Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 13/10/2004 |
Numero: | 1765 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.I73 – Regolamento 13 ottobre 2004, n. 1765.
Regolamento (CE) n. 1765/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto riguarda l’impiego prolungato delle sostanze elencate nell’allegato II. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 14 ottobre 2004, n. L 315).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La Francia ha presentato nuove prove a dimostrazione della necessità di ulteriori utilizzazioni essenziali. La Commissione ha valutato tali informazioni insieme ad esperti dello Stato membro.
(3) Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate alla lotta contro gli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’allegato II del
«4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico) |
Grecia |
uva (senza semi) |
|
Spagna |
pomodoro, melanzana |
|
Francia |
pomodoro, melanzana» |
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.