Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 12/11/2004 |
Numero: | 762 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.I86 – Decisione 12 novembre 2004, n. 762.
Decisione n. 2004/762/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali da e all’interno di una zona soggetta a restrizioni in Spagna e Portogallo, in relazione ai focolai di febbre catarrale degli ovini in Spagna. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 13 novembre 2004, n. L 337).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Al fine di ridurre i rischi di diffusione della febbre catarrale degli ovini, nelle zone soggette a restrizioni dovrebbe essere possibile proclamare divieti di spostamento per ragioni epidemiologiche.
(3) In Andalusia e in Estremadura, nel sud della Spagna, è stata recentemente rilevata la circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini.
(4) In conformità alla
(5) Inoltre, per motivi di coerenza epidemiologica, sebbene in Portogallo non siano stati osservati focolai di febbre catarrale degli ovini, della nuova zona soggetta a restrizioni dovrebbero fare parte anche determinate regioni del Portogallo. Tuttavia, al fine di prevenire la diffusione della malattia, i movimenti di animali dalla parte spagnola a quella portoghese della nuova zona soggetta a restrizioni dovrebbero essere vietati.
(6) La
(7) Le misure previste dalla presente decisione saranno riesaminate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali durante la riunione prevista per l'11 novembre.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
La
1. All’articolo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione non incide sui movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, fatte salve eventuali altre disposizioni contrarie.».
2. L’articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La delimitazione delle zone soggette a restrizioni A, B, C, D, E e F figura all'allegato I.
Per le summenzionate zone, possono essere concesse deroghe al divieto di uscita soltanto nel rispetto delle condizioni di cui alla presente decisione.
Per la zona soggetta a restrizioni F, figurante all’allegato I, i movimenti di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini da un territorio situato in Spagna a un territorio situato in Portogallo sono vietati salvo autorizzazione da parte delle autorità competenti.».
3. All’allegato I, è aggiunta la seguente zona soggetta a restrizioni F:
«Zona F
SPAGNA:
— Provincia di Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén, Cáceres, Badajoz,
— Provincia di Toledo (comarcas di Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de la Jara e Los Navalmorales),
— Provincia di Ciudad Real (comarcas di Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén e Almodóvar del Campo).
PORTOGALLO:
— Direzione regionale per l’agricoltura dell’Alentejo: concelhos di Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sor, Crato, Portoalegre, Alter do Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos; Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (a est della A2, i freguesias di Santa Susana, Santiago e Torrão) e Gavião (feguesias di Gavião, Atalaia, Margem e Comenda),
— Direzione regionale per l’agricoltura do Ribatejo e Oeste: concelhos di Montijo (freguesias di Canha, S. Isidoro de Pegões e Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, (freguesias di Pinheiro Grande, Chamusca, Ulme, Vale de Cavalos, Chouto e Parreira), Constância (freguesia di Sta Margarida de Coutada) e Abrantes (freguesias di Tramagal, S. Miguel do Rio Torto, Rossio ao Sul do Tejo, Pego, Concovoadas, Alvega, S. Facundo, Vale das Mós e Bemposta).».
Art. 2.
La
Art. 3.
La presente decisione entra in vigore il 16 novembre 2004.
Art. 4.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.