luglio 1999 è stato adottato in Portogallo un sistema nazionale centralizzato d’identificazione e registrazione dei bovini.
(10) Il
(11) Il
(12) Un’ispezione dell’UAV effettuata nel febbraio 2004 ha consentito di accertare che il Portogallo ha preso tutti i provvedimenti necessari e ha recepito adeguatamente tutte le raccomandazioni relative all’attuazione delle misure di protezione dalla BSE stabilite dal
(13) Il Portogallo sembra ora gestire adeguatamente i tre principali aspetti connessi alla valutazione del rischio di BSE individuati dal comitato scientifico direttivo, ovvero il rischio di esposizione umana conseguente al consumo diretto di materiali potenzialmente infetti, il rischio per l’uomo derivante dall’ingestione di materiali trasformati potenzialmente infetti o dall’esposizione ai medesimi, nonché il rischio di propagare l’infezione riciclando il materiale infetto negli alimenti per animali.
(14) È pertanto opportuno abrogare la
(15) A norma del
(16) Ai fini dell’armonizzazione degli scambi commerciali, il limite dell’età per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini e l’elenco dei materiali specifici a rischio applicati negli altri Stati membri vanno applicati anche al Portogallo. Occorre pertanto modificare il
(17) A fini di chiarezza e di coerenza della legislazione comunitaria, sono da abrogare la
(18) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato XI del
Le decisioni 2000/345/CE, 2000/371/CE, 2000/372/CE e 2001/376/CE sono abrogate.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
L’allegato XI è così modificato:
1. Nell’allegato XI, parte A, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
«1. a) I seguenti tessuti sono definiti materiale specifico a rischio:
i) il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari così come la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;
ii) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente nonché la milza e l’ileo di ovini e caprini di ogni età.
L’età indicata al punto i) per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini può essere adattata modificando il presente regolamento alla luce della probabilità statistica d’insorgenza della BSE nelle fasce d’età interessate della popolazione bovina della Comunità, quale risulta dalla sorveglianza della BSE prescritta nell’allegato III, capitolo A, parte I.
b) Oltre al materiale specifico a rischio elencato alla lettera a), vanno definiti materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord i seguenti tessuti: l’intera testa, esclusa la lingua e compresi il cervello, gli occhi e i gangli trigeminali nonché il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 6 mesi.
2. In deroga al punto 1, lettera a), punto i) e in conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, può essere deciso di consentire l’uso della colonna vertebrale e dei gangli spinali dei bovini:
a) nati, allevati con continuità e macellati in Stati membri per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE in bovini indigeni è estremamente improbabile, oppure improbabile ma non esclusa;
b) nati dopo la data di applicazione effettiva del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate dai mammiferi negli Stati membri in cui è stata segnalata la presenza di BSE negli animali indigeni o per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è probabile.
Regno Unito e Svezia possono avvalersi di tale deroga sulla base di prove previamente sottoposte e valutate.
Altri Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive dei fatti di cui alle lettere a) o b).
Gli Stati membri che beneficiano di tale deroga, oltre a ottemperare alle prescrizioni fissate nell’allegato III, capitolo A, sezione I, sono tenuti ad assicurare che uno dei test rapidi approvati di cui nell’allegato X, capitolo C, punto 4, sia applicato a tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi:
i) deceduti nell’allevamento o durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano, ad eccezione di quelli deceduti in zone remote, con una bassa densità di animali, situate in Stati membri in cui la presenza della BSE è improbabile;
ii) sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano.
La presente deroga non è concessa per consentire l’uso di colonne vertebrali e gangli spinali di bovini di età superiore a 30 mesi provenienti dal Regno Unito.
Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco per verificare ulteriormente le prove presentate a norma dell’articolo 21.»
2. Nell’allegato XI, parte D, punto 1, sono soppressi i riferimenti alle decisioni 2000/345/CE, 2000/371/CE, 2000/372/CE e 2001/376/CE.