§ 1.5.I87 – Regolamento 19 novembre 2004, n. 1993.
Regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:19/11/2004
Numero:1993


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.I87 – Regolamento 19 novembre 2004, n. 1993.

Regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al Portogallo. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 20 novembre 2004, n. L 344).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in particolare il paragrafo 1 dell’articolo 23,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2001/376/CE della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dal manifestarsi di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e miranti ad attuare un regime d’esportazione su base cronologica, vieta la spedizione di bovini vivi e di alcuni prodotti derivati provenienti dal Portogallo. Tale decisione ha sostituito e abrogato la decisione 98/635/CE, adottata a causa dell’elevato tasso d’incidenza dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e dell’assenza di un’adeguata gestione dell’emergenza epidemiologica in Portogallo in tale periodo.

     (2) Il comitato scientifico direttivo ha riconosciuto tre aspetti principali relativi alla valutazione del rischio di BSE. In primo luogo, il rischio di esposizione umana conseguente al consumo diretto di materiali potenzialmente infetti; in secondo luogo, il rischio per l’uomo derivante dall’ingestione di materiali trasformati potenzialmente infetti o dall’esposizione ai medesimi e, in terzo luogo, il rischio di propagare l’infezione riciclando il materiale infetto negli alimenti per animali. L’Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) ha inoltre proposto che la valutazione del rischio per la salute umana e animale nei singoli paesi si fondi su una combinazione dei dati sulla propagazione della BSE e di quelli relativi all’applicazione di provvedimenti di controllo del rischio.

     (3) In occasione della riunione generale del maggio 2003, l’OIE ha modificato il capitolo sulla BSE del codice zoosanitario relativamente ai criteri per definire la soglia tra paesi a rischio moderato e paesi ad alto rischio. Per i paesi che effettuano una sorveglianza attiva tale soglia si colloca attualmente a un tasso d’incidenza della BSE di 200 casi per milione di animali della popolazione bovina di età superiore a 24 mesi, calcolato sui 12 mesi precedenti.

     (4) Tra il 1° settembre 2003 e il 31 agosto 2004 in Portogallo sono stati notificati 103 casi di BSE, cifra che corrisponde a un tasso d’incidenza della BSE di 131,7 in rapporto ai 12 mesi precedenti. I risultati dei controlli attivi e della sorveglianza passiva mostrano inoltre che il tasso d’incidenza della BSE è in diminuzione in tale Stato membro.

     (5) Il tasso d’incidenza della BSE è pertanto inferiore alla soglia superiore fissata dal codice zoosanitario dell’OIE per i paesi a rischio moderato. L’evoluzione favorevole del tasso d’incidenza della BSE indica l’efficacia dei provvedimenti presi dal Portogallo.

     (6) Il 4 dicembre 1998 è stato introdotto in Portogallo il divieto di somministrare proteine derivate da mammiferi agli animali d’allevamento e di alimentare i ruminanti con grassi derivati da mammiferi. Parallelamente sono stati vietati la conservazione, il magazzinaggio e la commercializzazione di proteine e determinati grassi derivati da mammiferi e sono state ritirate dal mercato le partite esistenti.

     (7) A seguito di un’ispezione effettuata nel giugno 1999 in Portogallo, l’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha accertato il completo ritiro delle partite esistenti nonché la corretta attuazione dei controlli relativi all’efficacia del divieto di somministrazione dei mangimi. Il divieto è entrato in vigore il 1° luglio 1999.

     (8) Il divieto di utilizzare materiali specifici a rischio nell’alimentazione umana o animale è stato introdotto in Portogallo il 4 dicembre 1998. Tale divieto è stato prorogato in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001.

     (9) L’1 luglio 1999 è stato adottato in Portogallo un sistema nazionale centralizzato d’identificazione e registrazione dei bovini.

     (10) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce provvedimenti destinati a evitare tutti i rischi per la salute degli animali e degli esseri umani risultanti da tutte le TSE animali e a disciplinare l’intera catena di produzione e commercializzazione di animali vivi e di prodotti d’origine animale. In particolare vengono fissate norme a livello comunitario relative alla sorveglianza sistematica della BSE, all’eliminazione dei materiali specifici a rischio e ai divieti riguardanti l’alimentazione degli animali.

     (11) Il regolamento (CE) n. 999/2001 è entrato in vigore in data 1° luglio 2001. Attraverso varie ispezioni in Portogallo, l’UAV ha potuto valutare l’attuazione dei provvedimenti stabiliti dal regolamento e destinati all’eradicazione, al controllo e alla prevenzione delle TSE.

     (12) Un’ispezione dell’UAV effettuata nel febbraio 2004 ha consentito di accertare che il Portogallo ha preso tutti i provvedimenti necessari e ha recepito adeguatamente tutte le raccomandazioni relative all’attuazione delle misure di protezione dalla BSE stabilite dal regolamento (CE) n. 999/2001, in particolare per quanto concerne la sorveglianza della BSE, l’eliminazione dei materiali specifici a rischio e il divieto di somministrazione dei mangimi.

     (13) Il Portogallo sembra ora gestire adeguatamente i tre principali aspetti connessi alla valutazione del rischio di BSE individuati dal comitato scientifico direttivo, ovvero il rischio di esposizione umana conseguente al consumo diretto di materiali potenzialmente infetti, il rischio per l’uomo derivante dall’ingestione di materiali trasformati potenzialmente infetti o dall’esposizione ai medesimi, nonché il rischio di propagare l’infezione riciclando il materiale infetto negli alimenti per animali.

     (14) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2001/376/CE.

     (15) A norma del regolamento (CE) n. 999/2001 la colonna vertebrale dei bovini di età superiore a 12 mesi è considerata materiale specifico a rischio. Il Portogallo beneficia di una deroga che consente l’utilizzo di colonne vertebrali derivate da bovini di età inferiore a 30 mesi. Tale regolamento stabilisce inoltre un elenco esteso di materiali specifici a rischio per il Portogallo.

     (16) Ai fini dell’armonizzazione degli scambi commerciali, il limite dell’età per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini e l’elenco dei materiali specifici a rischio applicati negli altri Stati membri vanno applicati anche al Portogallo. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.

     (17) A fini di chiarezza e di coerenza della legislazione comunitaria, sono da abrogare la decisione 2000/345/CE della Commissione, del 22 maggio 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione dal Portogallo alla Germania di taluni materiali a scopo di incenerimento, a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE, la decisione 2000/371/CE della Commissione, del 6 giugno 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Francia, a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE, nonché la decisione 2000/372/CE della Commissione, del 6 giugno 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Spagna, a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE.

     (18) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Le decisioni 2000/345/CE, 2000/371/CE, 2000/372/CE e 2001/376/CE sono abrogate.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato XI è così modificato:

     1. Nell’allegato XI, parte A, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

     «1. a) I seguenti tessuti sono definiti materiale specifico a rischio:

     i) il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari così come la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;

     ii) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente nonché la milza e l’ileo di ovini e caprini di ogni età.

     L’età indicata al punto i) per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini può essere adattata modificando il presente regolamento alla luce della probabilità statistica d’insorgenza della BSE nelle fasce d’età interessate della popolazione bovina della Comunità, quale risulta dalla sorveglianza della BSE prescritta nell’allegato III, capitolo A, parte I.

     b) Oltre al materiale specifico a rischio elencato alla lettera a), vanno definiti materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord i seguenti tessuti: l’intera testa, esclusa la lingua e compresi il cervello, gli occhi e i gangli trigeminali nonché il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 6 mesi.

     2. In deroga al punto 1, lettera a), punto i) e in conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, può essere deciso di consentire l’uso della colonna vertebrale e dei gangli spinali dei bovini:

     a) nati, allevati con continuità e macellati in Stati membri per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE in bovini indigeni è estremamente improbabile, oppure improbabile ma non esclusa;

     b) nati dopo la data di applicazione effettiva del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate dai mammiferi negli Stati membri in cui è stata segnalata la presenza di BSE negli animali indigeni o per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è probabile.

     Regno Unito e Svezia possono avvalersi di tale deroga sulla base di prove previamente sottoposte e valutate.

     Altri Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive dei fatti di cui alle lettere a) o b).

     Gli Stati membri che beneficiano di tale deroga, oltre a ottemperare alle prescrizioni fissate nell’allegato III, capitolo A, sezione I, sono tenuti ad assicurare che uno dei test rapidi approvati di cui nell’allegato X, capitolo C, punto 4, sia applicato a tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi:

     i) deceduti nell’allevamento o durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano, ad eccezione di quelli deceduti in zone remote, con una bassa densità di animali, situate in Stati membri in cui la presenza della BSE è improbabile;

     ii) sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano.

     La presente deroga non è concessa per consentire l’uso di colonne vertebrali e gangli spinali di bovini di età superiore a 30 mesi provenienti dal Regno Unito.

     Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco per verificare ulteriormente le prove presentate a norma dell’articolo 21.»

     2. Nell’allegato XI, parte D, punto 1, sono soppressi i riferimenti alle decisioni 2000/345/CE, 2000/371/CE, 2000/372/CE e 2001/376/CE.