Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 26/04/2004 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.H87 – Direttiva 26 aprile 2004, n. 62.
Direttiva 2004/62/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva mepanipyrim. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 28 aprile 2004, n. L 125).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della
(2) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della
(3) La relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 30 marzo 2004 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente il mepanipyrim.
(4) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati sottoposti anche al gruppo scientifico sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui. La relazione del gruppo è stata adottata ufficialmente il 23 ottobre 2003.
È stato chiesto al gruppo scientifico di pronunciarsi sui tumori del fegato constatati nei ratti e nei topi esposti al mepanipyrim e di formulare un parere sull'ipotesi di un'eventuale soglia di formazione di tumori.
Nel suo parere il gruppo scientifico ha concluso che il modo in cui il mepanipyrim provoca tumori nei ratti e nei topi è attualmente sconosciuto, ma che esiste comunque una soglia al di sotto della quale non si dovrebbero sviluppare tumori e che si può pertanto fissare un livello di esposizione senza pericolo per l'uomo.
Le raccomandazioni del gruppo scientifico sono state prese in considerazione nel successivo riesame e nell'elaborazione della presente direttiva e del rapporto di riesame. La valutazione in sede di comitato permanente ha permesso di concludere che l'esposizione umana non risulta inaccettabile nelle condizioni di impiego proposte.
(5) Sulla scorta delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in causa soddisfino in generale ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della
(6) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della
(7) È pertanto opportuno modificare in conformità la
(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1.
L'allegato I della
Art. 2.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 marzo 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Art. 3.
1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente mepanipyrim allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tale sostanza attiva di cui all'allegato I della
2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente mepanipyrim, come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di prodotti contenenti mepanipyrim come unica sostanza attiva, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 marzo 2006; oppure
b) nel caso di prodotti contenenti mepanipyrim come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 marzo 2006 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della
Art. 4.
La presente direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2004.
Art. 5.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Nell'allegato I è aggiunto, al fondo della tabella, il testo seguente
N. |
Nome comune, Numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
«91 |
Mepanipyrim N. CAS 110235-47-7 N. CIPAC 611 |
N-(4-metil-6-prop-1-inilpirimidin-2-il)anilina |
960 g/kg |
1° ottobre 2004 |
30 settembre 2014 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del mepanipyrim, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.»