§ 1.5.I38 – Decisione 19 agosto 2004, n. 608.
Decisione n. 2004/608/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:19/08/2004
Numero:608


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.I38 – Decisione 19 agosto 2004, n. 608.

Decisione n. 2004/608/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 24 agosto 2004, n. L 274).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione deve essere aggiornata, per tener conto in particolare degli sviluppi in alcuni Stati membri e delle ispezioni comunitarie.

     (2) Su richiesta delle autorità slovene e a seguito di un’ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all’elenco i posti d'ispezione frontalieri di Jelsane (strada), Brnik (aeroporto) e Dobova (stazione ferroviaria).

     (3) Su richiesta delle autorità maltesi e a seguito di un’ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all’elenco il posto d'ispezione del porto franco di Marsaxlokk.

     (4) Su richiesta delle autorità estoni e a seguito di un’ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all’elenco i posti d'ispezione di Muuga (porto) e Narva (strada).

     (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato della decisione 2001/881/CE all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per l’Estonia sono aggiunte le seguenti voci:

     (Omissis)

 

     Art. 2.

     Nell’allegato della decisione 2001/881/CE all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per Malta è aggiunta la seguente voce:

     (Omissis)

 

     Art. 3.

     Nell’allegato della decisione 2001/881/CE all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per la Slovenia sono aggiunte le seguenti voci:

     (Omissis)

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.