Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 13/07/2004 |
Numero: | 550 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.I12 – Decisione 13 luglio 2004, n. 550.
Decisione n. 2004/550/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati contro la febbre catarrale degli ovini in uscita dalle zone di protezione. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 16 luglio 2004, n. L 244).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) L'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha organizzato un simposio sulla febbre catarrale degli ovini che si è svolto dal 26 al 29 ottobre 2003. In occasione di tale simposio è stato tra l'altro concluso che gli animali possono spostarsi da una zona infetta ad una zona indenne da febbre catarrale degli ovini senza determinare rischi di diffusione del virus qualora siano stati vaccinati almeno un mese prima del movimento e a condizione che il vaccino utilizzato copra tutti i sierotipi presenti nella regione di origine.
(3) Alla luce di tale conclusione, le condizioni applicabili ai movimenti di animali vaccinati stabilite dalla
(4) A seguito della terza campagna di vaccinazione condotta durante l’inverno 2003-2004 e della riduzione generale della circolazione del virus in tutte le zone soggette a restrizioni interessate, è ora possibile prendere in considerazione condizioni generali applicabili ai movimenti nazionali di animali vaccinati in provenienza da zone soggette a restrizioni senza tener conto della residua circolazione del virus nella zona di origine. Tuttavia, a titolo precauzionale, occorre che gli animali provengano da greggi vaccinate conformemente al programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione e che il piano di sorveglianza dei vettori in una zona di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di Culicoïdes imicola adulti.
(5) L’articolo 3, paragrafo 1, della
(6) Occorre pertanto modificare la
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal seguente:
«1. Le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I beneficiano della deroga al divieto di uscita a condizione che gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfino le condizioni stabilite all'allegato II oppure che, nel caso della Spagna, della Francia e dell'Italia, rispettino le disposizioni del paragrafo 2 ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3.
2. In Spagna, Francia ed Italia l'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne di cui al paragrafo 1 qualora:
a) gli animali provengano da un gregge vaccinato conformemente al programma adottato dall’autorità competente;
b) alla data di spedizione gli animali siano vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro il sierotipo o i sierotipi presenti o eventualmente presenti in una zona di origine importante sul piano epidemiologico;
c) il piano di sorveglianza dei vettori in una zona di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di Culicoïdes imicola adulti».
2) L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 5 agosto 2004.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
(Zone soggette a restrizioni: aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza)
Zona A (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)
Italia
Abruzzo: Chieti, tutti i comuni dell’Azienda sanitaira locale di Avezzano-Sulmona
Basilicata: Matera, Potenza
Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Campania: Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno
Lazio: Frosinone, Latina
Molise: Isernia, Campobasso
Puglia: Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi
Sicilia: Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani
Malta (*)
Zona B (sierotipo 2)
Italia
Abruzzo: L'Aquila, tranne i comuni dell’Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona
Lazio: Viterbo, Roma, Rieti
Marche: Ascoli Piceno, Macerata
Toscana: Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno
Umbria: Terni, Perugia
Zona C (sierotipi 2 e 4 e, in misura minore, 16)
Spagna
Islas Baleares
Francia
Corse du sud, Haute-Corse
Italia
Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano
Zona D
Grecia
L'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative di cui alla zona E
Zona E
Grecia
Le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo
Cipro (*)
(*) Regime zoosanitario transitorio per Cipro e Malta, in attesa dell’esame dei dati epidemiologici; da riesaminare al più tardi il 1° maggio 2007.».